30 settembre 2026

Intelligenza artificiale e attività di polizia: due approfondimenti su riconoscimento facciale, garanzie e diritti

Intelligenza artificiale e attività di polizia: due approfondimenti su riconoscimento facciale, garanzie e diritti

Intelligenza artificiale  e attività di polizia


🤖 Ho pubblicato su IVL24 un approfondimento in due parti dedicato a un tema che sta rapidamente passando dalla fantascienza al diritto positivo: l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia e, in particolare, il riconoscimento biometrico e facciale.

L'analisi prende le mosse dal decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, che interviene nell'adeguamento dell'ordinamento italiano all'AI Act europeo con riferimento, tra l'altro, ai sistemi di IA utilizzati dalle Forze di polizia. Il punto di fondo è semplice, ma decisivo: l'algoritmo può offrire un supporto operativo e investigativo, ma non può trasformarsi in un decisore autonomo sulla posizione delle persone.

Il tema dell'approfondimento

L'intelligenza artificiale può rendere più rapide alcune attività di ricerca, organizzazione e analisi delle informazioni. Tuttavia, quando viene impiegata per identificare, classificare o localizzare persone nello spazio pubblico, entrano in gioco diritti fondamentali: libertà personale, riservatezza, protezione dei dati, non discriminazione e presunzione di innocenza.

Per questo è essenziale distinguere tra un uso tecnologico mirato, collegato a una finalità concreta e sottoposto a controlli, e una sorveglianza generalizzata della popolazione. ⚖️

Prima parte: quando e come può essere usata l'IA

Nella prima parte dell'articolo esamino il perimetro entro il quale l'IA può essere impiegata nelle attività di polizia. Il decreto considera questi sistemi come strumenti di supporto alle funzioni di prevenzione e investigazione, non come soggetti capaci di assumere autonomamente decisioni incidenti sui diritti delle persone.

Il focus riguarda l'identificazione biometrica remota e il riconoscimento facciale. L'uso della tecnologia deve essere collegato a una ricerca mirata, a persone determinate o concretamente individuabili e a una situazione specifica: per esempio, la ricerca di una persona scomparsa, di una vittima o di un soggetto collegato a una minaccia grave.

Non si tratta, dunque, di autorizzare una scansione continua e indistinta di tutti coloro che passano in un luogo pubblico. Un altro profilo rilevante riguarda le banche dati: il confronto non dovrebbe fondarsi su archivi di immagini raccolti indiscriminatamente online tramite web scraping, cioè mediante programmi automatici che rastrellano ed estraggono dati e fotografie dal web su larga scala.

Seconda parte: le garanzie per i cittadini

Nella seconda parte approfondisco il sistema di garanzie previsto dal decreto. L'impiego dell'IA deve avere una finalità precisa, essere limitato nel tempo e nello spazio e svolgersi nel rispetto delle autorizzazioni richieste nei casi più invasivi.

Assumono particolare rilievo il controllo del pubblico ministero o dell'autorità giudiziaria, le valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati, la tracciabilità delle operazioni attraverso registri automatici e la cancellazione dei dati quando manchino i presupposti di legge.

Un punto merita attenzione: anche il riconoscimento facciale effettuato a posteriori, cioè su immagini già registrate, non può diventare uno strumento di controllo biometrico generalizzato. Deve essere collegato a un reato o a un procedimento penale e resta soggetto a limiti specifici.

Il principio centrale

🔎 Il principio più importante può essere formulato in modo chiaro: il risultato prodotto da un algoritmo può costituire un elemento utile per una ricerca o per un'indagine, ma non può essere l'unico fondamento di una decisione sfavorevole nei confronti di una persona.

Dietro la tecnologia devono restare la verifica dei fatti, il controllo umano, la responsabilità di chi agisce e la possibilità di sindacare le decisioni. Un sistema che segnala una possibile corrispondenza facciale produce una probabilità; non accerta automaticamente la verità, né attribuisce una responsabilità.

La sicurezza pubblica e l'innovazione sono obiettivi legittimi. Ma una democrazia costituzionale si misura anche dalla capacità di impedire che l'efficienza tecnica si trasformi in un potere opaco e incontrollabile. L'IA può assistere l'attività di polizia; decisione, responsabilità e garanzie devono rimanere umane.

Leggi gli articoli su IVL24

📖 Prima parte: Riconoscimento facciale e attività di polizia: il decreto sull'IA introduce garanzie sufficienti? – Parte Uno

📖 Seconda parte: Riconoscimento facciale e attività di polizia: il decreto sull'IA introduce garanzie sufficienti? – Parte Due

Un tema sul quale il confronto non può essere soltanto tecnologico: è giuridico, politico e civile.

Per orientarti nel sito:

23 settembre 2026

🎯 Sfratto e Mediazione Obbligatoria: Chi deve attivarla dopo la Riforma Cartabia?

🎯 Sfratto e Mediazione Obbligatoria: Chi deve attivarla dopo la Riforma Cartabia?

mediazione obbligatoria Cartabia per le locazioni

La riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha ridefinito profondamente i confini della mediazione obbligatoria, toccando da vicino una delle materie a più alta conflittualità: il diritto locatizio.

Quando si avvia un procedimento di convalida di licenza o di sfratto per morosità o finita locazione, l'obbligo di tentare la conciliazione non sorge immediatamente. Esiste una precisa linea di demarcazione processuale che ogni proprietario e inquilino deve conoscere per non rischiare di compromettere la propria strategia giudiziale.

In questo articolo analizzeremo come si articola l'onere di attivazione della mediazione, su quale parte processuale grava e quali sono le conseguenze pratiche sulle spese e sull'efficacia dei provvedimenti presi dal giudice.

⏳ La linea di confine: la fase sommaria e il mutamento del rito

Ai sensi del rinnovato art. 5, comma 6, lett. b), D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione obbligatoria non si applica ai procedimenti di convalida di sfratto fino al momento in cui il giudice dispone il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.

La ratio di questa esclusione temporanea risiede nella natura stessa della prima fase del giudizio (fase a cognizione sommaria). Il legislatore ha voluto preservare la rapidità e l'efficacia dello sfratto, consentendo al locatore di comparire davanti al giudice per ottenere un titolo esecutivo celere senza il rallentamento della mediazione preventiva. Solo se l'inquilino si oppone e il giudizio deve trasformarsi in una causa ordinaria a cognizione piena (regolata dalle norme sul rito del lavoro), la mediazione torna a essere una condizione di procedibilità imprescindibile.

⚖️ Chi ha l'onere di attivare la mediazione? La svolta della Cassazione

Un dubbio frequente in giurisprudenza riguardava l'individuazione della parte tenuta a depositare l'istanza di mediazione dopo l'ordinanza di mutamento del rito: il locatore (che ha avviato lo sfratto) o il conduttore (che opponendosi ha aperto la fase di merito)?

A fare chiarezza è intervenuta la Corte di Cassazione (Sez. III, ordinanza 6 settembre 2022, n. 26215), la quale ha stabilito che l'onere di attivazione ricade sempre e comunque sul locatore. Il principio cardine del nostro ordinamento prevede infatti che la procedibilità della domanda debba essere curata da chi quella domanda l'ha introdotta e ha interesse a coltivarla. L'inquilino che si oppone si limita a difendersi e non può essere gravato da un onere procedimentale interno a un'azione promossa da controparte.

Merita attenzione il fatto che questa impostazione non cambia a seconda dell'esito della fase sommaria:

🟢 Se viene concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio (art. 665 c.p.c.): il locatore ottiene il rilascio immediato dell'immobile, ma deve comunque attivare la mediazione entro il termine perentorio fissato dal giudice (pena l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio di merito).

🔴 Se l'ordinanza di rilascio viene negata: il locatore ha a maggior ragione l'interesse e il dovere di avviare la mediazione per poter sperare di ottenere una sentenza favorevole all'esito del giudizio ordinario.

🛑 Gli effetti del mancato o irrituale esperimento della mediazione

Cosa accade se il locatore dimentica di avviare la mediazione o se la procedura viene eseguita in modo viziato?

In continuità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Civ., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608), la condizione di procedibilità si considera soddisfatta solo con l'effettivo esperimento del procedimento. Ciò significa che la parte onerata (il locatore) deve comparire personalmente al primo incontro davanti al mediatore, oppure farsi rappresentare da un procuratore munito di una specifica procura sostanziale (non basta la semplice procura alle liti del difensore).

Se il locatore non attiva la mediazione o non si presenta:

Il giudice, all'udienza successiva, dichiarerà l'improcedibilità della domanda principale.

L'eventuale ordinanza provvisoria di rilascio già ottenuta rischia la caducazione, poiché il giudizio di merito si chiude in rito senza una pronuncia definitiva.

Sul versante opposto, se il conduttore (inquilino) non partecipa al primo incontro senza un giustificato motivo, la mediazione si considera comunque utilmente esperita se il locatore è presente. Tuttavia, il conduttore assente andrà incontro alle severe sanzioni previste dall'art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010, tra cui la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato e la valutazione della condotta come argomento di prova sfavorevole nel processo.

💰 Il regime delle spese giudiziali

In caso di dichiarazione di improcedibilità per omessa mediazione da parte del locatore, il giudice liquiderà le spese di lite seguendo la regola generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Pertanto, il locatore negligente non solo vedrà sfumare il proprio giudizio, ma sarà ordinariamente condannato a rifondere le spese legali sostenute dal conduttore per la fase di opposizione.

🙋 Domande Frequenti (FAQ)

Cosa succede se l'inquilino non si presenta all'incontro di mediazione?

La mediazione si considera validamente svolta ai fini della procedibilità. Il processo davanti al giudice può continuare, ma l'inquilino assente ingiustificato verrà sanzionato dal giudice con una multa pecuniaria pari al doppio del contributo unificato.

La proposta del mediatore rifiutata incide sulle spese?

Sì. Se il provvedimento finale del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa del mediatore che una parte ha rifiutato senza giustificato motivo, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, condannandola inoltre al rimborso delle spese della controparte.

Posso delegare il mio avvocato a partecipare alla mediazione al mio posto?

Sì, ma non è sufficiente la firma sulla procura del mandato alle liti. È necessaria una procura speciale sostanziale, preferibilmente autenticata (ad esempio da un notaio) o conferita con atto separato che attribuisca espressamente il potere di conciliare e transigere la controversia.

Per una consulenza personalizzata o per assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in materia di locazioni e sfratti, potete contattare lo Studio Legale Squillacioti-Grillo ai seguenti recapiti:

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09 settembre 2026

🏳️‍🌈 Adozioni internazionali e unioni civili: il paradosso

Adozioni internazionali e unioni civili: il paradosso

Il sistema legale italiano si trova ad affrontare un vero e proprio controsenso normativo che tocca le fondamenta del diritto di famiglia. La recente ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale che mette a nudo una situazione paradossale: un sistema che, invece di proteggere la stabilità dei legami affettivi, finisce quasi per penalizzarli.

🔄 Il corto circuito logico e giuridico

La questione nasce da un caso concreto che vede protagonista una coppia di uomini stabilmente unita civilmente. Qui si palesa l'assurdità dell'attuale impianto normativo:

  • Una persona single può essere dichiarata idonea all'adozione internazionale.
  • Due persone dello stesso sesso che decidono di formalizzare il proprio legame tramite un'unione civile si vedono preclusa questa stessa possibilità.

Si arriva all'estremo per cui l'unico modo teorico per la coppia di accedere all'adozione sarebbe quello di sciogliere l'unione civile, spingendo i partner a interrompere il proprio legame ufficiale per poter sperare di costruire una famiglia. Un paradosso evidente: per diventare famiglia, lo Stato richiede di smettere di esserlo legalmente.

📚 L'origine del blocco: la legge del 1983

L'ostacolo non risiede in un esplicito divieto ideologico recente, bensì in un vecchio automatismo burocratico contenuto nell'articolo 6 della Legge 184 del 1983. La norma stabilisce che l'adozione è riservata ai "coniugi". Poiché in Italia l'istituto del matrimonio è riservato alle coppie eterosessuali, l'uso di questo specifico termine taglia automaticamente fuori tutte le coppie unite civilmente, fermandosi al dato formale e ignorando la stabilità sostanziale del nucleo affettivo.

⚖️ I tre profili di incostituzionalità

L'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale poggia su tre pilastri giuridici fondamentali:

  • Violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.): Si crea una disparità irragionevole trattando diversamente i singoli (ammessi all'adozione) rispetto a chi ha formalizzato un'unione stabile.
  • Il superiore interesse del minore: Il faro di ogni adozione deve essere la tutela del bambino. Restringere la platea dei potenziali genitori idonei basandosi sull'orientamento sessuale, contro decenni di evidenze scientifiche, danneggia i minori in attesa di una famiglia.
  • Il contrasto con la normativa europea (CEDU): La Corte di Strasburgo ha chiarito da tempo che il matrimonio non può essere considerato l'unico modello valido per certificare un rapporto di filiazione.

⏳ La supplenza dei giudici e l'attesa della Consulta

Mentre il legislatore rimane inerte di fronte ai cambiamenti della società contemporanea, i tribunali stanno cercando faticosamente di colmare i vuoti normativi per allineare i codici alla realtà sociale. La palla passa ora nuovamente alla Corte Costituzionale, chiamata a decidere se abbattere definitivamente questa barriera con una sentenza di incostituzionalità o sollecitare con un ultimatum l'intervento del Parlamento.

I dettagli e le riflessioni complete su questa complessa vicenda giuridica sono disponibili nel video pubblicato su YouTube.

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25 agosto 2026

⚖️ Dal Tutore all’Amministratore di Sostegno: una Rivoluzione Silenziosa

Dal Tutore all’Amministratore di Sostegno: una Rivoluzione Silenziosa

Stiamo vivendo un cambio di paradigma fondamentale nel diritto: si passa dall’idea ottocentesca di “incapace da sostituire” a quella moderna di “persona da supportare”. L’obiettivo non è più limitare, ma creare il clima giuridico ideale per far fiorire i talenti e valorizzare le capacità residue.

🧭 Tre figure, bisogni differenti

Non tutte le tutele sono uguali. È essenziale distinguere:
• Il Tutore: si sostituisce completamente alla persona negli atti civili (interdizione).
• Il Curatore: assiste solo negli atti straordinari (inabilitazione).
• L’Amministratore di Sostegno (AdS): un aiuto “sartoriale” che affianca senza togliere libertà.

🧵 L’abito su misura

L’Amministratore di Sostegno è la figura centrale della nostra epoca. 

Ha l’obbligo di ascoltare non solo i bisogni, ma anche le aspirazioni del beneficiario. La persona conserva la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal Giudice all’AdS. Non è un “padrone”, ma un facilitatore che aiuta a vivere senza isolamento sociale.

🧩 Focus Autismo e Talenti

L’AdS è lo strumento ideale per affrontare la complessità dello spettro autistico:
• Dopo i 18 anni: garantisce continuità senza annullare la capacità d’agire.
• Autonomia finanziaria: gestisce il patrimonio lasciando libertà per passioni e vita quotidiana.
• Inclusione: firma contratti per percorsi riabilitativi e formativi, fungendo da ponte verso il mondo esterno.

🚀 Verso il 2027: cosa cambia?

La Riforma 2025 (Legge 167/2025) segna un punto di non ritorno:
• superamento graduale dell’interdizione;
• uso della tecnologia (firma digitale) per esprimere la volontà;
• centralità del supporto alle decisioni, con poteri sempre proporzionati.

Il principio guida rimane: “Nothing about us without us – Nulla su di noi, senza di noi”. Un buon amministratore non vede solo i limiti, ma soprattutto le potenzialità.

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Questo articolo riassume un video pubblicato sul canale YouTube dello Studio Legale Squillacioti & Grillo, dove trovi approfondimenti completi e contenuti divulgativi su tutela, amministrazione di sostegno e riforme in arrivo.

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19 agosto 2026

Cessione del credito in blocco: per il Tribunale di Latina la Gazzetta Ufficiale non basta per provare la titolarità

Cessione del credito in blocco: per il Tribunale di Latina la Gazzetta Ufficiale non basta per provare la titolarità

Cessione del credito in blocco: per il Tribunale di Latina la Gazzetta Ufficiale non basta per provare la titolarità

Cosa imparerai in questo articolo:

Imparerai quali sono i limiti probatori dei fondi e delle società cessionarie quando pretendono il pagamento di crediti ceduti in blocco ex art. 58 T.U.B. Scoprirai perché le dichiarazioni della banca cedente rilasciate a causa iniziata e le certificazioni notarili prive di elenchi allegati non bastano a dimostrare la titolarità del credito e come difendersi efficacemente in giudizio.

Quando una società di recupero crediti o un fondo d'investimento notifica un decreto ingiuntivo o agisce per la riscossione di un credito derivante da una cessione in blocco, l'onere di dimostrare la reale titolarità del rapporto incombe interamente sul cessionario. La giurisprudenza più recente sta segnando un fondamentale punto di svolta sul tema della qualità e dell'idoneità dei mezzi di prova necessari per assolvere a tale onere probatorio.

1. Contesto della controversia

La decisione del Tribunale di Latina affronta il tema della legittimazione del cessionario che agisce per il recupero di crediti trasferiti in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., con particolare riguardo all’onere di dimostrare che lo specifico credito azionato sia effettivamente compreso nell’operazione di cessione.

La controversia è nata nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale la parte opponente ha contestato la titolarità del credito fatta valere dalla società cessionaria, rilevando che non erano stati prodotti né il contratto di cessione né documenti sufficienti a collegare il credito oggetto della domanda all’operazione di trasferimento.

Il Tribunale, con sentenza della Seconda Sezione civile del 30 giugno 2026, n. 1401, resa dal dott. Stefano Fava, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.

2. La prova della titolarità del credito

Secondo il giudice, la società cessionaria non può limitarsi ad affermare di essere subentrata nella posizione della banca cedente, ma deve fornire una prova concreta e verificabile dell’avvenuto trasferimento del singolo rapporto dedotto in giudizio.

L’onere probatorio assume particolare rilievo quando il debitore formuli una contestazione specifica. In tale ipotesi, la mera allegazione dell’esistenza di una cessione in blocco non è sufficiente: occorre dimostrare, attraverso documenti idonei, che il credito azionato rientri effettivamente tra quelli trasferiti.

La prova può essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione oppure attraverso documentazione coeva e adeguatamente dettagliata, dalla quale risultino identificabili sia l’operazione negoziale sia il rapporto obbligatorio fatto valere nei confronti del debitore.

3. La dichiarazione della banca cedente

Nel corso del giudizio era stata prodotta una dichiarazione di conferma rilasciata dalla banca cedente il 7 ottobre 2024, quindi in epoca successiva alla proposizione dell’opposizione.

Il Tribunale ha escluso che tale documento potesse dimostrare l’inclusione del credito nella cessione stipulata il 25 novembre 2019. Una dichiarazione formata dopo l’insorgere della controversia, infatti, non può sostituire la documentazione relativa all’originario negozio di cessione, soprattutto quando provenga da un soggetto estraneo al processo e sia priva di ulteriori elementi oggettivi di riscontro.

Il documento non può neppure essere assimilato a una prova testimoniale, né può determinare un’inversione dell’onere probatorio. Spetta infatti al cessionario dimostrare la propria titolarità sostanziale del credito e la riconducibilità dello stesso all’operazione di trasferimento.

4. La certificazione notarile

Analoga valutazione negativa è stata riservata alla certificazione notarile prodotta dalla società cessionaria.

Il documento, oltre a essere stato depositato tardivamente rispetto alle scansioni processuali previste dall’art. 171-ter c.p.c., faceva riferimento a una lista di crediti depositata presso lo studio notarile, senza tuttavia allegare tale elenco né renderlo disponibile nel processo.

Questa omissione ha impedito al giudice di verificare la corrispondenza tra le risultanze richiamate dal notaio e il credito concretamente azionato. Al tempo stesso, il debitore non ha avuto la possibilità di esaminare il contenuto della lista e di svolgere pienamente le proprie difese.

La certificazione, pertanto, non è stata considerata sufficiente a dimostrare in modo diretto e puntuale la titolarità del credito. La funzione certificativa del notaio non esonera, infatti, la parte dall’obbligo di produrre gli elementi documentali necessari per consentire il controllo giudiziale e il contraddittorio.

5. Il significato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Tribunale ha inoltre ribadito che la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dall’art. 58 T.U.B., non è di per sé sufficiente a provare la titolarità del singolo credito controverso.

Tale pubblicazione assolve principalmente a una funzione informativa e pubblicitaria nei confronti dei debitori ceduti. Tuttavia, quando il debitore contesti in maniera specifica l’inclusione del proprio rapporto nell’operazione, l’avviso pubblicato non consente automaticamente di ritenere provato il trasferimento.

In presenza di una contestazione puntuale, la pubblicazione può assumere, al più, valore indiziario. Essa deve quindi essere accompagnata da ulteriori elementi documentali, idonei a individuare il credito e a dimostrare il collegamento tra quest’ultimo e il contratto di cessione.

6. Principio conclusivo

La pronuncia conferma un orientamento rigoroso in materia di cessioni di crediti in blocco. La società che agisce in giudizio quale cessionaria deve dimostrare non soltanto l’esistenza dell’operazione di cessione, ma anche l’effettiva inclusione del credito azionato nel relativo perimetro.

Non risultano sufficienti, se isolatamente considerati:

  • una dichiarazione della banca cedente formata dopo l’inizio della controversia;
  • una certificazione notarile che richiami un elenco non prodotto in giudizio;
  • la sola pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale;
  • documenti tardivi o privi di elementi che consentano di identificare con precisione il rapporto trasferito.

Il mancato assolvimento di tale onere probatorio determina il difetto di prova della titolarità del credito e può condurre all’accoglimento dell’opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo.

📌 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: un semplice elemento indiziario

Occorre, quindi, ribadire un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. assolve primariamente alla funzione di notifica collettiva nei confronti dei debitori ceduti e di pubblicità notizia. Essa non integra mai, di per sé, la prova dell'esistenza del contratto di cessione né dell'inclusione del singolo e specifico credito nell'operazione, potendo al più rivestire un valore meramente indiziario nell'ambito della complessiva valutazione del quadro istruttorio.

❓ Domande Frequenti (FAQ)

La società di recupero può dimostrare di possedere il mio credito con una lettera della banca originaria?

No, se la lettera o la dichiarazione è stata redatta dopo l'inizio della causa di opposizione, non è idonea a sostituire il contratto di cessione o la documentazione coeva al trasferimento.

Basta l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per obbligarmi a pagare?

No, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serve a informare della cessione in generale, ma non dimostra che lo specifico credito o conto corrente sia stato effettivamente trasferito al fondo.

Cosa succede se il Notaio certifica il credito ma non allega l'elenco dei debitori?

La certificazione notarile è priva di efficacia probatoria decisiva poiché impedisce la verifica diretta del contratto e violerebbe il diritto al contraddittorio del debitore.

📌 Considerazioni conclusive e tutela dei diritti

L'evoluzione giurisprudenziale dimostra l'importanza centrale della trasparenza e del rigoroso rispetto delle garanzie processuali. La tutela del debitore passa attraverso un vaglio scrupoloso della legittimazione delle società di recupero crediti, affinché pretese creditorie prive del dovuto supporto documentale non trovino ingresso nel nostro ordinamento.

Contatti e Consulenza Legale:

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📚 Risorse e approfondimenti

Per ulteriori informazioni consulta le seguenti risorse:

🔹 Portale Guide Legali

🔹 Tutela del consumatore e privacy per il cittadino

🔹 FAQ: 15 domande per capire il credito al consumo

⚖️ Approfondimenti giuridici

Per approfondire il tema della cessione dei crediti e dell’opposizione a decreto ingiuntivo, consulta anche:

🔹 Revoca del decreto ingiuntivo per difetto di prova della titolarità del credito

🔹 Cessioni ex art. 58 T.U.B.: la mancata iscrizione dello Special Servicer ex art. 106 T.U.B. non incide sulla legittimazione ad agire

Per orientarti nel sito:

18 agosto 2026

⚖️ Caso Cappato: l’archiviazione di Milano e l’applicazione estensiva della Consulta

⚖️Caso Cappato: l’archiviazione di Milano e l’applicazione estensiva della Consulta

Caso Cappato: l’archiviazione di Milano e l’applicazione estensiva della Consulta


Il procedimento che ha coinvolto Marco Cappato davanti alla Procura di Milano rappresenta un passaggio cruciale nell’evoluzione giuridica del suicidio medicalmente assistito in Italia. 

Le due parti dell’articolo che ho scritto per la testata lucana ivl24 ricostruiscono come il giudice milanese abbia applicato in modo pieno e coerente i principi della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, estendendone la portata anche ai casi in cui non siano presenti i cosiddetti “macchinari vitali”.

La Procura aveva ipotizzato il reato di aiuto al suicidio, ma il Tribunale ha riconosciuto che l’intervento di Cappato rientrava nelle condizioni già tracciate dalla Consulta: capacità di autodeterminazione, patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili e verifica del percorso da parte del Servizio sanitario nazionale.

🔍 Il nodo dei “macchinari vitali”

La parte più innovativa della decisione riguarda l’interpretazione del requisito dei “trattamenti di sostegno vitale”. 

Il giudice milanese supera una lettura meramente tecnica o meccanica, riconoscendo che tali trattamenti possono consistere anche in cure continuative e non sospendibili senza conseguenze letali. Una lettura più aderente alla ratio costituzionale, che evita di confinare la sentenza della Consulta a casi rarissimi.

Questa impostazione contribuisce a delineare un orientamento giurisprudenziale più chiaro, che richiama il Parlamento alle proprie responsabilità nel colmare un vuoto normativo ormai insostenibile.

📚 Per approfondire su ivl24.it

👉 Parte I – Il quadro normativo e la ricostruzione del caso

Come avvocato e autore di articoli divulgativi su blog e testate telematiche, scrivo questo articolo non solo per analizzare un passaggio critico della giurisprudenza sul fine vita, ma anche perché, nella mia veste di Coordinatore regionale della Cellula Coscioni Basilicata, questo argomento è sempre più di stringente attualità.

In una regione del Sud Italia come la Basilicata, dove le cure palliative territoriali sono ancora carenti e l’accesso a opzioni dignitose per i malati terminali rappresenta una sfida quotidiana, l’archiviazione del procedimento a carico di Marco Cappato da parte della GIP di Milano dott.ssa Sara Cipolla getta una luce di libertà e autodeterminazione che non possiamo ignorare: un’applicazione rigorosa delle sentenze della Corte Costituzionale che estende la non punibilità dell’aiuto al suicidio assistito anche a chi rifiuta trattamenti vitali prescritti ma inutili, aprendo la strada a una morte consapevole senza accanimento terapeutico. Continua la lettura su ivl24.

👉 Parte II – Le motivazioni del giudice e le implicazioni sistemiche

Come ampiamente evidenziato nel provvedimento giurisdizionale in analisi, la pietra miliare in materia rimane la sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019, che ha inciso l’art. 580 c.p. per introdurre una “scriminante procedurale” – non una causa di giustificazione sostanziale, ma un meccanismo ex ante ancorato a verifiche mediche pubbliche (SSN e Comitati Etici regionali) – escludendo la punibilità per chi agevola il suicidio autonomo di persona affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche/psichiche intollerabili per lei, capace di decisioni libere e consapevole, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale rifiutati ex L. 219/2017.

Questa pronuncia ha bilanciato l’inviolabilità della vita (art. 2 Cost.) con l’autodeterminazione terapeutica (artt. 2, 13, 32 Cost.), medicalizzando il procedimento per tutelare i vulnerabili da abusi. Leggi l'articolo completo.

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11 agosto 2026

📊 Capire il pignoramento: le tre forme principali

📊 Capire il pignoramento: le tre forme principali

Il pignoramento è un termine che spesso incute timore, ma si tratta di un istituto giuridico regolato da norme precise. Non rappresenta ancora la vendita del bene, bensì un vincolo legale (un vero e proprio "lucchetto") che impedisce di vendere o donare determinati oggetti o proprietà, con lo scopo di garantire il soddisfacimento di un debito. La scelta della procedura dipende direttamente dalla natura del bene che si intende aggredire.

🔍 Le tipologie: mobiliare, immobiliare e presso terzi

La normativa italiana prevede tre strade principali per l'esecuzione forzata, ciascuna con caratteristiche e gradi di efficacia differenti:

  • Pignoramento mobiliare: Riguarda i beni mobili di proprietà del debitore, come denaro contante, gioielli o veicoli. È una procedura relativamente semplice e meno dispendiosa, ma spesso si rivela poco efficace per il recupero di crediti consistenti.
  • Pignoramento immobiliare: Questa forma colpisce i beni immobili, ovvero case e terreni. Sebbene garantisca un'altissima efficacia per il creditore, comporta una procedura estremamente lunga, complessa e dai costi vivi notevoli.
  • Pignoramento presso terzi: Si tratta probabilmente della forma più utilizzata e temuta. Non colpisce direttamente i beni nelle mani del debitore, ma si rivolge a soggetti terzi che sono a loro volta debitori verso di lui o che custodiscono il suo denaro, come gli istituti di credito (per i conti correnti) o i datori di lavoro (per lo stipendio).

🛡️ I limiti invalicabili a tutela del debitore

L'ordinamento non permette di spogliare completamente un individuo. Esistono infatti beni assolutamente impignorabili poiché legati alla dignità e alla sopravvivenza della persona (come i letti, i vestiti e gli elettrodomestici di base). Anche per quanto riguarda le fonti di reddito, i limiti sono rigorosi:

  • Stipendio: Di regola, la quota massima pignorabile corrisponde a un quinto della somma netta.
  • Pensione: Gode di una tutela rafforzata grazie al cosiddetto "minimo vitale" (fissato a 1.000 euro), rendendo intoccabili le pensioni di importo pari o inferiore a tale cifra.
  • Prima casa: Gode di una protezione specifica esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (a determinate condizioni), ma può essere liberamente pignorata dai creditori privati, come gli istituti bancari.

⚖️ Strumenti di difesa e opposizione

Ricevere la notifica di un atto di esecuzione non significa trovarsi in una situazione senza via d'uscita. Il debitore ha il diritto di difendersi proponendo opposizione davanti al giudice qualora sussistano motivi validi, come l'inesistenza del debito, l'avvenuto pagamento o gravi vizi formali della procedura. In alternativa, è possibile percorrere la strada della conversione del pignoramento, chiedendo di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro da corrispondere anche ratealmente.

🚀 Le novità operative

Le ultime riforme hanno introdotto meccanismi volti a velocizzare le riscossioni degli enti locali (riducendo i tempi di reazione per i tributi non pagati) e hanno rimodulato le quote pignorabili degli stipendi per proteggere maggiormente le fasce di reddito più basse, introducendo una trattenuta ridotta a un decimo o a un settimo per gli stipendi di importo inferiore.

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