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copertina simbolica fine ONLUS transizione RUNTS giustizia terzo settore 2026 a cura dell'Avv. Italo Grillo, Lauria (PZ), Basilicata


Addio alle ONLUS: Il 1° Gennaio 2026 marca la fine di un'era per il Terzo Settore italiano

a cura dell'Avv. Italo Grillo dello Studio Legale Squillacioti & Grillo 

Il mondo del non profit italiano ha appena voltato pagina. Dal 1° gennaio 2026, la qualifica di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) è ufficialmente soppressa, segnando la conclusione di un regime normativo che ha accompagnato migliaia di enti per oltre due decenni. Questa data non è un semplice scadenza burocratica, ma un punto di non ritorno introdotto dalla Riforma del Terzo Settore del 2017 (D.Lgs. n. 117/2017, noto come Codice del Terzo Settore). Per gli operatori del settore – associazioni, fondazioni, cooperative sociali e volontari – si tratta di un'opportunità di modernizzazione, ma anche di un rischio concreto di sanzioni e perdite patrimoniali se non si è agito per tempo.

In questa pagina del blog, analizzeremo le implicazioni giuridiche e fiscali di questo cambiamento, basandoci sulle norme vigenti e su esperienze pratiche condivise da esperti del settore. L'obiettivo? Fornire una guida chiara per chi gestisce un ente del Terzo Settore, evitando gli errori più comuni e preparando il terreno per un futuro più trasparente e efficiente.

La soppressione dell'Anagrafe ONLUS: cosa è cambiato esattamente?

Con l'entrata in vigore piena della riforma, l'Anagrafe ONLUS – il registro gestito dall'Agenzia delle Entrate dove gli enti si iscrivevano per ottenere lo status di ONLUS – è stata abolita. Questo significa che tutti gli enti che non hanno completato la transizione verso il nuovo sistema perdono automaticamente la qualifica e i relativi benefici fiscali.

Ricordiamo che le ONLUS, introdotte dal D.Lgs. n. 460/1997, rappresentavano una categoria eterogenea di organizzazioni dedite a scopi di utilità sociale, come assistenza sanitaria, istruzione, tutela ambientale o promozione culturale. Esse godevano di un regime fiscale agevolato, inclusa l'esenzione dall'IRES su certi redditi, deducibilità delle donazioni per i contribuenti (fino al 10% del reddito dichiarato) e semplificazioni in materia di successioni e donazioni.

Dal 1° gennaio 2026, questi vantaggi svaniscono per chi non si è adeguato. In casi estremi, previsti dall'art. 102 del Codice del Terzo Settore, scatta la devoluzione del patrimonio: i beni accumulati (immobili, fondi, attrezzature) devono essere trasferiti a un altro ente con finalità analoghe, per garantire che le risorse restino nel circuito non profit e non siano disperse o utilizzate impropriamente. Immaginate un'associazione che da anni supporta famiglie in difficoltà: senza adeguamento, potrebbe dover cedere tutto, interrompendo attività vitali e lasciando un vuoto sociale.

Il RUNTS e gli ETS: il nuovo paradigma del Terzo Settore

Al posto delle ONLUS, entra in scena il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativo dal 2021 e gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il RUNTS è un database centralizzato che raggruppa tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), una categoria più ampia e regolata uniformemente. Per iscriversi, non basta una semplice domanda: l'ente deve dimostrare coerenza tra:

  • Statuto: Deve essere aggiornato per includere elementi obbligatori, come il divieto di distribuzione di utili, principi di democrazia interna e meccanismi di trasparenza (artt. 21-25 del Codice).
  • Attività Effettivamente Svolte: Non solo dichiarazioni astratte, ma prove concrete attraverso bilanci, relazioni e report annuali che confermino l'impatto sociale reale.
  • Governance: Strutture di gestione chiare, con organi di controllo per prevenire conflitti d'interesse e garantire accountability (artt. 26-30).
  • Inquadramento Fiscale: Adozione del nuovo regime forfettario per gli ETS, con imposte ridotte e agevolazioni come il 5 per mille potenziato (artt. 79-89).

L'iscrizione al RUNTS non è un "adempimento formale", come molti ancora credono. Errori o ritardi generano effetti giuridici immediati e non recuperabili: ad esempio, un'iscrizione respinta potrebbe invalidare donazioni pregresse, scatenando verifiche fiscali retroattive dall'Agenzia delle Entrate. Il termine per la migrazione agevolata era il 31 marzo 2026, ma per chi ha mancato l'appuntamento, le conseguenze sono già in atto.

Dati recenti indicano che, su circa 26.000 ONLUS storiche, solo una parte significativa ha completato il passaggio. Molte piccole realtà, spesso gestite da volontari senza supporto professionale, rischiano di rimanere indietro, esposte a sanzioni pecuniarie o addirittura alla cancellazione.

Errori comuni e conseguenze: un avvertimento giuridico

Uno degli aspetti più sottovalutati è la natura sostanziale di questo transito. Molti enti lo trattano come una mera formalità, ma la giurisprudenza emergente (si veda, ad esempio, le prime sentenze del TAR sul RUNTS) conferma che non si tratta di "semplici correzioni". Ecco alcune trappole ed errori frequenti:

  • Statuti Non Aggiornati: Se lo statuto non riflette le nuove norme, l'iscrizione viene negata ab initio, con perdita immediata dello status.
  • Incoerenza tra Dichiarato e Reale: Un'associazione che dichiara attività educative ma opera in ambiti commerciali potrebbe essere esclusa, con obbligo di restituire agevolazioni fiscali indebitamente percepite.
  • Ritardi nella Presentazione: Anche un giorno oltre la scadenza può tradursi in effetti irreversibili, come l'impossibilità di partecipare a bandi pubblici o accedere a fondi europei.

Le conseguenze non sono solo economiche: subire il cambiamento anziché governarlo può portare a contenziosi civili, responsabilità degli amministratori (art. 2392 c.c. per analogia) e danni reputazionali. In un settore basato sulla fiducia dei donatori, un'etichetta di "non compliance" può essere fatale.

Consigli pratici per navigare la transizione

Per chi legge questo articolo – magari un presidente di associazione o un consulente legale – ecco una roadmap giuridica:

  1. Verifica lo Status Attuale: Controlla sull'Anagrafe ONLUS (ora dismessa) e sul portale RUNTS se il tuo ente è già migrato.
  2. Consulta Esperti: Affidati a un avvocato o commercialista specializzato in diritto del non profit per un audit completo.
  3. Aggiorna Documenti: Rivedi statuto e regolamenti interni, depositandoli presso il notaio se necessario.
  4. Prepara la Domanda al RUNTS: Compila la modulistica online, allegando bilanci e prove di attività (entro i termini residui, se applicabili).
  5. Pianifica il Futuro: Sfrutta i nuovi vantaggi degli ETS, come l'accesso a crediti d'imposta per investimenti sociali o partnership con enti pubblici.

Ricorda: la riforma mira a professionalizzare il Terzo Settore, rendendolo più attrattivo per investitori sociali e donatori. Enti come le APS (Associazioni di Promozione Sociale) o le ODV (Organizzazioni di Volontariato) ne beneficeranno, ma solo se proattivi.

Conclusioni: governare il cambiamento per un Terzo Settore più forte

Il 1° gennaio 2026 non è la fine, ma un nuovo inizio. La soppressione delle ONLUS chiude un capitolo obsoleto, aprendo la porta a un sistema più trasparente e inclusivo. Tuttavia, come in ogni transizione giuridica, chi ignora le regole rischia di pagarne il prezzo. Se fai parte del Terzo Settore, agisci ora: informa i tuoi soci, aggiorna i processi e trasforma questa sfida in opportunità.

Per approfondimenti, consulta il Codice del Terzo Settore sul sito del Ministero del Lavoro o contatta l'Agenzia delle Entrate. Restiamo aggiornati: il diritto evolve, e con esso le nostre strategie.

Fonti: D.Lgs. 117/2017; Circolari Agenzia delle Entrate n. 20/E/2021; Dati RUNTS dal Ministero del Lavoro (aggiornati al 2025).

Se hai esperienze da condividere o domande specifiche, commenta qui sotto! Come possiamo sfruttare al meglio questo testo?

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