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venerdì 6 febbraio 2026

🧭 Sovraindebitamento: il piano del consumatore funziona solo se è sostenibile

🧭 Sovraindebitamento: il piano del consumatore funziona solo se è sostenibile

Sempre più famiglie si trovano schiacciate da debiti che non riescono più a gestire. In questi casi, il piano del consumatore può diventare un vero strumento di ripartenza. Ma attenzione: non basta “avere un piano”. Serve che sia sostenibile. Ed è proprio qui che molti fascicoli possono incepparsi.

⚖️ Il tribunale non si accontenta delle buone intenzioni

Nel valutare il piano, il giudice applica un criterio chiave: la sostenibilità economica. Non si guarda solo al reddito nominale, ma a quello effettivamente disponibile, alle spese familiari congrue, alla durata del piano, alla liquidità e al patrimonio, e alla compatibilità con obblighi primari come mutuo, affitto o spese sanitarie.

Un errore frequente? Costruire il piano “a tavolino”, senza analizzare il cash flow reale. Il risultato è spesso un rigetto, con perdita di tempo, aumento dei costi e peggioramento della posizione del debitore.

🔍 Un caso reale che mostra cosa fa davvero la differenza

Per capire quanto la sostenibilità incida sull’esito della procedura, basta guardare un caso reale. Un lavoratore dipendente, con coniuge e due figli a carico, si trova in una situazione di forte squilibrio finanziario. I debiti complessivi superano € 130.000,00, distribuiti tra banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate. L’unico bene rilevante è l’abitazione principale, già gravata da un mutuo.

Il piano del consumatore è lo strumento corretto. Ma occorre che il fascicolo venga predisposto in maniera rigorosa e che il piano regga alla prova dei numeri.

🔧 Intervento operativo

Prima del deposito occorre avviare un lavoro tecnico–istruttorio mirato:

  • ✔ ricostruzione del cash flow familiare reale
  • ✔ ridefinizione delle spese essenziali documentabili
  • ✔ rimodulazione della rata in funzione della stabilità del reddito
  • ✔ verifica della compatibilità con il mutuo sulla prima casa
  • ✔ predisposizione di una relazione economica chiara e leggibile per il giudice

🎯 La lezione del caso

In materia di sovraindebitamento, la differenza non la fa la norma – quella è uguale per tutti. La differenza la fa la qualità dell’analisi economica che accompagna il fascicolo. Un piano del consumatore non è un modulo da compilare: è un progetto economico–giuridico che richiede metodo, numeri e competenze integrate.

✅ Tre mosse per evitare il rigetto

  1. Analisi del cash flow mensile – Non basta indicare il reddito: bisogna dimostrare quanto rimane davvero disponibile.
  2. Verifica della sostenibilità nel tempo – Un piano “liscio” oggi può diventare insostenibile tra sei mesi se non considera spese straordinarie o variazioni di reddito.
  3. Collaborazione tra avvocato e consulente – Il fascicolo deve essere giuridicamente corretto e numericamente credibile. La sinergia tra competenze è spesso decisiva.

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mercoledì 4 febbraio 2026

📙 Guida introduttiva al Concordato Minore: una soluzione per superare la crisi

Guida introduttiva al Concordato Minore: una soluzione per superare la crisi

Il Concordato Minore è una procedura legale pensata per professionisti e piccole imprese in stato di sovraindebitamento. Rappresenta un’alternativa strategica alla liquidazione forzata del patrimonio, con l’obiettivo di liberare dai debiti residui e, quando possibile, salvaguardare l’attività economica.

In questa guida, a cura dell’Avv. Italo Grillo, vengono illustrati i soggetti ammessi, le tipologie di concordato (in continuità e liquidatorio), le fasi principali del processo e i vantaggi concreti per il debitore.

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venerdì 30 gennaio 2026

🏛 Cessioni ex art. 58 TUB: la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer non incide sulla legittimazione ad agire

Cessioni ex art. 58 TUB: la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer non incide sulla legittimazione ad agire

Il Tribunale di Bergamo ribadisce l’irrilevanza civilistica dell’omessa iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari

Sentenza n. 2/2026 – Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta

Abstract

Nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione, la mancata iscrizione dello Special Servicer nell’albo ex art. 106 TUB non determina alcuna invalidità civilistica né incide sulla sua legittimazione ad agire per il recupero dei crediti ceduti. Lo ha affermato il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 2/2026, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità.

1. Il caso

Un debitore proponeva opposizione a precetto nei confronti della mandataria di una Società Veicolo (SPV) cessionaria ai sensi dell’art. 58 TUB. Contestava, in particolare, la legittimazione della mandataria a esigere un credito di euro 32.640, garantito da polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita di impiego, sostenendo che l’assenza di iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB avrebbe reso invalida la procura conferita dalla SPV.

2. La decisione del Tribunale

Il Giudice Liotta ha respinto integralmente l’opposizione, chiarendo che:

  • la mandataria non svolgeva attività finanziaria, ma era incaricata della mera gestione e riscossione dei crediti della SPV;
  • l’art. 106 TUB disciplina profili amministrativi dell’attività finanziaria, non requisiti civilistici di validità della procura;
  • l’omessa iscrizione non incide sulla capacità di agire dello Special Servicer.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 7243/2024; SS.UU. n. 33719/2022), secondo cui la mancata iscrizione nell’albo non determina alcuna invalidità dell’attività svolta per conto della SPV.

3. Il principio di diritto

Nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer incaricato della riscossione non comporta alcuna invalidità civilistica della procura né incide sulla legittimazione ad agire per il recupero dei crediti cartolarizzati.

La pronuncia ribadisce la distinzione tra:

  • attività finanziaria, soggetta a vigilanza e iscrizione;
  • attività meramente esecutiva di gestione dei crediti, che non richiede iscrizione all’albo.

4. Esito del giudizio

L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata rigettata, con condanna del debitore alle spese di lite.

5. Inquadramento sistematico e giurisprudenza collegata

La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato, che esclude effetti invalidanti sul piano civilistico:

  • Corte d’Appello di Palermo, sent. n. 30/2026
    L’art. 106 TUB ha natura amministrativa e non incide sulla validità della procura conferita dalla SPV.
  • Tribunale di Varese, sent. n. 103/2025
    Il recupero dei crediti cartolarizzati può essere svolto anche da Special Servicer non iscritto.
  • Tribunale di Mantova
    L’art. 2, comma 6, L. 130/1999 non costituisce norma imperativa inderogabile sul piano civilistico.

6. Commento operativo

Per gli operatori del credito e per gli avvocati che assistono SPV e servicer, la pronuncia conferma un punto essenziale:

  • la legittimazione processuale dello Special Servicer deriva dal mandato conferito dalla SPV, non dall’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB;
  • le eccezioni sollevate dai debitori su questo punto sono infondate e possono essere superate richiamando Cassazione e giurisprudenza di merito.

La decisione contribuisce a stabilizzare il quadro operativo delle cartolarizzazioni, evitando interpretazioni che rischierebbero di paralizzare l’attività di recupero.

Hai bisogno di assistenza su cartolarizzazioni, SPV o recupero crediti?

Per consulenze, pareri pro veritate o supporto nella redazione di atti in materia bancaria e finanziaria, puoi contattarmi direttamente:

Rispondo personalmente a professionisti, imprese e privati che necessitano di una strategia difensiva strutturata e tecnicamente solida.

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giovedì 29 gennaio 2026

📝 Fideiussione e tutela del consumatore: i chiarimenti della Cassazione

Fideiussione e tutela del consumatore: cosa ha chiarito la Cassazione

La fideiussione è uno degli strumenti più utilizzati nel mondo bancario e commerciale per garantire obbligazioni altrui. Proprio per la sua diffusione, negli ultimi anni la giurisprudenza ha dedicato crescente attenzione alla posizione del fideiussore, soprattutto quando si tratta di soggetti non professionali. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione – Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2025, n. 1021 – offre un chiarimento importante: anche la fideiussione stipulata con atto pubblico può essere sottoposta al controllo di trasparenza e vessatorietà previsto dal Codice del Consumo.

Si tratta di un passaggio rilevante, perché ribadisce che la forma dell’atto non può diventare uno scudo per clausole squilibrate o imposte unilateralmente.


1. Il punto centrale: il fideiussore può essere un consumatore

La Cassazione conferma un principio ormai consolidato: il fideiussore è considerato consumatore quando presta garanzia per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale.

Questo significa che:

  • non conta la forma dell’atto (scrittura privata, atto pubblico, contratto bancario standard);
  • non conta che la fideiussione sia collegata a un rapporto commerciale altrui;
  • conta solo la posizione soggettiva del garante.

Se il garante non trae alcun vantaggio professionale dall’operazione, allora rientra nella tutela del Codice del Consumo.

Riferimenti europei
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte affermato che la qualifica di consumatore dipende dalla finalità concreta dell’operazione:

  • CGUE, 19 novembre 2015, C‑74/15, Tarcău;
  • CGUE, 14 marzo 2013, C‑415/11, Aziz.

2. Atto pubblico e clausole abusive: nessuna immunità

Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda la forma dell’atto. La banca sosteneva che la fideiussione, essendo stata stipulata davanti a un notaio, fosse automaticamente “consapevole” e quindi non contestabile.

La Cassazione ha respinto questa tesi: la forma pubblica non elimina il carattere standardizzato delle clausole né impedisce il controllo di vessatorietà.

Il notaio garantisce la legalità formale dell’atto, non la negoziazione effettiva delle clausole. Se il contratto è predisposto unilateralmente e il consumatore non ha potuto incidere sul contenuto, resta un contratto “per adesione”.

Riferimenti europei
La CGUE ha chiarito che la forma dell’atto non prova una negoziazione reale:

  • CGUE, 21 marzo 2013, C‑92/11, RWE Vertrieb;
  • CGUE, 26 gennaio 2017, C‑421/14, Banco Primus.

3. Clausole standardizzate e controllo di trasparenza

La Corte richiama un principio cardine del diritto dei consumatori: le clausole non negoziate individualmente devono essere chiare, comprensibili e non devono creare un significativo squilibrio tra le parti.

Le clausole più frequentemente contestate nelle fideiussioni bancarie sono:

  • clausola di reviviscenza;
  • deroga all’art. 1957 c.c.;
  • pagamento a prima richiesta senza eccezioni opponibili.

Riferimenti europei
La nozione di trasparenza è stata definita dalla CGUE come comprensibilità formale e sostanziale:

  • CGUE, 30 aprile 2014, C‑26/13, Kásler;
  • CGUE, 23 aprile 2015, C‑96/14, Van Hove.

4. Perché questa decisione è importante

Questa pronuncia rafforza la tutela dei cittadini che prestano garanzia per familiari, amici o piccole imprese, spesso senza piena consapevolezza dei rischi.

In particolare:

  • impedisce che la forma dell’atto pubblico aggiri la normativa consumeristica;
  • apre alla contestazione di clausole abusive anche in fideiussioni notarili;
  • tutela il consumatore anche nei contratti complessi e tecnici.

5. Conclusioni

La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la tutela del consumatore prevale sulla forma del contratto.

La fideiussione è un atto delicato e potenzialmente rischioso. Per questo le clausole devono essere chiare, comprensibili e non squilibrate. La forma dell’atto – anche se pubblica – non può diventare un alibi per sottrarsi al controllo di trasparenza.


✅ Checklist operativa: cosa verificare prima di firmare una fideiussione

1. Chi sei nel contratto?

  • Sei un consumatore o un professionista?
  • Firmi per aiutare un familiare o per un’attività tua?

2. Le clausole sono negoziate?

  • Hai potuto modificarle?
  • Ti sono state spiegate?

3. Controlla queste clausole critiche:

  • reviviscenza;
  • pagamento a prima richiesta;
  • deroga all’art. 1957 c.c.;
  • rinuncia alle eccezioni.

4. Valuta la trasparenza:

  • capisci chiaramente quando e quanto potresti pagare?
  • il rischio economico è spiegato?

5. Forma dell’atto:

  • anche se è un atto pubblico, non significa che sia “equilibrato”;
  • la tutela del consumatore resta applicabile.

6. Chiedi sempre una copia preventiva del testo

  • leggila con calma;
  • confrontala con modelli standardizzati già censurati dalla Banca d’Italia.

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Per una valutazione personalizzata della tua fideiussione o per verificare la presenza di clausole abusive, puoi richiedere una consulenza online tramite il sito dello Studio:

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Un parere preventivo può evitare rischi economici molto rilevanti.

martedì 27 gennaio 2026

Dieci cose da sapere sui principi di comportamento dell’Esperto nella Composizione Negoziata

Dieci cose da sapere sui principi di comportamento dell’Esperto nella Composizione Negoziata

L’immagine rappresenta in stile illustrativo moderno una scena simbolica della Composizione Negoziata della crisi d’impresa. Al centro, un tavolo rotondo riunisce tre figure distinte: l’imprenditore, due creditori e l’Esperto indipendente.

La Composizione Negoziata è uno degli strumenti più innovativi introdotti dal Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza. È un percorso volontario, rapido e riservato, pensato per aiutare l’imprenditore a prevenire l’insolvenza attraverso un confronto strutturato con i creditori. Al centro di questo processo c’è una figura chiave: l’Esperto indipendente, chiamato a facilitare le trattative e a verificare la ragionevolezza del piano di risanamento.

A gennaio 2026 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, insieme alla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, ha pubblicato una bozza aggiornata dei Principi di comportamento dell’Esperto, ora in consultazione pubblica. È un documento molto atteso, perché raccoglie l’esperienza maturata nei primi anni di applicazione dell’istituto e offre una guida chiara per chi opera sul campo.

In questo articolo analizziamo le novità più rilevanti, con un linguaggio semplice e orientato alla pratica.

Perché un aggiornamento nel 2026

L’aggiornamento nasce da tre esigenze principali: allineare i Principi alle modifiche del Codice della Crisi, entrato definitivamente in vigore; integrare le indicazioni del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, oggi in fase di revisione; recepire la prassi applicativa, che ha evidenziato punti di forza e criticità del modello originario. Il risultato è un documento più maturo, più operativo e più vicino alle esigenze reali di imprese, creditori e professionisti.

Chi ha scritto il documento e a chi si rivolge

La bozza è stata redatta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, con il contributo della Commissione di studio “Composizione negoziata”. È pensata principalmente per gli Esperti, che trovano standard operativi chiari e aggiornati; per gli imprenditori e i loro advisor, che possono comprendere meglio ruolo e limiti dell’Esperto; per i creditori, soprattutto banche e amministrazioni pubbliche, chiamati a partecipare alle trattative; per le Camere di Commercio, responsabili delle nomine; e per i magistrati, che interagiscono con l’Esperto nei procedimenti sulle misure protettive. In altre parole, è un documento che parla a tutto l’ecosistema della crisi d’impresa.

Le 10 cose da sapere sui nuovi Principi

1. L’Esperto non è un attestatore

Il documento ribadisce che l’Esperto non certifica il piano: ne valuta la coerenza e facilita il dialogo. Si tratta di un ruolo diverso, più negoziale e meno peritale, centrato sulla gestione del processo e non sulla mera verifica tecnica.

2. La terzietà è il cuore dell’incarico

L’Esperto deve essere indipendente non solo nei fatti, ma anche nelle percezioni. Non deve esistere alcun rapporto pregresso o interesse, diretto o indiretto, che possa minare la fiducia delle parti. È una terzietà attiva, non neutrale: l’Esperto interviene per riequilibrare le asimmetrie informative e richiamare le parti alla buona fede e alla collaborazione.

3. L’analisi preliminare è più strutturata

Il documento chiarisce che l’Esperto deve verificare la non manifesta inidoneità del progetto di piano, analizzando dati, ipotesi, flussi e linee di intervento. La check-list del decreto dirigenziale diventa un riferimento metodologico essenziale per valutare completezza, coerenza e sostenibilità delle soluzioni prospettate.

4. Il Test pratico non è vincolante, ma utile

Il Test pratico serve a orientare l’imprenditore e a fornire all’Esperto un primo quadro della situazione. Non sostituisce il giudizio professionale, ma può evidenziare aree di criticità o di attenzione che meritano approfondimento.

5. Il dialogo con organo di controllo e revisore è obbligatorio

Quando presenti, sindaci e revisori diventano interlocutori fondamentali per comprendere la storia della crisi, la qualità dei sistemi aziendali e le eventuali segnalazioni già emerse. Lo scambio informativo con questi soggetti contribuisce a costruire un quadro più completo e attendibile della situazione dell’impresa.

6. Le trattative devono essere documentate

Verbali, scambi informativi e incontri devono essere adeguatamente tracciati. La documentazione delle trattative è un presidio di trasparenza, tutela l’Esperto da contestazioni future e consente di ricostruire il percorso negoziale in modo chiaro e verificabile.

7. I pareri dell’Esperto sono più dettagliati

Il documento dedica ampio spazio ai pareri che l’Esperto è chiamato a rendere su misure protettive, trasferimento d’azienda, finanziamenti prededucibili, contratti divenuti eccessivamente onerosi e stima dello scenario liquidatorio. Si tratta di pareri tecnici, che non hanno natura di attestazione, ma che incidono in modo significativo sulle decisioni delle parti e del giudice.

8. L’Esperto vigila sulla gestione, ma non autorizza gli atti

L’Esperto non è un organo di controllo in senso stretto e non autorizza gli atti di gestione. Tuttavia, se l’imprenditore compie atti pregiudizievoli per i creditori o incoerenti con il percorso di risanamento, l’Esperto deve segnalarli per iscritto e può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese. È una funzione di vigilanza “leggera”, ma molto significativa.

9. La Composizione Negoziata di gruppo ha regole più chiare

Il documento disciplina in modo più dettagliato la gestione delle crisi di gruppo: dall’analisi delle interdipendenze tra le società, alla verifica delle operazioni infragruppo, fino alla conduzione unitaria o coordinata delle trattative e alla redazione di una relazione finale unitaria. È un passo avanti importante per affrontare situazioni complesse in modo coerente.

10. La relazione finale diventa un documento strutturato

La relazione finale dell’Esperto non è più un semplice resoconto descrittivo, ma una sintesi ragionata del percorso svolto, dei pareri resi, delle trattative condotte e dell’esito complessivo della Composizione Negoziata. Diventa uno strumento centrale di trasparenza e di responsabilità.

Perché questo aggiornamento è importante

La Composizione Negoziata è uno strumento giovane, che ha bisogno di regole chiare e di una prassi uniforme per funzionare davvero. Questa bozza di Principi va esattamente in questa direzione: rafforza la professionalità dell’Esperto, chiarisce i confini del suo ruolo e rende più trasparente l’intero percorso. È un passo avanti importante per trasformare la Composizione Negoziata da strumento sperimentale a strumento maturo e affidabile per la gestione della crisi d’impresa.

NOVITÀ

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È disponibile un approfondimento esteso scritto dall’Avv. Italo Grillo, con spiegazioni operative, schemi, esempi e riferimenti normativi. Il manuale è acquistabile su Amazon al prezzo di € 2,70.

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