Abusiva concessione del credito in fallimento: la Cassazione (ord. n. 24754/2026) e la verifica del passivo
Con l’ordinanza n. 24754/2026 la Cassazione conferma: il giudice fallimentare può (e deve) accertare, anche in via incidentale, l’abusiva concessione del credito posta a fondamento del credito insinuato al passivo. E può farlo sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, senza bisogno di una sentenza penale definitiva.
Il caso e la questione giuridica
Con l’ordinanza n. 24754 del 25 agosto 2026 (Sez. I, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo), la Corte di Cassazione torna sul delicato tema della concessione abusiva del credito nel contesto delle procedure concorsuali, precisando i poteri del giudice delegato e del tribunale fallimentare in sede di verifica e opposizione allo stato passivo.
La questione era la seguente: può il giudice fallimentare, chiamato a verificare un credito insinuato sulla base di finanziamenti bancari, accertare incidentalmente che quei finanziamenti siano stati erogati in violazione della disciplina penale sull’abusiva concessione del credito, anche senza una pronuncia penale irrevocabile e anche in assenza della banca nel giudizio?
La risposta della Cassazione è nettamente affermativa.
Il principio di diritto: accertamento incidentale ammesso
La Corte ribadisce che l’accertamento della (dedotta) illiceità penale della condotta dei funzionari della banca che ha erogato i finanziamenti non è incompatibile con il giudizio di opposizione allo stato passivo (artt. 98–99 l. fall.) né, più in generale, con il giudizio di verificazione dei crediti (artt. 93 e ss. l. fall.).
Il giudice delegato (e il tribunale in sede di opposizione) può quindi stabilire:
se l’erogazione dei finanziamenti costituisca o meno un fatto illecito penale;
e, di conseguenza, se i contratti di finanziamento siano nulli per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.), con effetti sul diritto alla restituzione delle somme anche quando il credito sia stato ceduto.
In pratica, la verifica del passivo non è un mero accertamento formale del titolo, ma può investire la sostanza e la legittimità dell’operazione finanziaria sottostante, quando la curatela eccepisca l’abusività della concessione del credito.
La prova per indizi: cosa cambia in concreto
L’aspetto più rilevante, sul piano pratico, è l’esplicita ammissibilità di una prova indiziaria nel contesto della verifica del passivo:
non serve una sentenza penale irrevocabile che accerti il reato;
non è necessaria la costituzione in giudizio della banca;
è sufficiente un quadro indiziario serio e coerente, idoneo a soddisfare il giudice fallimentare sulla sussistenza dell’illecito.
Ciò abbassa la soglia pratica per far valere l’eccezione di abusiva concessione del credito in sede fallimentare, spostando il baricentro sulla qualità della ricostruzione fattuale: documentazione bancaria, flussi finanziari, situazione patrimoniale dell’impresa al momento delle erogazioni, tempistica dei finanziamenti, eventuali operazioni “a ridosso” della crisi, ecc...
Abusiva concessione del credito: quando il finanziamento è nullo
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che distingue tra:
mera imprudenza creditizia (istruttoria carente, valutazione del merito creditizio non ottimale);
e ipotesi in cui la concessione del credito integri un reato-contratto o sia sorretta da un intento funzionale predatorio (finanziamento consapevolmente preordinato a ritardare l’emersione della crisi e ad aggravare l’esposizione in danno della massa).
Solo in quest’ultimo scenario la giurisprudenza più recente (v. anche Cass. n. 3174/2026, n. 19302/2026) ammette la nullità del finanziamento e, talora, l’irripetibilità delle somme erogate (soluti retentio ex art. 2035 c.c.) con esclusione del credito della banca dal passivo o sua riduzione.
L’ordinanza 24754/2026 non modifica questi presupposti sostanziali, ma rende più agevole il loro accertamento in sede fallimentare, consentendo al giudice di fondarsi su un corpus indiziario costruito nel procedimento concorsuale.
Profili processuali utili per la pratica
Alcuni punti operativi emergenti dalla pronuncia:
L’eccezione di abusiva concessione del credito può essere sollevata dalla curatela in sede di verifica o di opposizione allo stato passivo.
Il giudice può acquisire e valutare documentazione bancaria, relazioni, perizie e ogni elemento utile a ricostruire la situazione economico-finanziaria dell’impresa al momento delle erogazioni.
La mancanza della banca nel giudizio non preclude l’accertamento incidentale dell’illecito, con evidenti implicazioni per i cessionari del credito che si trovino a fondare la propria insinuazione su finanziamenti potenzialmente viziati.
Cosa significa per curatori, avvocati e banche
Per i curatori, la pronuncia rappresenta uno strumento in più per contrastare crediti fondati su finanziamenti potenzialmente abusivi, senza dover attendere l’esito di un procedimento penale.
Per gli avvocati delle banche e dei cessionari, il messaggio è chiaro: la sola insinuazione al passivo, anche con documentazione formale apparentemente in regola, non è più sufficiente a schermare il credito da un’indagine sostanziale sulla legittimità dell’operazione.
Per i giudici delegati, la Cassazione offre una chiave di lettura che valorizza il ruolo “sostanziale” del giudice fallimentare, chiamato a verificare non solo la regolarità formale dei titoli, ma anche la correttezza e la liceità delle operazioni finanziarie poste a fondamento dei crediti insinuati.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Cass. civ., Sez. I, ord. 25 agosto 2026, n. 24754 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo)
Artt. 93 e ss., 98–99 l. fall. (verifica e opposizione allo stato passivo)
Art. 1418 c.c. (nullità del contratto per violazione di norma imperativa)
Art. 2035 c.c. (soluti retentio in caso di illecito penale comune alle parti)
Cass. n. 3174/2026, n. 19302/2026 (nullità del finanziamento per abusiva concessione del credito



