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venerdì 13 febbraio 2026

📘 Il Protocollo di Milano sulle spese straordinarie: la guida chiara per capire chi paga cosa dopo la separazione

📘 Il Protocollo di Milano sulle spese straordinarie: la guida chiara per capire chi paga cosa dopo la separazione

Nel contesto dei procedimenti di separazione e divorzio, la gestione delle spese per i figli è uno dei temi più delicati e, spesso, più conflittuali tra i genitori. Non si tratta solo di numeri: dietro ogni voce di spesa c’è la quotidianità dei figli, la loro crescita, le scelte educative e sanitarie, e il modo in cui i genitori continuano a collaborare anche dopo la fine della convivenza. 👨‍👩‍👧‍👦

Proprio per prevenire incomprensioni e contenziosi, il Tribunale di Milano – insieme alla Corte d’Appello, all’Ordine degli Avvocati e all’Osservatorio sulla Giustizia Civile – ha approvato e aggiornato nel giugno 2025 un documento ormai considerato un riferimento nazionale: le Linee Guida sulle spese extra assegno di mantenimento, note come Protocollo di Milano. 📑

Non è una legge, non è un regolamento. È qualcosa di più utile: una prassi condivisa, costruita sull’esperienza concreta di magistrati e avvocati, che viene richiamata sempre più spesso nei provvedimenti giudiziari e negli accordi tra le parti. L’obiettivo è semplice: evitare che ogni spesa diventi un motivo di conflitto. ⚖️

🔍 Perché serve un protocollo sulle spese dei figli?

Perché l’assegno mensile non copre tutto. Ci sono spese prevedibili e spese imprevedibili, spese quotidiane e spese eccezionali, spese obbligatorie e spese che richiedono una scelta condivisa. 💡

Senza criteri chiari, ogni decisione rischia di trasformarsi in un litigio. Il Protocollo di Milano nasce proprio per questo: dare ordine, trasparenza e prevedibilità. 📘

1️⃣ Le spese ordinarie: ciò che è già incluso nell’assegno

Le spese ordinarie sono quelle che rientrano nella vita quotidiana dei figli e che il genitore collocatario sostiene in modo ricorrente.

Sono già comprese nell’assegno mensile e non richiedono rimborso né rendicontazione. ✔️

Rientrano tra queste:

  • 🍝 vitto e alimentazione;
  • 🥗 mensa scolastica;
  • 👕 abbigliamento ordinario e cambi di stagione;
  • 🏠 spese di casa (utenze, consumi, quota affitto);
  • 📚 materiale scolastico ricorrente;
  • 💊 medicinali da banco;
  • 🛒 piccole spese quotidiane.

2️⃣ Le spese straordinarie che NON richiedono accordo preventivo

Sono spese importanti, ma necessarie e oggettivamente inevitabili. Il genitore che le sostiene deve solo documentarle, e l’altro è tenuto a rimborsare la sua quota. 🤝

Tra queste:

  • 🩺 visite specialistiche prescritte;
  • 🏥 ticket sanitari;
  • 💊 farmaci prescritti;
  • 👓 occhiali e lenti correttive;
  • 🏫 tasse scolastiche/universitarie per istituti pubblici;
  • 📘 libri di testo;
  • 📦 materiale scolastico di inizio anno;
  • 💻 dotazione informatica richiesta dalla scuola;
  • 🛡️ assicurazione scolastica;
  • 🚌 gite scolastiche senza pernottamento;
  • 🚆 abbonamenti bus/treno per la scuola;
  • ⏰ pre-scuola, dopo-scuola, tempo prolungato;
  • 🏕️ centri estivi pubblici o parrocchiali.

Non serve chiedere il permesso all’altro genitore.
Serve però inviare la documentazione per il rimborso. 📩

3️⃣ Le spese straordinarie che richiedono accordo preventivo

Sono spese importanti, non obbligatorie e spesso legate a scelte educative o sanitarie. Per questo il Protocollo richiede l’accordo di entrambi i genitori. ✍️✍️

Tra queste:

  • 🦷 cure dentistiche/ortodontiche private;
  • 🧖‍♂️ cure fisioterapiche o termali;
  • 💉 trattamenti sanitari non coperti dal SSN;
  • 🌿 farmaci omeopatici;
  • 🏫 tasse scolastiche/universitarie per istituti privati;
  • 🧳 gite scolastiche con pernottamento;
  • 📘 lezioni private e corsi di recupero;
  • 🗣️ corsi di lingue;
  • 🎻 corsi di musica e strumenti musicali;
  • ⚽ attività sportive e attrezzature;
  • 🎨 attività artistiche e ricreative;
  • 👶 baby sitter;
  • ✈️ viaggi studio, stage sportivi, vacanze senza genitori;
  • 🚗 conseguimento patente;
  • 🛵 acquisto e manutenzione del mezzo di trasporto del figlio.

Il silenzio oltre 10 giorni vale come assenso.

4️⃣ Come devono essere rimborsate le spese straordinarie?

Il Protocollo stabilisce tempi e modalità precise:

  • 📤 invio della documentazione entro 30 giorni;
  • 💶 rimborso entro 15 giorni;
  • 📧 comunicazioni tracciabili (email, PEC, messaggistica con ricevuta).

⭐ Perché il Protocollo di Milano è così importante?

  • Riduce i conflitti 🔧
  • Chiarisce cosa è incluso nell’assegno e cosa no 📌
  • Evita interpretazioni soggettive 🧭
  • Tutela i figli 👶
  • Tutela entrambi i genitori ⚖️
  • Offre un modello uniforme per tutta Italia 🇮🇹

🧩 Conclusione

Il Protocollo di Milano non è un documento tecnico per addetti ai lavori: è uno strumento concreto per aiutare i genitori a collaborare meglio e a tutelare i figli anche dopo la separazione. Conoscerlo significa evitare conflitti inutili, prevenire incomprensioni e costruire un rapporto genitoriale più sereno e responsabile. 💙


📞 Hai bisogno di un confronto sul tuo caso?

Se ti stai separando, se hai già un provvedimento del tribunale o se vuoi semplicemente capire come applicare correttamente il Protocollo di Milano alla tua situazione concreta, può esserti utile un confronto con un avvocato che si occupa stabilmente di diritto di famiglia.

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Una buona regolazione delle spese dei figli non è solo una questione economica: è un pezzo importante della qualità delle relazioni familiari dopo la separazione. 💛

mercoledì 11 febbraio 2026

🏛️ Canoni locatizi futuri: perché sono pignorabili e assegnabili nell’espropriazione presso terzi

🏛️ Canoni locatizi futuri: perché sono pignorabili e assegnabili nell’espropriazione presso terzi

Nel mondo dell’esecuzione forzata, uno dei temi più ricorrenti riguarda la possibilità di aggredire i canoni di locazione futuri. La domanda è semplice: possono essere pignorati e assegnati al creditore anche se non sono ancora scaduti?

La giurisprudenza risponde in modo netto: , purché il rapporto locatizio esista già al momento del pignoramento.

⚖️ Il principio giuridico: il credito da canone nasce con il contratto

Il giudice dell’esecuzione ribadisce un concetto fondamentale: il credito da canone di locazione non nasce quando diventa esigibile, ma nel momento in cui si perfeziona il contratto.

Questo comporta che:

  • il credito è determinato o comunque determinabile;
  • la sua esigibilità è solo differita nel tempo;
  • rientra nella categoria dei crediti futuri pignorabili.

Di conseguenza, il giudice può disporre l’assegnazione anche dei canoni che matureranno, fino a soddisfazione del credito azionato.

📚 Il quadro normativo di riferimento

La conclusione si fonda su un impianto normativo coerente:

  • art. 546 c.p.c. – inefficacia dei pagamenti del terzo anche per crediti non ancora esigibili;
  • art. 2914 n. 2 c.c. – inefficacia degli atti dispositivi del debitore su crediti futuri derivanti da rapporti già in essere;
  • art. 553 c.p.c. – possibilità di assegnazione di crediti futuri purché determinabili.

La giurisprudenza di legittimità considera da tempo i canoni locatizi come crediti periodici derivanti da un rapporto di durata, quindi pienamente aggredibili.

🔍 Un caso reale che mostra l’efficacia dello strumento

Un’impresa artigiana aveva ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di un debitore privo di beni utilmente pignorabili. L’unica risorsa concreta era un contratto di locazione attivo, con canoni mensili regolari.

Il credito ammontava a €10.000,00: una somma troppo bassa per giustificare un pignoramento immobiliare, procedura eccessivamente onerosa rispetto al valore da recuperare. Senza un’azione mirata, la procedura sarebbe stata antieconomica e probabilmente infruttuosa.

Lo studio ha quindi avviato un’esecuzione presso terzi, indicando come terzo pignorato il conduttore dell’immobile. Il giudice, valorizzando la natura determinabile e periodica del credito da canone, ha disposto l’assegnazione anche dei canoni futuri.

Esito sintetico

  • il conduttore è stato obbligato a pagare direttamente all’impresa artigiana creditrice;
  • il recupero del credito è avvenuto in modo progressivo e costante;
  • il debitore non ha potuto modificare o estinguere il contratto in danno del creditore.

La lezione del caso

Quando il credito è modesto e il pignoramento immobiliare sarebbe sproporzionato, l’assegnazione dei canoni futuri diventa uno strumento decisivo per garantire l’effettività dell’azione esecutiva.

🧭 Implicazioni operative per i professionisti

Per il creditore procedente, questo orientamento rappresenta un’opportunità concreta:

  • vincolo diretto sul conduttore;
  • estensione automatica ai canoni futuri;
  • maggiore effettività dell’azione esecutiva.

Per avvocati e consulenti, significa poter strutturare strategie più efficaci quando il patrimonio del debitore è limitato ma esistono rapporti locatizi attivi.

📝 Conclusione

L’orientamento è ormai consolidato: i canoni locatizi futuri sono pienamente pignorabili e assegnabili, perché rappresentano crediti determinabili derivanti da un rapporto già sorto. Uno strumento semplice, ma spesso decisivo, per massimizzare la soddisfazione del credito.


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venerdì 6 febbraio 2026

🧭 Sovraindebitamento: il piano del consumatore funziona solo se è sostenibile

🧭 Sovraindebitamento: il piano del consumatore funziona solo se è sostenibile

Sempre più famiglie si trovano schiacciate da debiti che non riescono più a gestire. In questi casi, il piano del consumatore può diventare un vero strumento di ripartenza. Ma attenzione: non basta “avere un piano”. Serve che sia sostenibile. Ed è proprio qui che molti fascicoli possono incepparsi.

⚖️ Il tribunale non si accontenta delle buone intenzioni

Nel valutare il piano, il giudice applica un criterio chiave: la sostenibilità economica. Non si guarda solo al reddito nominale, ma a quello effettivamente disponibile, alle spese familiari congrue, alla durata del piano, alla liquidità e al patrimonio, e alla compatibilità con obblighi primari come mutuo, affitto o spese sanitarie.

Un errore frequente? Costruire il piano “a tavolino”, senza analizzare il cash flow reale. Il risultato è spesso un rigetto, con perdita di tempo, aumento dei costi e peggioramento della posizione del debitore.

🔍 Un caso reale che mostra cosa fa davvero la differenza

Per capire quanto la sostenibilità incida sull’esito della procedura, basta guardare un caso reale. Un lavoratore dipendente, con coniuge e due figli a carico, si trova in una situazione di forte squilibrio finanziario. I debiti complessivi superano € 130.000,00, distribuiti tra banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate. L’unico bene rilevante è l’abitazione principale, già gravata da un mutuo.

Il piano del consumatore è lo strumento corretto. Ma occorre che il fascicolo venga predisposto in maniera rigorosa e che il piano regga alla prova dei numeri.

🔧 Intervento operativo

Prima del deposito occorre avviare un lavoro tecnico–istruttorio mirato:

  • ✔ ricostruzione del cash flow familiare reale
  • ✔ ridefinizione delle spese essenziali documentabili
  • ✔ rimodulazione della rata in funzione della stabilità del reddito
  • ✔ verifica della compatibilità con il mutuo sulla prima casa
  • ✔ predisposizione di una relazione economica chiara e leggibile per il giudice

🎯 La lezione del caso

In materia di sovraindebitamento, la differenza non la fa la norma – quella è uguale per tutti. La differenza la fa la qualità dell’analisi economica che accompagna il fascicolo. Un piano del consumatore non è un modulo da compilare: è un progetto economico–giuridico che richiede metodo, numeri e competenze integrate.

✅ Tre mosse per evitare il rigetto

  1. Analisi del cash flow mensile – Non basta indicare il reddito: bisogna dimostrare quanto rimane davvero disponibile.
  2. Verifica della sostenibilità nel tempo – Un piano “liscio” oggi può diventare insostenibile tra sei mesi se non considera spese straordinarie o variazioni di reddito.
  3. Collaborazione tra avvocato e consulente – Il fascicolo deve essere giuridicamente corretto e numericamente credibile. La sinergia tra competenze è spesso decisiva.

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mercoledì 4 febbraio 2026

📙 Guida introduttiva al Concordato Minore: una soluzione per superare la crisi

Guida introduttiva al Concordato Minore: una soluzione per superare la crisi

Il Concordato Minore è una procedura legale pensata per professionisti e piccole imprese in stato di sovraindebitamento. Rappresenta un’alternativa strategica alla liquidazione forzata del patrimonio, con l’obiettivo di liberare dai debiti residui e, quando possibile, salvaguardare l’attività economica.

In questa guida, a cura dell’Avv. Italo Grillo, vengono illustrati i soggetti ammessi, le tipologie di concordato (in continuità e liquidatorio), le fasi principali del processo e i vantaggi concreti per il debitore.

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venerdì 30 gennaio 2026

🏛 Cessioni ex art. 58 TUB: la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer non incide sulla legittimazione ad agire

Cessioni ex art. 58 TUB: la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer non incide sulla legittimazione ad agire

Il Tribunale di Bergamo ribadisce l’irrilevanza civilistica dell’omessa iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari

Sentenza n. 2/2026 – Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta

Abstract

Nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione, la mancata iscrizione dello Special Servicer nell’albo ex art. 106 TUB non determina alcuna invalidità civilistica né incide sulla sua legittimazione ad agire per il recupero dei crediti ceduti. Lo ha affermato il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 2/2026, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità.

1. Il caso

Un debitore proponeva opposizione a precetto nei confronti della mandataria di una Società Veicolo (SPV) cessionaria ai sensi dell’art. 58 TUB. Contestava, in particolare, la legittimazione della mandataria a esigere un credito di euro 32.640, garantito da polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita di impiego, sostenendo che l’assenza di iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB avrebbe reso invalida la procura conferita dalla SPV.

2. La decisione del Tribunale

Il Giudice Liotta ha respinto integralmente l’opposizione, chiarendo che:

  • la mandataria non svolgeva attività finanziaria, ma era incaricata della mera gestione e riscossione dei crediti della SPV;
  • l’art. 106 TUB disciplina profili amministrativi dell’attività finanziaria, non requisiti civilistici di validità della procura;
  • l’omessa iscrizione non incide sulla capacità di agire dello Special Servicer.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 7243/2024; SS.UU. n. 33719/2022), secondo cui la mancata iscrizione nell’albo non determina alcuna invalidità dell’attività svolta per conto della SPV.

3. Il principio di diritto

Nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer incaricato della riscossione non comporta alcuna invalidità civilistica della procura né incide sulla legittimazione ad agire per il recupero dei crediti cartolarizzati.

La pronuncia ribadisce la distinzione tra:

  • attività finanziaria, soggetta a vigilanza e iscrizione;
  • attività meramente esecutiva di gestione dei crediti, che non richiede iscrizione all’albo.

4. Esito del giudizio

L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata rigettata, con condanna del debitore alle spese di lite.

5. Inquadramento sistematico e giurisprudenza collegata

La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato, che esclude effetti invalidanti sul piano civilistico:

  • Corte d’Appello di Palermo, sent. n. 30/2026
    L’art. 106 TUB ha natura amministrativa e non incide sulla validità della procura conferita dalla SPV.
  • Tribunale di Varese, sent. n. 103/2025
    Il recupero dei crediti cartolarizzati può essere svolto anche da Special Servicer non iscritto.
  • Tribunale di Mantova
    L’art. 2, comma 6, L. 130/1999 non costituisce norma imperativa inderogabile sul piano civilistico.

6. Commento operativo

Per gli operatori del credito e per gli avvocati che assistono SPV e servicer, la pronuncia conferma un punto essenziale:

  • la legittimazione processuale dello Special Servicer deriva dal mandato conferito dalla SPV, non dall’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB;
  • le eccezioni sollevate dai debitori su questo punto sono infondate e possono essere superate richiamando Cassazione e giurisprudenza di merito.

La decisione contribuisce a stabilizzare il quadro operativo delle cartolarizzazioni, evitando interpretazioni che rischierebbero di paralizzare l’attività di recupero.

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