Visualizzazione post con etichetta salute. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta salute. Mostra tutti i post

06 maggio 2022

A processo per la coltivazione di cannabis terapeutica

 


Il 5 maggio scorso, al Tribunale di Paola (CS) è stato trattato il processo che vede Cristian Filippo, venticinquenne calabrese affetto da fibromialgia, a dibattimento per aver coltivato due piante di cannabis che utilizzava per alleviare i dolori causati dalla sua malattia.

La fibromialgia è una patologia contraddistinta da dolori muscolari diffusi in tutto il corpo e da affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell’umore. Per questa malattia, a mente del DM 9/11/2015, è possibile prescrivere una terapia a base di cannabis.

La Regione Calabria, però, insieme a Molise e Valle D’Aosta, non ha mai approvato un apposito decreto regionale per recepire le direttive del Ministero della Salute che prevedono, appunto, la possibilità di curarsi con questo tipo di terapia.

Trovando sollievo con l’utilizzo della pianta, pertanto, Cristian Filippo, anche per non rivolgersi al mercato nero, aveva avviato una piccola coltivazione domestica dal momento che non riusciva a reperire la medicina tramite il Sistema Sanitario Regionale. 

Insomma, la produzione era necessaria a fronte della mancanza di prodotti contro i dolori della sua malattia.

All’udienza di ieri sono stati ascoltati dal Magistrato il Maresciallo dei carabinieri che aveva operato la perquisizione e la Dottoressa Mary Angela Siciliano, medico di Cristian Filippo. La prossima udienza si terrà il 22 settembre 2022.

“Rifarei le stesse cose anche perché sono nella stessa condizione del 2019: senza una terapia ufficiale. Non posso, e con me migliaia di persone, mettere in stand-by il dolore e aspettare che la regione e il Parlamento decidano” ha detto Cristian Filippo dopo l’udienza. Mercoledì infatti, si è riunita la Commissione Giustizia, presieduta dall’On. Mario Perantoni, per discutere il disegno di legge Magi-Licatini che prevedrebbe la coltivazione domestica di 4 piante. Ma, come accade da settembre, vi è stato l’ennesimo rinvio del voto sugli emendamenti.

“Oggi abbiamo sentito il carabiniere che ha fatto la perquisizione a seguito della quale Cristian Filippo ha avuto i domiciliari. Ora siamo alle fasi conclusive di questo processo. Come teste a discarico abbiamo udito la Dottoressa Siciliano che ha in cura Cristian e che ci ha spiegato in maniera chiarissima la necessità del paziente” ha detto l’avvocato Gianmichele Bosco, legale del giovane.

 “Non si parla solo di giustizia per Cristian, ma il fatto che in una regione come la Calabria tribunali e forze dell’ordine siano impegnate a perseguire un paziente invece che la ‘Ndrangheta è un problema per tutti. Forse vedremo la fine di questo processo nel 2022, è iniziato nel 2019. La chiamano guerra alla droga ma porta in tribunale molti pazienti come Cristian” ha detto Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale e membro del Comitato Cannabis Legale.

La vicenda processuale inizia con la perquisizione, nel giugno del 2019 e il ritrovamento di due piante di cannabis, una nel box doccia e l’altra sul balcone di casa, a seguito della quale Cristian Filippo è stato imputato di coltivazione illecita e detenzione di sostanza stupefacente per cessione a terzi.

Arrestato all’inizio di giugno 2019, Cristian è stato detenuto presso la propria abitazione per circa un mese. Dopo i domiciliari, per il giovane è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Paola, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione fino al 4 ottobre dello stesso anno. Il 10 giugno 2021, si è tenuta presso il Tribunale di Paola l’udienza di apertura del dibattimento e, dato il considerevole carico giudiziario, la seconda udienza si è tenuta a distanza di quasi un anno. 

Per il reato contestatogli, Cristian Filippo rischia fino a 6 anni di carcere.

Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ha, sin dall’inizio, sostenuto Cristian in quella che è stata definita una vera e propria violenza istituzionale che vede un cittadino italiano, malato e sofferente, in possesso di una valida prescrizione medica, privato della libertà e a rischio di una pesante condanna solo perché si è visto negare dalla sanità Regionale la sua medicina in quanto non prevista dal sistema locale.

Come abbiamo più volte evidenziato, anche su queste pagine telematiche, prescrivere la cannabis medica in Italia è assolutamente lecito anche se molti cittadini che ne fanno uso segnalano da tempo la difficoltà a rinvenire il farmaco in maniera continuativa e in quantitativi adeguati.

La storia di Cristian ricorda molto da vicino la vicenda di un’altra persona malata, affetta da artrite reumatoide, Walter De Benedetto: una pagina di cronaca giudiziaria, e non solo, che ci ha posti di fronte, ancora una volta, alla negazione del diritto alla salute e ad un processo penale per coltivazione di cannabis.

L’Associazione Luca Coscioni, insieme ad altre, conduce una battaglia politica perché il libero accesso ai farmaci cannabinoidi sia reso effettivo, sia attraverso un accesso immediato e gratuito ai farmaci, sia attraverso la regolamentazione della cd. “autocoltivazione”, cioè della coltivazione ai fini esclusivi di utilizzo terapeutico da parte del paziente-coltivatore.


24 aprile 2022

Il Consiglio di Stato e la pillola dei cinque giorni dopo

 

Con la sentenza n°2928 del 19 aprile scorso il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, nel giugno 2021, aveva già ritenuto legittima la decisione dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) di eliminare l’obbligo, anche per le giovani sotto i 18 anni, di presentare la ricetta medica per richiedere la pillola “EllaOne”, meglio nota come la “pillola dei cinque giorni dopo”.

La III Sezione del Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che l’assunzione della pillola, “non costituisce un trattamento sanitario, sottolineando come l’eliminazione della prescrizione medica non si ponga in contrasto né con il diritto alla vita della minore a una corretta informazione, né con quello dei genitori a sostituirsi al minore, avendo piuttosto come scopo la tutela della salute psicofisica della minore”.

In sintesi, si legge nella sentenza pronunciata ora dal Consiglio di Stato: “Non è un farmaco abortivo, non deve dunque essere confuso con l’interruzione volontaria della gravidanza. Gli studi scientifici alla base della delibera hanno chiarito che il processo antiovulatorio agisce prima dell’impianto dell’embrione”.

La vicenda giudiziaria prende le mosse dall’impugnativa da parte delle cd. Associazioni “pro vita” del provvedimento con cui, nell’ottobre del 2020, l’Aifa, Agenzia italiana per il farmaco, si era espressa a favore della vendita di EllaOne senza prescrizione medica anche alle minorenni. Così come, peraltro, già era avvenuto in passato per la pillola del giorno dopo, la più vecchia Norlevo.

Tra i motivi a base dell’impugnazione i ricorrenti opinavano che la somministrazione del farmaco ElleOne rientrasse tra i trattamenti sanitari e rilevavano, pertanto, la violazione del consenso informato dei genitori o tutori in caso di somministrazione del farmaco alle minorenni. Per le associazioni pro vita, inoltre, la somministrazione della contraccezione di emergenza alle minorenni senza prescrizione non “sarebbe stata suffragata da studi e più specifiche sperimentazioni” sui possibili rischi.

Già per il TAR Lazio la presunta carenza di ricerche scientifiche “risulta per tabulas smentita ad una attenta lettura del ‘Razionale scientifico e regolatorio’ del 16 dicembre 2019 dal quale risulta al contrario la presenza di numerosi studi e contributi in tale specifico settore”.

Non solo, i giudici hanno avuto modo di evidenziare che numerose fonti scientifiche portano “da un lato ad escludere problematiche di salute quale sia l’età di chi assume tale sostanza, dall’altro ad escludere una ulteriore portata antinidatoria in capo al prodotto medesimo”.

Inoltre, la sentenza del TAR Lazio ha sottolineato che le tesi delle associazioni ricorrenti poggiavano unicamente su uno studio di un “esperto” che di fatto esprimeva un mero giudizio di non condivisione, o comunque una diversa opinione, se non addirittura un semplice dubbio, rispetto a quanto affermato dal competente organo tecnico. Il tutto senza mai evidenziare “profili di eventuale palese illogicità o di macroscopica erroneità delle valutazioni espresse da Aifa circa l’effetto soltanto antiovulatorio del prodotto in contestazione”. 

In sostanza, per la sentenza del 2021 “non è mai stata raggiunta quella indefettibile ‘prova rigorosa’ circa la sicura inattendibilità delle scelte al riguardo operate dalla intimata amministrazione nell’esercizio del suo potere tecnico discrezionale”.

All’esito del giudizio, Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni ebbe a dichiarare: “Il tribunale fa riferimento alla letteratura internazionale, che assume come dato di evidenza il meccanismo d’azione del farmaco e la sua rispondenza ai criteri stabiliti per i farmaci dispensabili senza obbligo di prescrizione, affermando che il ricorso delle associazioni cattoliche era basato solo su opinioni e su un unico studio, peraltro discutibile da un punto di vista metodologico. È auspicabile che le opinioni e le posizioni ideologiche personali, ovviamente legittime, non abbiano diritto di cittadinanza nella pratica medica e nella ricerca scientifica, che hanno come unico fine la salute delle persone”.

Come visto, oggi, il Consiglio di Stato va oltre e, nel confermare provvedimento amministrativo e sentenza di prime cure, ha precisato che una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del consenso informato impone innanzitutto la protezione del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’auto-determinazione della persona, tutti diritti che sarebbero fortemente compressi nell’ipotesi in cui si esigesse, come nel caso della somministrazione di farmaci analoghi relativi alla libertà sessuale, la necessità del consenso dei genitori o dei tutori.

A seguito dell’intervento del Consiglio di Stato, l’Associazione Coscioni sui suoi canali social ha puntualizzato: “I giudici hanno stabilito che l’acquisto della pillola a minorenni e senza ricetta è legittima perché non si pone in contrasto da un lato con il diritto del minore ad una corretta informazione e dall’altra con il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci a sostituirsi al minore. Si tratta di una buona notizia perché questa decisione antepone la salute individuale a questioni ideologiche o moralistiche che non possono mettere in pericolo le persone, a maggior ragione se minorenni.”.


01 marzo 2022

Sperimentazione animale e Milleproroghe


 La legge “Milleproroghe”, recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, contiene una norma di fondamentale importanza per la ricerca biomedica italiana, norma relativa alla proroga, appunto, dell’applicazione dei divieti d’impiego dei modelli animali in studi sugli xenotrapianti d’organo e le sostanze d’abuso fino al 1 luglio 2025.

Come riferito da Research4Life sul suo sito internet, i ricercatori in Italia potranno, pertanto, continuare a lavorare in questi campi, nei quali il passaggio attraverso la sperimentazione animale è imprescindibile. Questa possibilità, oltre a evitare quella che sarebbe una grave perdita di competitività della ricerca italiana, rappresenta, in buona sostanza, anche e soprattutto una speranza per tutti coloro che potranno beneficiare dei risultati degli studi in questi campi.

Facciamo un passo indietro e analizziamo la questione sin dalle sue origini giuridiche.

I divieti che sanciscono l’impiego dei modelli animali in studi dedicati agli xenotrapianti d’organo e alle sostanze d’abuso vennero introdotti nel Decreto Legislativo n°26 del 4 marzo 2014, che doveva essere il mero recepimento italiano della direttiva europea 2010/63/EU, dedicata alla tutela degli animali impiegati a scopi scientifici e che ha introdotto il sistema delle 3R: Replace, Reduce, Refine. 

Ossia: 1) Rimpiazzare il modello animale ogni qualvolta questo sia scientificamente possibile, 2) Ridurre al minimo il numero di animali utilizzati e 3) Rifinire al meglio tutte le procedure riducendo al minimo la loro sofferenza.

In realtà, “dei 26 Paesi europei che hanno recepito la direttiva in modo integrale (e che all’epoca comprendevano la Gran Bretagna), riconoscendola come il punto d’equilibrio tra la necessità di tutelare il benessere degli animali e le necessità della ricerca scientifica e frutto di cinque anni di intenso lavoro tra tutti gli stakeholder interessati, l’Italia è l’unico ad averla stravolta”, ebbe modo di chiarire Niccolò Contucci, direttore generale della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. 

“A causa di tali modifiche, l’Unione europea ha già intrapreso una procedura d’infrazione a carico dell’Italia. Pertanto, l’obiettivo finale da raggiungere è quello dell’abolizione definitiva dei divieti, che rappresenterebbe la possibilità di evitare sanzioni inutilmente gravose. Soprattutto, questo consentirebbe ai ricercatori italiani di poter continuare a lavorare in sicurezza: e questo aspetto è importante non solo in quanto beneficio alla competitività della ricerca italiana ma, ancora più rilevante, per tutte le persone malate che possono beneficiare dei risultati di tale ricerca. Non dobbiamo infatti dimenticare che il fine del lavoro portato avanti dai ricercatori in campo biomedico è dare una prospettiva terapeutica a un paziente che oggi non ce l’ha”.

L’entrata in vigore effettiva dei divieti è stata, finora, posticipata con cadenze inizialmente triennale e ultimamente solo annuali dal 2014 (entrata in vigore della legge) a oggi: oggi, finalmente, la proroga di tre anni si delinea come un primo punto di successo, perché assicura un lasso temporale ulteriore e più ampio per seguitare a lavorare all’obiettivo definitivo della completa abolizione dei divieti, nonché alla finalità più ambiziosa: il corretto recepimento dell’intera direttiva europea.

Al contempo, “il supporto politicamente trasversale della Camera che ha permesso di ottenere una proroga di tre anni suggerisce come i parlamentari italiani stiano oggi dando attenzione alle necessità della comunità scientifica”, aggiunge Contucci. Necessità che i divieti ostacolano su due campi di ricerca di fondamentale importanza, quello delle sostanze d’abuso e degli xenotrapianti d’organo.

Come Research4Life ha rammentato più volte, la tutela del benessere degli animali non è solo un aspetto previsto dalla legge ma è un aspetto che sta a cuore agli stessi ricercatori. 

Il profilo etico della tutela del benessere animale non sfugge a nessuno: una sofferenza inutile non è giustificabile. Non a caso, tutti i bandi di finanziamento promossi dalla Fondazione AIRC comprendono tra i requisiti necessari alla partecipazione il rispetto delle 3R, il principio che guida la ricerca per limitare e ridurre ovunque possibile l’impiego degli animali. 

“Inoltre, dobbiamo considerare il costo degli animali impiegati a fini scientifici, che nessun ricercatore vorrebbe affrontare se avesse a disposizione metodi alternativi altrettanto validi, perché implicano investimenti strutturali, di formazione, mantenimento sanitario e così via davvero impegnativi. L’impiego degli animali è però, a oggi, ancora una necessità per la ricerca biomedica – necessità ribadita dalla legge, che prevede per esempio di testare la sicurezza di un farmaco, in fase preclinica, proprio sui modelli animali -, ovunque non siano disponibili alternative dimostratesi altrettanto valide che permettano di dare le stesse garanzie di sicurezza per un nuovo farmaco, una nuova attività diagnostica, un nuovo device e qualsiasi altra molecola o strumento che debba poi essere impiegato su un essere umano” precisa ancora una volta Contucci.

“Per troppi anni la comunità scientifica è stata colpevolmente in silenzio sul tema della sperimentazione animale, permettendo così la divulgazione di false informazioni che hanno creato un clima di ostilità e sfiducia nei confronti dei ricercatori”, precisa anche Giuliano Grignaschi, portavoce di Research4Life.

“È confortante osservare come l’attività di apertura verso l’opinione pubblica e di costante comunicazione sul tema della sperimentazione animale attuata negli ultimi sette anni stia finalmente dando i risultati attesi, riportando il dibattito in un ambito di corretta informazione e quindi mettendo i nostri decisori politici nelle condizioni di poter effettuare scelte scientificamente ed eticamente coerenti con le necessità del paese”.

Voglio aggiungere un dato riferibile esclusivamente all’Italia: i pazienti in attesa di un trapianto d’organo sono 8.280 (dati aggiornati al 25 febbraio 2022), e ancora di più risultano gli iscritti, che salgono a 9.529, perché alcuni pazienti necessitano di un trapianto combinato.

In questo ambito, insomma, è evidente che la domanda supera ampiamente l’offerta.

È in questa ottica che occorre discutere, senza preconcetti e pregiudizi antiscientifici, della ricerca sugli xenotrapianti d’organo, ossia quei trapianti che contemplano l’impiego di organi e tessuti provenienti da una specie diversa dalla nostra. 

La ricerca più recente ha, infatti, evidenziato come siano i maiali i candidati più idonei per gli xenotrapianti d’organo, soprattutto in relazione alle dimensioni e strutture che sono molti simili a quelle umane. La possibilità di intervenire sugli animali con tecniche avanzate di biologia molecolare, quale l’editing genetico, potrebbe inoltre consentire di avere individui nei quali il DNA è stato modificato con grande precisione per limitare i problemi d’incompatibilità che potrebbero portare al rigetto dell’organo, o addirittura renderli ancora più compatibili con il nostro organismo inserendo sequenze del genoma umano.


16 agosto 2020

Il 5G: tra miti e realtà, tra locale e globale


Stasera a Rivello, nella magnifica cornice di Piazza Umberto I dalle ore 19, ci vedremo per affrontare un discorso pubblico su un tema di fondamentale importanza per il nostro futuro.

Grazie alla sensibilità del Sindaco, l’Avv. Franco Altieri, e all’iniziativa di Pasquale Annicchino, grande animatore culturale dell’Area Sud della Basilicata, avremo modo di trattare un tema di grande interesse e attualità per lo sviluppo tecnologico nazionale e, soprattutto, per il Meridione.

Il dibattito sul 5G in Italia, infatti, si muove lungo linee che vanno dal mito alla realtà, dal locale al globale, dal discorso scientifico alle narrazioni di pestilenze digitali, dai comitati per il NO 5G -che in tanti comuni, piccoli e grandi, agitano il vessillo del principio di precauzione- alla normativa vigente e alle sentenze dei tribunali amministrativi costretti a dirimere i numerosi contenzioni tra enti, cittadini ed imprese.

Il 5G, di fatto, è l’insieme delle tecnologie di telefonia mobile di quinta generazione che consentono prestazioni molto più performanti dell'attuale tecnologia 4G/IMT-Advanced.

Il 5G, allora, diventa la tecnologia imprescindibile per le nuove competizioni tecnologiche internazionali quali la digitalizzazione del Paese, i pagamenti digitali, l’intelligenza artificiale e la blockchain. È per queste ragioni che il 5G diventa indispensabile per l'economia e lo sviluppo tecnologico italiano ed europeo.

Ci affacciamo ad una nuova realtà, sempre più governata dalla connessione costante. Dobbiamo essere pronti a reagire nel migliore dei modi possibili.

Di questo e tanto altro, parleremo con Andra Gilli, Francesco Nicodemo e Emanuele Perugini.

Andrea Gilli è ricercatore senior in affari militari presso il NATO Defense College di Roma e affiliato del Center for International Security and Cooperation della Stanford University di Palo Alto, CA. 

La ricerca di Andrea si concentra principalmente su questioni relative alla sicurezza internazionale, e più specificamente a questioni relative alla tecnologia e innovazione militare, alla valutazione della rete, nonché alle operazioni e alla strategia. 

Francesco Nicodemo, classe 1978, esperto di comunicazione e innovazione digitale, ha lavorato a Palazzo Chigi nello staff del Presidente del Consiglio Gentiloni. Già consigliere alla comunicazione di Matteo Renzi, collabora con l'Università Luiss Guido Carli di Roma alla cattedra di Diritto del Web e scrive per «Linkiesta», «Rivista Studio» e «Mondoperaio». È il responsabile editoriale della Fondazione Ottimisti & Razionali. 

Emanuele Perugini è giornalista, nato nel 1970, si occupa di scienza, innovazione digitale, ambiente e salute. Nel corso della sua attività professionale ha seguito da vicino molti importanti casi legati all'energia, alla sicurezza alimentare, alla salute e alla sanità, con una particolare attenzione verso i temi dell'energia e dell'ambiente. 

Alla notizia dell’incontro, mi ha contattato su Instagram un vecchio amico, Gianpietro Iannitelli, Ingegnere delle Telecomunicazioni, laureato all’Università degli Studi della Calabria, con esperienze lavorative in tutta Europa, dalla Romania al Portogallo, con colossi come Vodafone, Huawei ed Ericsson, attualmente di stanza a Copenaghen.

Gianpietro mi ha scritto dicendomi: “Da operatore del settore, mi spiace non esserci. È anche interessante notare come la tematica sia diventata così interdisciplinare, di interesse, e complessa da richiedere un dibattito in piazza. Le preoccupazioni al tempo del rollout 3G e4G erano grossomodo le stesse. Questa volta l'interesse geo-politico sul tema e la "vision" di una nuova rivoluzione industriale hanno fatto esplodere l'attenzione del pubblico su una naturale evoluzione tecnico scientifica (all'orizzonte sono già iniziati gli studi per il 6G). O forse più semplicemente il 5G è vittima di quello sforzo di semplificazione e di quella libertà di espressione che il suo stesso predecessore ha favorito e che ci ha permesso in questi ultimi anni, con i nostri smartphones, di scoprirci tuttologhi. Spero questo e altri dibattiti portino anche a chiarire come il cittadino possa convivere con lo sviluppo e il cambiamento senza sentirsi sempre minacciato.”.

È interessante che un ingegnere manifesti un approccio umanistico e sociale al 5G o che un avvocato, come me, abbia la necessità di affrontare non solamente l’aspetto giuridico delle questioni ma anche le tematiche relative alla salute o, peggio, relative alla natura delle frequenze impiegate nel 5G o, ancora, che vadano investigate le criticità relative agli aspetti strategici e militari di una tecnologia che la maggior parte degli utenti (anche i critici NO 5G) utilizzeranno quotidianamente (anche per i social e per diffondere altre bufale…).


06 agosto 2020

E alla fine arriva il Copasir


Con un tweet di ieri sera delle ore 21,45, la Fondazione Einaudi ha comunicato che la Presidenza del Consiglio, nonostante la sospensiva resa dal Consiglio di Stato, ha deciso di desecretare i verbali del CTS.
Nella stessa giornata di ieri, ai lettori più attenti non sarà, peraltro, sfuggita la notizia che il Copasir ha convenuto, proprio nella seduta del 5 agosto, di "richiedere alla Presidenza del Consiglio la documentazione del Comitato Tecnico Scientifico relativa al coronavirus".
È stato lo stesso Raffaele Volpi, presidente del Copasir, a darne notizia.


Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Copasir, è stato istituito dall'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". La legge attribuisce a tale organismo parlamentare la funzione di verificare, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
Si ricorda, inoltre, che il Comitato dispone di rilevanti poteri in materia di conferma della opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 40, comma 5, e l'articolo 41, comma 9, della citata Legge stabiliscono che di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicando le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il quale, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

La decisione è intervenuta al termine della seduta nella quale è stata ascoltata la stessa Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che si è confrontata sulle domande dei componenti, in particolare sulla tematica di eventuali tensioni sociale che potrebbero eventualmente verificarsi nell’ultimo periodo del 2020.

Anche l'economista Carlo Cottarelli, nei giorni scorsi e sempre su Twitter, aveva contestato duramente la scelta del presidente del Consiglio: "L'opposizione di Palazzo Chigi alla desecretazione degli atti del Comitato tecnico scientifico sul Covid è un atto grave. Cosa c'è che non dobbiamo sapere? È nostro diritto essere trattati da cittadini, non da sudditi".


Il "cinguettio" di Cottarelli è diventato virale come anche quello di Riccardo Luna, giornalista di Repubblica, che ha narrato della sua richiesta inevasa di ottenere copia del piano pandemico nazionale.


Oggi aggiungiamo un nuovo tassello per la ricostruzione della verità dei fatti di questi mesi straordinari e complessi.

Il lavoro incessante dell'informazione, fatta anche sui social e non solo dai mass media, delle fondazioni culturali, di avvocati coraggiosi e competenti e, infine, degli organismi di controllo ha reso possibile uno squarcio nel fitto velo dei segreti opposti dal Governo Conte sulla gestione della pandemia attraverso i DPCM.


23 luglio 2020

Il Tar del Lazio e l'accesso agli atti del Comitato Tecnico Scientifico



Il tema della trasparenza della politica ai tempi del Covid racchiude in sé elementi che vanno ben oltre la mera contingenza: è una questione di approccio metodologico. Trasparenza significa libertà e consapevolezza. 
Del resto, nella più famosa delle sue Prediche Inutili, Luigi Einaudi, con il celebre aforisma “Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare”, poneva una domanda che ancora oggi è fondamentale per ogni buon legislatore (e per ogni buon cittadino): “Come si può deliberare senza conoscere?”.



Sulla scorta di questi princìpi, etici direi, prima ancora che giuridici, tre avvocati liberali, Rocco Mauro Todero, Vincenzo Palumbo e Andrea Pruiti Ciarello, (tra l’altro consigliere di amministrazione della Fondazione Einaudi) avevano formulato istanza di accesso civico ai verbali del Comitato tecnico scientifico anti-Covid, cioè quegli atti sulla cui base il Governo italiano ha disposto, mediante i discutibili DPCM, le misure di lockdown e le altre limitazioni alle libertà dei cittadini per diminuire il contagio e l'emergenza e garantire la tutela della salute degli italiani. 
Lo stesso capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, durante le conferenze stampa aveva, tuttavia, dichiarato che non gli era possibile rendere pubblici i verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico in quanto considerati dati sensibili, che sarebbe stato possibile rendere noti al pubblico esclusivamente ad emergenza finita. 
Ciononostante, il Tar del Lazio (sezione prima quater) il 13 luglio scorso ha emesso una sentenza che impone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile di rendere pubblici i verbali del Comitato tecnico scientifico (Cts).
Nella sentenza il Tar chiarisce che «la ratio dell'intera disciplina normativa dell'accesso impone di ritenere che se l'ordinamento giuridico riconosce, ormai, la più ampia trasparenza alla conoscibilità anche di tutti gli atti presupposti all'adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l'accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l'adozione dei descritti DPCM si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività». 
In altre parole, secondo il Tar del Lazio, il diniego di accesso civico agli atti era illegittimo in quanto i verbali del Cts richiesti erano atti prodromici all'emanazione dei DPCM e, in quanto tali, non qualificabili come «atti amministrativi generali», a differenza di quanto affermato nella memoria difensiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile. 
Di qui l'accoglimento del ricorso e l’ordine alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Protezione civile «di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta».
Come già ebbi modo di dire su queste stesse pagine sin dallo scorso maggio (cfr. https://avvocatisquillaciotigrillo.blogspot.com/2020/05/politica-scienza-e-trasparenza.html) non è questione di opposizione polemica al Governo o al Presidente del Consiglio. Non è neanche questione di formalismo giuridico: è questione di processo democratico in cui la forma diventa necessariamente sostanza.

Oggi, con la pronuncia del Tar del Lazio, risulta ancora una volta più evidente, come diceva anche Giordano Masini, che non è possibile continuare a evocare il parere degli scienziati come un paravento dietro il quale nascondersi quando si prendono decisioni impopolari, senza che su tutto questo l’opinione pubblica e la stessa comunità scientifica abbia l’opportunità di confrontarsi.


11 giugno 2020

I tempi della burocrazia di "Immuni"



Nel post precedente abbiamo analizzato il lavoro dottrinale svolto dall’Università Cattolica su “Immuni” evidenziando come proprio l’efficacia fosse il tallone di Achille dell’applicazione smartphone (cfr. https://avvocatisquillaciotigrillo.blogspot.com/2020/06/app-immuni-lo-studio-della-cattolica.html).

In questo articolo ribadiamo il concetto sulla scorta di un dato squisitamente normativo: il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2020, rubricato “Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19″ e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 8 giugno 2020.

Quello che salta immediatamente all’occhio è la (lunga) tempistica prevista.

La norma stabilisce le modalità di interazione tra il Sistema di allerta Covid-19, cioè la cd. App “Immuni” che fa capo al Ministero della Salute, con il «Sistema TS», ossia il sistema informativo di cui è titolare, invece, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel dettaglio, la disposizione dispone che in caso di esito positivo di un tampone, l’operatore sanitario debba contattare il paziente per effettuare l’indagine epidemiologica e verificare anche l’eventuale installazione dell’App del Sistema di allerta Covid-19. Se il paziente ha installato “Immuni”, gli sarà richiesto di aprirla e di utilizzare la funzione di generazione del codice OTP. Il paziente, a questo punto, comunica i 10 caratteri del codice OTP all’operatore sanitario e attende l’autorizzazione a procedere con le ulteriori attività sull’app. L’operatore sanitario, secondo le modalità descritte nell’Allegato A che costituisce parte integrante del citato decreto, accede al Sistema TS con le credenziali in suo possesso e inserisce i dati indicati dal paziente.


L’allegato al Decreto si preoccupa anche, per quel che qui interessa, di indicare le tempistiche di implementazione e, all’uopo, stabilisce che “…al fine di rinforzare le misure di sicurezza adottate dal Sistema TS, di seguito si riporta una sintesi degli interventi che saranno attuati e delle relative tempistiche: in aggiunta alle normali credenziali (ID utente e password), assegnazione del pincode come ulteriore fattore di autenticazione a tutti gli utenti che ancora non ne sono dotati (entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto); implementazione dell’autenticazione a 2 fattori con OTP temporaneo (entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto); introduzione delle asserzioni SAML per i sistemi regionali necessarie per l’autenticazione per l’accesso al Sistema TS (entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto).”.

In buona sostanza, e al di là del burocratese e del legalese, l’applicazione “Immuni”, per poter funzionare sui telefonini degli italiani e interagire con il sistema sanitario nazionale e con il sistema informativo del MEF, galleggerà nel limbo per almeno novanta giorni.

In coda, si evidenzia che difetta ad oggi qualsivoglia riferimento normativo che indichi cosa accada al titolare dello smartphone dopo l’allerta inviata dall’app “Immuni”, con l’effetto pratico che l’allertato dovrebbe porsi in auto-isolamento; non esiste, infine, alcun ragguaglio rispetto ai tempi di sottoposizione al tampone per chi abbia ricevuto l’allerta dall’app.

 


App Immuni: lo studio della Law Clinic




Sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ieri è stato pubblicata un’analisi dal punto di vista giuridico della app “Immuni” a cura del Professore Gabriele Della Morte, docente di Diritto internazionale nella facoltà di Giurisprudenza, insieme con gli studenti della Law Clinic di Diritto internazionale.
Partendo dal dato tecnico si precisa che la app  -proposta dalla società italiana “Bending Spoons” e scelta dal Governo italiano-  sfrutta la tecnologia Bluetooth Low Energy; per cui è possibile rilevare la vicinanza tra due smartphone e rintracciare, in modo anonimo, i contatti di una persona risultata positiva al Covid-19 al fine di individuare i potenziali contagiati.
Da un punto di vista operativo si ribadisce che l’installazione è su base gratuita, volontaria e accessibile agli individui maggiori di 14 anni. App “Immuni” può essere rimossa dal proprio dispositivo in qualsiasi momento e ciò cancella dal sistema anche tutti i dati raccolti.



Ma come funziona in pratica? “Nel caso in cui il proprietario dello smartphone risulti positivo potrà (facoltativamente) caricare sul server pubblico (Sogei, gestito dal Ministero delle finanze) attraverso l’assistenza di un operatore sanitario i codici casuali che il proprio dispositivo ha generato nel corso dei giorni precedenti. “Immuni” controlla periodicamente i codici presenti sul server e li confronta con quelli salvati sul dispositivo dell’utente. In questo modo l’algoritmo dell’app determina se l’utente sia stato esposto a un potenziale contagio. In caso di risposta affermativa, avverte l’utente di mettersi in contatto con gli operatori sanitari al fine di affrontare secondo i protocolli opportuni le fasi successive.”.
Ciò posto, occorre ricordare che in Italia così come negli altri Stati membri dell’Unione europea sono possibili limitazioni della tutela dei dati personali nelle ipotesi in cui dette compressioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tali diritti, perseguano scopi d’interesse generale e siano necessarie e proporzionali (cfr. art. 52 della Carta di Nizza e art. 23 del GDPR).
Secondo lo studio dell’Università Cattolica la soluzione italiana si contraddistingue positivamente per: l’opzione del sistema meno invasivo (Bluetooth); la volontarietà del ricorso all’app; il trattamento di dati sostanzialmente anonimi; la struttura pubblica e decentralizzata della gestione dei medesimi e la caratteristica open source del codice. Quindi lo studio considera superato il test di necessità stante il primario interesse pubblico alla sanità e la scelta della soluzione meno invadente.
In relazione al test di proporzionalità e all’efficacia sostanziale della app, invece, permangono, anche secondo il prof. Della Morte, fondamentali zone d’ombra.
Infatti, precisa il docente universitario: “Combinando i dati dell’Università di Oxford – secondo la quale l’efficacia dell’app è subordinata all’adesione di almeno il 60% della popolazione (in tal senso anche il Garante italiano per la protezione dei dati personali) – con quelli analizzati dal Censis – ai sensi dei quali i possessori di smartphone corrispondono al 73,8% degli italiani – appare chiaro che l’app debba essere scaricata dalla quasi totalità dei proprietari di smartphone. Se a ciò si aggiungono l’anzianità della popolazione italiana, la scarsa digitalizzazione della stessa, la non obbligatorietà della app e, da ultimo, la circostanza per cui senza uno smartphone compatibile non si può adoperare l’app (solo i dispositivi apple che supportano una versione di iOS pari o superiore alla 13.5 o di Android pari o superiore alla 6 possono scaricare la medesima), non è difficile immaginare una diffusione decisamente limitata.”.
E ancora: “In particolare, risulta altamente improbabile che venga raggiunta una copertura idonea ad un corretto funzionamento e tale circostanza non può non incidere sul bilanciamento complessivo. La valutazione complessiva dell’app “Immuni” deve risentire pertanto di un approccio ‘olistico’ fondato, in particolare, sulle cd. ‘tre t’: accanto al tracciamento dei contagi (tracing), occorre garantire un numero di tamponi adeguato (testing) oltre al trattamento sanitario dei contagiati (treatment).”.
Insomma, come già rilevato anche in precedenti articoli su questo blog (cfr. https://avvocatisquillaciotigrillo.blogspot.com/2020/06/immuni-efficacia-integrita-dei-dati-e.html) il problema principale resta sempre quello della efficacia sostanziale della app.



Per approfondire: https://www.cattolicanews.it/giuridicamente-immuni-vantaggi-e-dubbi-sull-efficacia-dell-app

29 aprile 2020

Covid-19, app di tracciamento e privacy



Il dibattito sulla App Immuni non ha smesso di appassionare politici, informatici, giuristi e semplici cittadini.

Le questioni da affrontare sono molteplici e qui ci si limita semplicemente ad illustrare alcuni passaggi e brevi considerazioni, anche da un punto di vista più ampio di quello meramente interno.

Partiamo da un fatto: nei giorni scorsi l’Associazione Luca Coscioni ha presentato al Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, una richiesta formale di accesso agli atti relativa al processo di selezione della app sul tracciamento dei contatti.
Tre sono le domande specifiche: 1) Conoscere i criteri di valutazione e relativi punteggi (minimo e massimo) utilizzati dal “Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza COVID-19” nell’ambito dell’analisi delle proposte formulate dai partecipanti alla fast call for contribution; 2) Conoscere il numero di proposte pervenute ed indicazione dei relativi proponenti; 3) Conoscere il punteggio assegnato alla proposta selezionata e alle altre proposte presentate e ammesse a valutazione.
L’istanza scaturisce dal dibattito svoltosi durante le assemblee pubbliche organizzate nelle settimane scorse dall’Associazione a cui hanno partecipato giuristi e informatici, i quali hanno evidenziato problematiche legate alle modalità di promozione della diffusione della app, raccoglimento, mantenimento e gestione dei dati oltre che licenze d’uso e tipologia di software utilizzato dalla app e coordinamento con la possibilità di fare test.
“In un momento in cui occorre coinvolgere le persone nella gestione di una situazione difficile” si legge in una nota dell’Associazione “e in cui si invoca la pratica di un senso diffuso di responsabilità per il rispetto del diritto alla salute al pari di tutti i diritti previsti dalla Costituzione, la richiesta di accesso agli atti vuole denunciare anche come la ‘Ragion di Stato’ non possa giustificare la sospensione dello Stato di Diritto a partire dalla possibilità di conoscere i criteri di valutazione e selezioni di strumenti di gestione della vita in comune”.
Nel frattempo in Israele, la Corte Suprema ha imposto al Governo di adottare una legislazione ad hoc per il tracciamento dei cittadini tramite app in quanto  -con decisione resa pubblica domenica 26 aprile 2020 e su sollecitazione di una commissione parlamentare di controllo-  ha ritenuto la sussistenza di gravi problemi di privacy in relazione all’uso delle tecniche di monitoraggio per imporre le quarantene.
Anche negli Stati Uniti alcuni Parlamentari, facendo seguito alle perplessità manifestate dall’ACLU, un’organizzazione non governativa che si occupa di difendere i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti, hanno espresso seri timori sullo strumento di tracciamento dei contatti basato sul Bluetooth. L’ACLU, inoltre, afferma che le soluzioni di tracciamento dei contatti con coronavirus di Google e Apple rappresenterebbero un “rischio significativo” per la privacy e le libertà civili.



Il Garante Privacy in Francia ha pubblicato il 26 aprile il suo parere sull’applicazione di tracciamento Anti Covid Francese.
La posizione del garante Francese sull’app che dovrebbe essere introdotta l’11 maggio permette di cogliere le differenze di approccio con l’Italia.
Innanzitutto, l’app d’Oltralpe è stata messa preventivamente a disposizione del Garante Francese, a differenza che in Italia.
La Francia ha calendarizzato immediatamente un dibattito parlamentare, che si svolgerà prima del rilascio al pubblico della app; l’Italia, a dispetto di diverse prese di posizione di maggioranza ed opposizione, non ha fissato, a quanto mi risulta, alcuna data per un dibattito parlamentare.
Il Garante Francese, opportunamente, ha chiesto di riesaminare nuovamente l’app dopo il dibattito in Parlamento, al fine di controllare le disposizioni finali per l’attuazione del sistema qualora si sia deciso di utilizzarlo.
Il Garante francese, a dispetto di chi minimizzava il trattamento dei dati dichiarandolo “anonimo”, ha, inoltre, chiarito che l’uso dell’App attraverso il sistema bluetooth rientra totalmente nell’ambito di applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
La Francia, la Germania e il Regno Unito hanno assunto una posizione molto decisa nei confronti di Apple e Google, al fine di realizzare un sistema di trattamento dei dati improntato al principio della sovranità dei dati. In Italia non è dato sapere.
Quello che si sa è che l’app Italiana, inizialmente concepita secondo principi di centralizzazione dei dati, si dovrebbe adeguare, ma il condizionale è d’obbligo, alle specifiche ed alle caratteristiche di decentralizzazione dei dispositivi, ovvero alle regole previste da sempre dai colossi del web.
In Corea del Sud, Paese cui più volte si è fatto riferimento negli ultimi mesi in relazione alle app di tracciamento, occorre evidenziare che secondo Francesca Frassineti, Associate Research Fellow del Programma Asia di Ispi, dottoranda all’Università di Bologna, «la maggior parte delle persone sembra aver accettato una parziale erosione della propria privacy a condizione di essere informati e di ricevere dati trasparenti. Un patto di fiducia basato su un altissimo tasso di consapevolezza civica, senso di comunità e cooperazione volontaria a sostegno degli sforzi governativi, elementi che certamente hanno anche origine nella concezione del rapporto con l’autorità della cultura confuciana».
È così che in Corea le autorità hanno potuto estrarre, senza mandato, filmati di sorveglianza, lo storico delle carte di credito e i dati di geolocalizzazione delle celle telefoniche dei cellulari dei pazienti già confermati e dei potenziali infetti. «L’unico requisito previsto dalla legge sudcoreana – sottolinea ancora Frassineti – è che ogni persona sotto sorveglianza venga in ultima analisi informata e che le informazioni vengano distrutte quando “i compiti pertinenti siano stati completati”».
A mio modestissimo parere una compressione della privacy così evidente genere non potrebbe né dovrebbe trovare posto nella legislazione italiana.

26 marzo 2020

Il bilanciamento tra salute e privacy


Ritorno sul tema della app per tracciare i movimenti dei cittadini e dei rischi per la privacy perché su "La Stampa" del 25 marzo Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, ha precisato ulteriormente i termini della questione.
È un argomento molto delicato che potrebbe avere ripercussioni molto pesanti sia oggi che dopo la pandemia e, allo stesso tempo, potrebbe essere la chiave di volta per ridurre i tempi del lockdown e migliorare la salute pubblica oltre che la crisi economica.
La tecnologia esiste, forse anche la cornice normativa generale (GDPR), sicuramente manca una normativa di dettaglio per rendere il tutto sicuro e operativo.

In premessa, il Garante della privacy innanzitutto ribadisce che "l'equilibrio tra diritti individuali e della collettività è sancito dalla Costituzione". "Però - aggiunge - le deroghe non devono diventare un punto di non ritorno".

E continua: "...Se significa definizione di un protocollo di tracciamento precoce dei positivi e delle persone che sono venute a contatto con loro, oltre che un controllo sul rispetto della quarantena, non avrei obiezioni... Però serve un governo unitario delle operazioni. Non è il momento delle improvvisazioni".
Insomma le iniziative estemporanee messe in campo da Comuni e Regioni possono generare confusione e danni.
La regia e la gestione dei dati, secondo Soro, potrebbe essere affidata alla Protezione civile affiancata da un team di esperti. L'importante è che la regia sia unica e che competa a una autorità pubblica, dotata delle giuste competenze necessarie ad analizzare e utilizzare al meglio i dati. Anche per gestire la successiva fase dei test mirati.

Altro tassello importante da disciplinare in maniera rigorosa è quello che concerne un coinvolgimento di big player come Google e Facebook. 
Ne deriva, a maggior ragione, che la scadenza debba essere definita in partenza e che spetti all'Autorità garante il compito di vigilare e quando necessario irrogare sanzioni che possono arrivare al 4% del fatturato. 
Le informazioni raccolte potranno essere utilizzate per l'assistenza e la telemedicina a chi è in quarantena. E questa è una buona notizia. Però bisogna ricordare che sono dati particolarmente sensibili sulla salute che vanno raccolti e trattati da una autorità pubblica. 
Precisa Soro: "Se vengono affidati a una gestione casuale, magari per diffonderli in Rete no. Ci sono alcuni consiglieri comunali che hanno messo on line nome e cognome dei contagiati creando discriminazioni inaccettabili".
Allora il diritto alla salute e il diritto alla privacy possono coesistere in tempi di coronavirus?
Per il Garante è possibile se rispettiamo la proporzionalità, un principio fondamentale della democrazia.
Principio "che è garantito quando un sistema anche invasivo è comunque finalizzato all'interesse generale di tutela della salute. Purché la raccolta di informazioni non ecceda rispetto alle necessità e avvenga dentro un processo ben normato, controllato e soprattutto a termine".

Il testo integrale su: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9298389