🐶🐱🐕🐈La convivenza con gli animali domestici all’interno degli edifici condominiali è stata, per decenni, una delle fonti di contenzioso più accese e frequenti. Il tradizionale scontro tra la libertà del proprietario di godere della sua unità immobiliare e l'esigenza della collettività di tutelare la quiete e il decoro, ha subito una svolta epocale grazie a recenti interventi normativi, persino a livello costituzionale, che hanno plasmato un nuovo scenario giuridico.
Cerchiamo di fare chiarezza su cosa stabiliscono oggi la legge e la giurisprudenza in merito alla detenzione di animali domestici nei condomini.
1. Il "Divieto di Vietare" (Art. 1138, comma 5, c.c.)
La legge di riforma del condominio (L. 220/2012) ha introdotto un principio fondamentale nell'articolo 1138 del Codice Civile, aggiungendo il comma 5, a tenore del quale: "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".
Questo precetto è noto come "divieto di vietare" e costituisce un limite invalicabile alla potestà regolamentare del condominio.
L'Estensione ai Regolamenti Contrattuali
Inizialmente, vi era un dibattito sulla portata di questo divieto: si applicava solo ai regolamenti assembleari (adottati a maggioranza) o anche a quelli contrattuali (accettati dagli acquirenti negli atti di vendita, spesso predisposti dal costruttore)?
Oggi, il dibattito è risolto a favore della tesi estensiva. L'Art. 1138, comma 5, c.c., si applica anche ai regolamenti di natura contrattuale. Questa interpretazione è stata rafforzata dalla modifica dell’Art. 9 della Costituzione (avvenuta con la legge costituzionale n. 1 dell'8 febbraio 2022), che ha espressamente inserito la tutela degli animali nella nostra Carta.
Di conseguenza, il divieto di possedere animali domestici:
1. Costituisce un limite non valicabile neppure con il consenso unanime dell’assemblea.
2. È di portata costituzionale, sancendo l’invalidità di clausole che vietano la coabitazione con gli animali, riconoscendo il diritto al rapporto affettivo uomo-animale domestico come interesse giuridico superiore.
3. Rende inefficaci anche i regolamenti anteriori alla riforma (ante 2012) che contenevano tale divieto, superando il principio di irretroattività, in quanto la nuova tutela costituzionale impone di evitare una disparità ingiustificata tra regolamenti vecchi e nuovi.
2. Cosa si intende per "Animali Domestici"?
L'espressione utilizzata dal legislatore (animali domestici) è stata oggetto di analisi per delimitarne l'ambito applicativo.
L'aggettivo "domestico" va inteso in senso ristretto, riferibile agli animali che, in base all'esperienza comune, sono destinati a vivere nella domus (casa) del proprio umano per fargli compagnia.
Rientrano Pacificamente:
• Cani e Gatti.
• Uccellini da gabbia, pappagalli, pesciolini d’acquario, criceti, furetti e conigli.
Estensione Cautelare (Mutamenti Culturali): Tenuto conto dei mutamenti culturali in atto e dell'evoluzione della giurisprudenza, il concetto si può estendere anche a certi "animali da cortile" (come galline e maiali vietnamiti). Ad esempio, è stata ritenuta valida la detenzione di un maiale vietnamita adottato per pet therapy, poiché rientra nella nozione di animale domestico, a condizione che si rispettino le normative sanitarie vigenti.
Esclusioni: Non rientrano nel divieto di vietare gli animali tipicamente selvatici (come lupi, tigri o leoni) o esotici (come boa o pitoni). Inoltre, la legge proibisce la detenzione di animali selvatici, anche se allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
3. I Limiti all'Uso delle Parti Comuni
Sebbene il regolamento non possa vietare il possesso dell'animale all'interno dell'unità privata, esso può disciplinare l'uso delle parti comuni per garantire l'armonia condominiale.
Il godimento delle parti comuni (come androne, scale, ascensore, cortile) da parte del proprietario accompagnato dal proprio animale domestico trova un limite nel pari diritto di uso e godimento degli altri condòmini.
Per questo motivo, l’uso degli spazi comuni da parte dei cani deve avvenire nel rispetto delle regole di decoro e igiene, e con le cautele necessarie a tutela dell'incolumità:
• Guinzaglio: Obbligatorio negli spazi comuni.
• Museruola: Richiesta se si tratta di cani che rientrano nell’elenco delle razze potenzialmente pericolose.
Clausole Reclamabili: Una clausola del regolamento che tentasse di vietare l'uso dell'ascensore o delle scale ai proprietari con animali domestici non è condivisibile. Le parti comuni sono legate da una "relazione strumentale di accessorietà" all'unità immobiliare privata. Non è congruo assoggettare il bene accessorio (l'ascensore) a una disciplina diversa da quella che regola l'unità privata, ammettendo per il primo un divieto escluso per la seconda.
4. Il Ruolo Decisivo dell'Art. 844 c.c. (Immissioni)
L'aver sancito la libertà di possedere animali domestici non esonera i proprietari dal rispetto delle regole di civile convivenza. Il possesso o la detenzione di animali è soggetto alla disciplina dettata in tema di immissioni dall’Art. 844 del Codice Civile.
Ove l'animale dovesse causare un disturbo che eccede la normale tollerabilità (come rumori eccessivi o cattivo odore), gli altri condòmini possono ricorrere al giudice.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che il giudice può condannare il condomino a risarcire il danno causato da rumori e cattivo odore e, soprattutto, ordinare l’adozione di accorgimenti idonei a far cessare le immissioni moleste. In casi estremi, il giudice può persino stabilire un limite al numero di animali detenibili, qualora il loro numero sia incompatibile con la funzione abitativa dell'immobile e generi eccessivo disturbo.
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In Sintesi:
Il quadro normativo attuale protegge il diritto di coabitazione con gli animali domestici (anche se l'animale è inusuale, come un maiale vietnamita), elevandolo quasi a diritto costituzionalmente garantito. Tuttavia, questa libertà non è assoluta: è limitata dalle esigenze di igiene, sicurezza e, soprattutto, non deve mai travalicare la soglia della tollerabilità, che resta il metro giuridico per dirimere le controversie derivanti da immissioni moleste (rumore, odore) ai sensi dell’Art. 844 c.c.
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(Per approfondimenti specifici sul vostro regolamento condominiale, è sempre consigliabile richiedere una consulenza legale mirata.)

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