La Consulta apre alla “particolare tenuità del fatto” nei reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale
Con la sentenza n. 172 del 2025, depositata il 27 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale nella parte in cui escludeva in modo assoluto l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
📌 Cosa significa
- L’art. 131-bis c.p. consente al giudice di escludere la punibilità quando la condotta è di minima offensività, non abituale e priva di conseguenze rilevanti.
- Fino ad oggi, per i reati contro pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), la norma prevedeva un divieto assoluto di applicazione.
- La Consulta ha ritenuto questa esclusione incostituzionale, perché impediva al giudice di valutare caso per caso la reale offensività della condotta.
⚖️ Le implicazioni
- Non ogni episodio di resistenza o minaccia sarà “tenue”: la valutazione resta affidata al giudice, che dovrà motivare sulla concreta offensività.
- Si apre però la possibilità di evitare condanne sproporzionate per comportamenti marginali o episodici, come gesti impulsivi senza conseguenze.
- La decisione rafforza il principio di proporzionalità della pena e riduce il rischio di criminalizzare condotte di scarsa rilevanza sociale.
🔍 Perché è importante
Questa pronuncia segna un passo significativo nell’evoluzione del diritto penale italiano: la Corte costituzionale ribadisce che la tutela dell’autorità pubblica non può tradursi in automatismi punitivi, ma deve sempre confrontarsi con la concreta offensività del fatto.
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