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06 agosto 2026

Il caso Delmastro, il codice di rito e la costituzione

Il caso Delmastro, il codice di rito e la costituzione 


il caso Delmastro, a cura dell'Avv. Italo Grillo



Chat conservate sul telefono e garanzie processuali


La questione giuridica relativa alle conversazioni intercorse tra Mauro Caroccia e Andrea Delmastro deve essere affrontata secondo una sequenza logica precisa: prima occorre verificare la legittimità dell’acquisizione probatoria alla luce delle regole generali del codice di procedura penale; soltanto dopo viene in rilievo la speciale garanzia prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. per le comunicazioni dei parlamentari.

Il quadro costituzionale


L’art. 15 Cost. tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ammettendo limitazioni soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge.

L’art. 68, terzo comma, Cost. aggiunge, per i membri del Parlamento, una garanzia ulteriore: senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, non possono essere sottoposti a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in qualsiasi forma, né a sequestro di corrispondenza. La disposizione non costituisce un privilegio personale, ma tutela l’autonomia e la libertà di funzionamento delle Camere rispetto a indebite interferenze di altri poteri. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che ciò che rileva non è la titolarità dell’utenza o del dispositivo, ma la direzione concreta dell’atto investigativo e la sua idoneità a incidere sulle comunicazioni del parlamentare.

La disciplina costituzionale è attuata, in particolare, dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003. L’art. 4 riguarda l’autorizzazione preventiva per gli atti di indagine espressamente indicati dall’art. 68, mentre l’art. 6 disciplina, nei casi previsti, l’autorizzazione all’utilizzazione processuale di comunicazioni acquisite occasionalmente.

Le chat sono corrispondenza


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170/2023, ha adottato una nozione tecnologicamente neutra di corrispondenza, comprendente anche e-mail, SMS e messaggi WhatsApp. La tutela non si esaurisce necessariamente con la ricezione del messaggio, ma può permanere finché la comunicazione conserva un carattere di attualità rispetto all’interesse alla sua riservatezza.

La Corte ha inoltre escluso che la protezione possa dipendere dal fatto che il messaggio sia stato già letto o si trovi memorizzato nel telefono del destinatario. Una simile distinzione consentirebbe di eludere la garanzia costituzionale proprio con riferimento alle forme di comunicazione oggi più diffuse. La sentenza n. 170/2023 ha così riconosciuto che la corrispondenza elettronica conservata su un dispositivo può rientrare nella tutela dell’art. 68, terzo comma, anche quando il dispositivo appartenga a una persona diversa dal parlamentare.

Ne consegue che il sequestro del telefono di Caroccia non può essere considerato irrilevante, ai fini dell’art. 68, per il solo fatto che il dispositivo non appartenga a Delmastro. Se l’attività investigativa comporta l’accesso a comunicazioni dirette o provenienti dal parlamentare, la garanzia deve essere valutata in relazione al contenuto e all’obiettivo concreto dell’atto, non alla proprietà materiale del telefono.

Il sequestro digitale non è illimitato


La qualificazione delle chat come corrispondenza non elimina, però, le regole generali che governano ogni acquisizione probatoria. Il sequestro deve trovare fondamento negli artt. 253 e seguenti c.p.p. e deve essere sorretto da una motivazione effettiva sull’esistenza del corpo del reato o di cose pertinenti al reato.

L’art. 253 c.p.p. richiede che il vincolo riguardi cose determinate e pertinenti all’accertamento dei fatti. L’art. 254 c.p.p. disciplina invece il sequestro della corrispondenza, soprattutto nella sua dimensione dinamica, cioè quando la comunicazione è ancora in corso di spedizione o transito. La corrispondenza elettronica già memorizzata può inoltre assumere, secondo la ricostruzione della Corte costituzionale, la natura di documento informatico acquisibile mediante sequestro, senza che la qualificazione documentale faccia venir meno, nei confronti del parlamentare, la garanzia dell’art. 68.

Da queste disposizioni discendono alcuni requisiti fondamentali:

- necessità, cioè l’idoneità dell’acquisizione a contribuire concretamente all’accertamento del reato;
- pertinenza, cioè il collegamento tra le conversazioni e i fatti oggetto dell’indagine;
- determinatezza, con l’individuazione dell’oggetto, dei soggetti e, quando possibile, del periodo temporale rilevante;
- selettività, evitando l’acquisizione indiscriminata di dati estranei all’ipotesi investigativa;
- proporzionalità, attraverso il bilanciamento tra esigenze probatorie e invasività dell’accesso alla sfera privata.

La disponibilità materiale di un telefono cellulare non attribuisce, dunque, agli inquirenti un potere generale di esplorazione dell’intero archivio digitale. Il sequestro del dispositivo può essere necessario per preservare i dati, ma l’estrazione e l’esame dei contenuti devono rimanere circoscritti alle informazioni effettivamente pertinenti.

Il divieto di fishing expedition


Il principio di pertinenza non può essere interpretato in modo astratto o meramente eventuale. Non è sufficiente affermare che, all’interno di un telefono, potrebbero trovarsi elementi utili: l’autorità giudiziaria deve spiegare quali dati intende ricercare, quale rapporto abbiano con l’ipotesi di reato e perché proprio quel materiale sia necessario.

Un’acquisizione priva di delimitazione soggettiva, oggettiva e temporale rischia di trasformarsi in una *fishing expedition*, ossia in una ricerca generalizzata e indiscriminata di elementi potenzialmente favorevoli all’accusa. Il processo penale non consente di sostituire alla ricerca della prova già individuata, o almeno individuabile, l’esplorazione integrale di un archivio digitale nella speranza che emerga successivamente qualche dato significativo.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il sequestro probatorio non può essere utilizzato come strumento di acquisizione indiscriminata di documenti o dati, ma deve essere sostenuto da una motivazione concreta sulla relazione tra il bene appreso e il reato per cui si procede. La stessa esigenza assume maggiore rilievo quando l’oggetto dell’acquisizione è un dispositivo contenente comunicazioni personali, dati finanziari, rapporti professionali e informazioni appartenenti a una pluralità di soggetti.

La motivazione della richiesta


Applicando questi principi al caso considerato, la richiesta di acquisizione avrebbe dovuto indicare con sufficiente precisione:

- il periodo temporale delle conversazioni rilevanti;
- i temi o i rapporti economici oggetto dell’accertamento;
- il collegamento tra le chat e le ipotesi di riciclaggio o intestazione fittizia;
- le ragioni per cui le conversazioni con Delmastro fossero pertinenti;
- le modalità tecniche di estrazione e selezione dei dati;
- le ragioni per cui non fossero sufficienti strumenti meno invasivi.

La mancata indicazione dell’arco temporale non determina automaticamente, in ogni caso, l’illegittimità dell’atto. Tuttavia, quando il rapporto tra i soggetti e l’ipotesi investigativa è circoscrivibile nel tempo, l’assenza di una delimitazione temporale può costituire un indice significativo del carattere esplorativo della richiesta.

Lo stesso vale per l’omessa valutazione di alternative investigative. La documentazione societaria, contabile, bancaria e finanziaria potrebbe non essere sempre sufficiente, ma l’autorità giudiziaria deve spiegare perché tali strumenti non consentano di raggiungere lo stesso risultato con una minore compressione della riservatezza.

La posizione del parlamentare non indagato


Il fatto che Delmastro non sia indagato non esclude l’applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost. La garanzia parlamentare non dipende dalla qualità di imputato o indagato, ma dall’incidenza dell’atto investigativo sulle comunicazioni del membro del Parlamento.

La Corte costituzionale ha precisato, in materia di intercettazioni, che l’autorizzazione preventiva è necessaria quando il parlamentare sia individuato anticipatamente quale destinatario dell’attività di captazione, anche se l’indagine viene eseguita attraverso l’utenza di un terzo. Il criterio decisivo è quindi sostanziale: occorre verificare se l’atto sia realmente diretto ad acquisire le comunicazioni del parlamentare.

Lo stesso criterio deve essere applicato, con gli opportuni adattamenti, alle chat rinvenute sul telefono di un terzo. Se l’autorità procedente si è limitata a sequestrare il dispositivo di Caroccia per una specifica ipotesi di reato e ha scoperto soltanto casualmente la presenza di conversazioni con Delmastro, il problema dell’autorizzazione dovrà essere distinto da quello che si porrebbe qualora la ricerca delle comunicazioni del parlamentare fosse stata già prevista o implicitamente perseguita.

Il rapporto tra le due verifiche


La sequenza giuridica corretta è, pertanto, la seguente:

1. verificare la base legale del sequestro e la competenza dell’autorità procedente;
2. accertare la pertinenza dei dati rispetto al reato ipotizzato;
3. controllare la determinatezza dell’oggetto della ricerca;
4. valutare la necessità e la proporzionalità dell’acquisizione;
5. stabilire se le chat costituiscano corrispondenza ancora attuale;
6. verificare se l’accesso alle comunicazioni del parlamentare fosse previsto, mirato o casuale;
7. applicare, infine, il regime autorizzatorio dell’art. 68 Cost. e della legge n. 140/2003.

L’art. 68 opera, quindi, come garanzia ulteriore, non come sostituto dei presupposti ordinari del sequestro. Anche nei confronti di un cittadino non parlamentare, una richiesta generalizzata, non motivata e priva di limiti verificabili sarebbe esposta a censure per violazione dei principi di pertinenza, necessità, determinatezza e proporzionalità. La presenza di comunicazioni parlamentari aggiunge un filtro costituzionale ulteriore, ma non sana un atto investigativo originariamente privo dei requisiti previsti dalla legge.

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24 novembre 2025

Diritto digitale e reputazione online (Parte I)

⚖ Libertà di espressione contro tutela dell’onore: dove tracciare la linea?

Partiamo dalle basi. L’articolo 21 della Costituzione italiana afferma che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Questo diritto è fondamentale per una società democratica, permettendo dibattiti aperti e critiche costruttive. 

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28 aprile 2022

È illegittimo imporre il cognome paterno alla nascita secondo la Corte Costituzionale

 


La Corte Costituzionale, riunita ieri in camera di consiglio, ha scrutinato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.

Più in dettaglio, già nel gennaio dello scorso anno, la Consulta aveva deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità del primo comma dell’articolo 262 del codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione del solo cognome paterno.

La Corte costituzionale, tramite il suo ufficio stampa ed in attesa delle motivazioni che saranno depositate nelle prossime settimane, ha reso noto che le norme censurate, segnatamente l’art. 262, comma 1, del codice civile ed altre, sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte ha censurato come discriminatorio e lesivo dell’identità del figlio il precetto che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Alla stregua del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori, invece, devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. Rimane compito del Legislatore, a questo punto, regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione resa dalla Consulta.

Con questa sentenza la Consulta ha avuto l’occasione di ritornare su un tema finora irrisolto, affrontandolo alla radice, considerato anche il mancato intervento del Legislatore, finora inerte rispetto alle nuove esigenze sociali e agli impegni presi in sede europea, come il Trattato di Lisbona che, tra le altre cose, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso. L’odierna pronuncia di incostituzionalità, inoltre, ha messo finalmente il Belpaese in linea con la giurisprudenza della CEDU considerato che proprio la Corte di Strasburgo nel 2014 aveva condannato il nostro Paese, ritenendo “discriminatoria verso le donne” e una vera e propria violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo l’assenza di una deroga all’automatica attribuzione del cognome paterno.

Giova aggiungere che erano state depositate agli atti del giudizio costituzionale ord. 25/2021, per il tramite dei suoi legali e della sua Segretaria, Filomena Gallo, anche le Osservazioni dell’Associazione Luca Coscioni per esporre, in rappresentanza della società civile, ulteriori elementi utili alla decisione della Corte.

Proprio Filomena Gallo ha commentato: “Dal 2008 l’Associazione Coscioni lavora, nell’ambito di una conferenza permanente, con professionisti ed esperti della materia ad un pacchetto di riforme del diritto di famiglia, per promuovere una nuova prospettiva culturale con cui guardare ai tanti volti assunti dalle famiglie e dei legami affettivi, incentrata sul concetto di “amore civile”. Al centro della conferenza temi come le unioni di fatto e omosessuali, il divorzio breve, la mediazione familiare, la parità tra figli nati fuori e dentro il matrimonio, le adozioni e l’affido, la violenza dentro le mura domestiche, le nuove forme di convivenza e le scelte personali delle persone in ogni fase della vita, e appunto, il diritto ad attribuire il cognome di entrambi i genitori”. 

Ha poi aggiunto: “Rispetto al cognome dei figli, nonostante le proposte di legge depositate, ancora una volta la Corte Costituzionale si trova costretta ad intervenire in supplenza del Parlamento, invitato ripetutamente ad introdurre una normativa organica in tema di attribuzione del cognome dei figli. La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione. Siamo soddisfatti che questo percorso sia stato completato per superare definitivamente il  retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell’ordinamento e dell’eguaglianza tra uomo e donna”.

Il traguardo cui si è giunti con questa storica sentenza premia anche l’impegno professionale di un Avvocato di Lauria, Domenico Pittella, che ha seguito la vicenda giudiziaria innanzi alla Corte d’Appello di Potenza, questione che poi è approdata innanzi alla Corte Costituzionale. 


04 marzo 2022

Eutanasia legale: le motivazioni della Consulta

 




Lo scorso 2 marzo, la Corte Costituzionale, Presidente Amato, Redattore Modugno, ha emesso la sentenza n°50/2022 in materia di ammissibilità del referendum cd. Eutanasia Legale.

I passaggi più significativi del provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta referendaria, promossa, tra gli altri, dall’Associazione Luca Coscioni, sono i seguenti. 

“Il quesito referendario in esame è costruito con la cosiddetta tecnica del ritaglio, ossia chiedendo l’abrogazione di frammenti lessicali della disposizione attinta, in modo da provocare la saldatura dei brani linguistici che permangono. Agli elettori viene, infatti, chiesto se vogliano una abrogazione parziale della norma incriminatrice che investa il primo comma dell’art. 579 cod. pen., limitatamente alle parole «la reclusione da sei a quindici anni»; l’intero secondo comma; il terzo comma, limitatamente alle parole «Si applicano».

Per effetto del ritaglio e della conseguente saldatura tra l’incipit del primo comma e la parte residua del terzo comma, la disposizione risultante dall’abrogazione stabilirebbe quanto segue: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».

Il risultato oggettivo del successo dell’iniziativa referendaria sarebbe, dunque, quello di rendere penalmente lecita l’uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per l’incapacità dell’offeso o per un vizio della sua formazione. Eliminando la fattispecie meno severamente punita di omicidio consentito e limitando l’applicabilità delle disposizioni sull’omicidio comune alle sole ipotesi di invalidità del consenso dianzi indicate, il testo risultante dall’approvazione del referendum escluderebbe implicitamente, ma univocamente, a contrario sensu, la rilevanza penale dell’omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicché la norma verrebbe a sancire, all’inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo.

L’effetto di liceizzazione dell’omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del sì non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili.

Alla luce della normativa di risulta, la “liberalizzazione” del fatto prescinderebbe dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, le quali non dovrebbero risultare necessariamente legate a un corpo prigioniero di uno stato di malattia con particolari caratteristiche, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero taedium vitae, ovvero pure a scelte che implichino, comunque sia, l’accettazione della propria morte per mano altrui. Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo (il quale potrebbe bene non identificarsi in un esercente la professione sanitaria), le ragioni da cui questo è mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte (potendo l’agente servirsi non solo di farmaci che garantiscano una morte indolore, ma anche di armi o mezzi violenti di altro genere). Né può tacersi che tra le ipotesi di liceità rientrerebbe anche il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione.”.

“…Discipline come quella dell’art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, non possono, pertanto, essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest’ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale.

La norma incriminatrice vigente annette a quest’ultima una incidenza limitata, che si risolve nella mitigazione della risposta sanzionatoria, in capo all’autore del fatto di omicidio, in ragione del consenso prestato dalla vittima. Non si tratta di una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, non essendo quella ora indicata l’unica disciplina della materia compatibile con il rilievo costituzionale del bene della vita umana. Discipline come quella considerata possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano.

Già in occasione di uno dei referendum sull’interruzione della gravidanza, questa Corte ha del resto dichiarato inammissibile la richiesta referendaria, richiamando la necessità di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione, con specifico riferimento al diritto alla vita (sentenza n. 35 del 1997).

Non gioverebbe opporre – come fanno i promotori e alcuni degli intervenienti – che l’abrogazione dell’art. 579 cod. pen. richiesta dal quesito referendario, non essendo totale, ma solo parziale, garantirebbe i soggetti vulnerabili, in quanto resterebbero ancora puniti gli omicidi perpetrati in danno dei soggetti indicati dall’attuale terzo comma: e ciò tanto più alla luce del rigore con il quale la giurisprudenza ha mostrato sinora di valutare la ricorrenza dei presupposti di operatività della fattispecie meno gravemente punita dell’omicidio del consenziente.

Le ipotesi alle quali rimarrebbe circoscritta la punibilità attengono, infatti, a casi in cui il consenso è viziato in modo conclamato per le modalità con le quali è ottenuto, oppure intrinsecamente invalido per la menomata capacità di chi lo presta. Le situazioni di vulnerabilità e debolezza alle quali hanno fatto riferimento le richiamate pronunce di questa Corte non si esauriscono, in ogni caso, nella sola minore età, infermità di mente e deficienza psichica, potendo connettersi a fattori di varia natura (non solo di salute fisica, ma anche affettivi, familiari, sociali o economici); senza considerare che l’esigenza di tutela della vita umana contro la collaborazione da parte di terzi a scelte autodistruttive del titolare del diritto, che possono risultare, comunque sia, non adeguatamente ponderate, va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili.

In tutte queste ipotesi, l’approvazione della proposta referendaria – che, come rilevato, renderebbe indiscriminatamente lecito l’omicidio di chi vi abbia validamente consentito senza incorrere nei vizi indicati, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell’autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata – comporterebbe il venir meno di ogni tutela.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi per la natura costituzionalmente necessaria della normativa oggetto del quesito, che, per tale motivo, è sottratta all’abrogazione referendaria, con conseguente inammissibilità del quesito stesso.”.

A fronte di tali motivazioni non si è fatta attendere l’analisi giuridica (e politica) dei comitati promotori che hanno rilevato, con le parole dell’Avv. Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Coscioni, una serie di contraddizioni ed incoerenze nella pronuncia della Consulta.

La Corte ritiene che l’articolo 579 sia una norma penale costituzionalmente necessaria: ma come fa a essere necessaria una norma che in tutta la storia repubblicana non è mai applicata se non in rarissimi casi che si contano sulle dita di una mano, a fronte di centinaia di persone che ogni giorno affrontano gravi malattie e sofferenze? Solo attraverso tale anticipazione di giudizio di legittimità costituzionale è stato possibile per i giudici far valere (a maggioranza) una precisa linea politica, richiamando impropriamente la tutela dei soggetti più deboli che sarebbero invece stati protetti dalla parte della norma fatta salva.

Precisa, infatti, Filomena Gallo: “La Corte accusando i promotori del referendum di provocare la liberalizzazione dell’omicidio del consenziente anche in situazioni di fragilità familiare, finanziaria, sociale o affettiva o addirittura al mero taedium vitae è incorsa nel medesimo errore del Presidente Amato (ndr. in conferenza stampa) nel richiamare l’esempio del ragazzo ubriaco. La giurisprudenza è chiara sul punto: tutte queste fragilità sono sempre ricondotte al concetto di deficienza psichica in quanto determinano disagi psicologici che sono sempre tutelati ai sensi del comma 3 dell’articolo 579 del codice penale.

In altre parole: non è la situazione familiare in sé a determinare un’eventuale richiesta di morte bensì il malessere psichico che tale situazione provoca nella persona. Ed il malessere psichico è indiscutibilmente protetto dal comma 3 che rimaneva intatto a garanzia delle persone vulnerabili e del bene vita in generale”.

Secondo Marco Cappato: “L’articolo 75 della Carta costituzionale indica in modo tassativo le materie escluse dalla possibilità di referendum, e il fine vita non è nemmeno indirettamente una di esse. Con questa decisione, la Corte assesta un ulteriore illegittimo colpo al diritto costituzionale del popolo sovrano di poter ricorrere con successo all’istituto del referendum. Per quanto riguarda la campagna per la legalizzazione dell’eutanasia, confermiamo che andremo avanti, dal corpo delle persone al cuore della politica, fino a tornare, se necessario, davanti alla Corte costituzionale”. 

“Per dichiarare inammissibile il referendum, la Corte ha anticipato in sede di ammissibilità un giudizio astratto di legittimità costituzionale della normativa, non solo errato in molti passaggi, ma anche non previsto dalla procedura costituzionale referendaria” hanno, quindi, proseguito Gallo e Cappato.

Secondo il filosofo Giovanni Fornero la dichiarazione di inammissibilità del quesito referendario da parte della Consulta ha indubbiamente rappresentato un duro colpo sia per coloro che lo hanno ideato e promosso con impegno e passione sia per le migliaia di persone che durante l’estate sono andate a firmare.

Tuttavia, al di là dell’esito sfavorevole e dei tentativi di screditamento dell’operazione da parte di Giuliano Amato (secondo cui il quesito sarebbe stato “scritto male”) la campagna per il referendum ha avuto anche importanti aspetti positivi.

Innanzitutto, essa ha avuto l’effetto di attirare ulteriormente l’attenzione sui problemi di fine vita, stimolando direttamente i cittadini a prendere posizione nei confronti di una tematica “eticamente sensibile” che riguarda tutti ed è resa oltremodo attuale dalle molte persone che soffrono. Particolarmente significativo è il vivo interesse manifestato dalle donne e dai giovani.

Nel contempo essa ha rappresentato una sorta di “verifica” di ciò che si sapeva già prima grazie ai sondaggi: ossia che una larga parte di connazionali – fra cui un consistente gruppo di cattolici – non è affatto contraria bensì favorevole all’eutanasia.


26 febbraio 2022

Consulta: sì ai rapporti civili tra bambini adottati in casi paricolari e parenti dell'adottante


 La Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio lo scorso 24 febbraio, ha vagliato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono, nelle adozioni di minori “in casi particolari”, l’esistenza di “rapporti civili” tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante (cfr. art. 55 della Legge n°184 del 1983 e art. 300, comma 2, del codice civile). 

In attesa del deposito della sentenza e di poter leggere nel dettaglio le motivazioni, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale ha, nel frattempo, reso noto che le disposizioni censurate sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante”. 

La Consulta ha sancito, in buona sostanza, che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Il caso affrontato dalla Corte Costituzionale trae origine dalla richiesta di uno di due uomini, uniti in unione civile, che aveva chiesto l’adozione di una minore, figlia biologica del partner, domandando anche che fosse riconosciuto il legame di parentela della minore con gli altri parenti dell’adottante. 

Il Giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna aveva riconosciuto ovviamente l’adozione, ma non l’esistenza di un legame con i parenti del genitore adottante. 

Da qui la questione di legittimità costituzionale circa gli articoli di legge citati all’inizio. 

Secondo i ricorrenti questa decisione, pur aderente alla normativa vigente in materia, sarebbe stata tuttavia in contrasto con il principio di parità di trattamento di tutti i figli, nati all’interno del matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi (cfr. la Legge n°219/2012 che ha disposto l'uguaglianza di tutti i figli, mentre prima si distingueva tra figli legittimi e figli naturali) e avrebbe impedito, di fatto, al minore di godere a pieno della sua vita familiare.

Angelo Schillaci, Professore associato di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università La Sapienza di Roma, che ha seguito fin dall’inizio la questione ha dichiarato. “Fino ad ora l’effetto di un’adozione in casi particolari era quello di indurre un legame solo con l’adottante ma non anche con i parenti di questo. Adesso invece l’adozione in casi particolari avrà effetti identici a quelli dell’adozione piena. Effetti pieni significa che non solo vengono adottati ma vengono inseriti in una famiglia di origine”. 

È un passaggio fondamentale per le famiglie arcobaleno “perché dal 2014 in poi l’adozione in casi particolari era l’unico strumento consolidato nella prassi per dare tutela giuridica ai loro figli… l’adozione in casi particolari si è consolidata nella giurisprudenza perché è stata indicata come lo strumento residuale per il riconoscimento della doppia genitorialità. Il suo limite grosso però è che dava luogo a situazioni paradossali. Per esempio quando in una coppia omogenitoriale ci sono due bambini, ciascuno figlio di uno dei due e adottato dall’altro, questi due bambini non erano fratelli fra loro perché il legame adottivo ex articolo 44 si stabiliva solo con l’adottante, ma non con i suoi parenti. Questa cosa ora viene superata e i bambini avranno nonni, zii, fratelli… legami che già esistono ma diventano ora tali anche per il diritto”.

Giova aggiungere, per completezza espositiva, che l’adozione “in casi particolari”, ai sensi dell’articolo 44 della Legge n°184/1983, non riguarda esclusivamente i figli delle famiglie arcobaleno ma tante altre situazioni meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. 

Più in dettaglio: secondo la norma i minori possono essere adottati anche quando non ricorra lo stato di abbandono dichiarato, nei seguenti casi: lettera a: da persone legate da vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente stabile rapporto, se orfano di padre e di madre; lettera b: dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio dell’altro coniuge, anche adottivo; lettera c: quando il minore sia portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992, se orfano di padre e di madre; lettera d: quando via sia la constata impossibilità di un affidamento preadottivo. L’adozione, in questi casi, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Come da tempo ha evidenziato la dottrina più accorta e sensibile al tema, stiamo assistendo all’evoluzione ed al mutamento del concetto stesso di “famiglia” e di “genitore”. 

A tutti gli effetti, oggi, genitore non è necessariamente chi ha procreato il figlio ma è anche chi se ne prende cura e se ne occupa in quanto, ad esempio, legato, attraverso una relazione affettiva salda e continuativa, ad uno dei genitori biologici. 

Accanto al genitore “giuridico” ecco che, nella società contemporanea, si manifesta il genitore “sociale”. 

Questa sentenza prende atto di ciò e, sulla scorta dei valori e dei princìpi della nostra Costituzione, restituisce a ciascun bambino la propria identità, fatta di tutte quelle relazioni affettive che significano, in fondo, famiglia.


04 febbraio 2022

La pena pecuniaria e i principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena secondo la Consulta

 


“Il tasso minimo di 250 euro al giorno previsto dalla legge trasforma la possibilità di sostituire il carcere con la pena pecuniaria in un privilegio per i condannati abbienti.”.

È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza n°28 del 1° febbraio 2022 (redattore Francesco Viganò), con la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 53, comma 2, della legge n°689 del 1981, per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena.

La Corte ha in buona sostanza stabilito che ai 250 euro debbano essere sostituiti i 75 euro già previsti dalla normativa in materia di decreto penale di condanna, fermo restando l’attuale limite massimo giornaliero di 2.500 euro. Peraltro, poiché il Parlamento ha recentemente delegato il Governo a modificare la disciplina della sostituzione della pena detentiva, la Corte ha evidenziato che il legislatore può, nella sua discrezionalità, individuare soluzioni diverse e, in ipotesi, ancor più aderenti ai principi costituzionali definiti nella sentenza.

Questa interessante pronuncia prende le mosse dall’ordinanza del 14 aprile 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, della citata legge n°689 del 1981, «nella parte in cui detta disposizione prevede che, nel determinare il quantum della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva di durata inferiore a sei mesi, il Giudice individui il valore minimo giornaliero di un giorno di reclusione nella misura della somma indicata dall’articolo 135 c.p., pari a 250,00 euro, anziché nella minor somma di 75,00 € prevista dall’articolo 459, co. l-bis c.p.p.», ritenendola in contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE). 

Secondo il GIP di Taranto, inoltre, la norma veniva reputata incostituzionale nella parte in cui «non prevede che il Giudice, nel determinare la pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva di durata inferiore a sei mesi, […] possa fare applicazione del criterio di adeguamento della pena pecuniaria minima previsto dall’articolo 133-bis c.p.».

Osservava tra l’altro il giudice a quo che, sulla scorta della documentazione dell’Agenzia delle Entrate attestante la situazione reddituale dell’imputato e acquisita in atti, la pena pecuniaria pari ad € 22.500,00  -determinata nel caso di specie ed in virtù delle norme richiamate-  sarebbe stata sostanzialmente pari ai redditi dichiarati nell’anno 2020 e, di conseguenza, del tutto sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell’interessato. Anche in ipotesi di rateizzazione, l’ammontare degli importi dovuti sarebbe stato tale da pregiudicare sensibilmente la capacità economica del reo.

Il giudice rimettente richiamava, pertanto, i principi enunciati dalla stessa Corte Costituzionale in materia di necessaria proporzionalità della pena al disvalore del fatto illecito commesso (cfr. sentenze n°236/2016, n°341/1994, n°409/1989 e n°50/1980), anche a garanzia dell’effettività della funzione rieducativa della pena, di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. (cfr. sentenze n°251/2012, n°341/1994, n°343/1993 e n°313/1990).

Più in particolare, il giudice a quo ha citato i principi desumibili dalla sentenza n°15/2020, che evidenziava esplicitamente «l’irragionevolezza intrinseca del valore minimo del criterio di conversione delle pene detentive brevi» previsto dalla disposizione censurata. 

Ribadita, quindi, la rilevanza delle questioni sollevate  – atteso che l’applicazione del tasso minimo di ragguaglio stabilito dall’art. 53, comma 2, della legge n°689/1981 imporrebbe il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva formulata dalle parti–  il giudice a quo ha ritenuto che la disposizione censurata contrastasse anzitutto con l’art. 3, secondo comma, Cost., poiché il coefficiente di ragguaglio determinerebbe di fatto una disparità di trattamento tra imputati facoltosi – in grado di assolvere al pagamento della pena pecuniaria, pur se sproporzionata – e imputati meno abbienti. Tale criterio minimo di conversione colliderebbe inoltre con l’art. 27, comma 3, Cost., proprio in quanto in grado di frustrare «l’imprescindibile esigenza di minimizzazione dell’inflizione di pene detentive brevi “gratuite” ed “inutilmente laceranti”» e determinare trattamenti sanzionatori sproporzionati e intrinsecamente irragionevoli. Sarebbe infine violato l’art. 117, comma 1, Cost., in ragione del conflitto della disposizione censurata anche con l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, che vieta l’inflizione di pene sproporzionate rispetto al reato.

La Consulta, nel decidere per una parziale incostituzionalità della norma, ha rimarcato che, se l’impatto di pene detentive della stessa durata è, in linea di principio, uguale per tutti i condannati, non altrettanto può dirsi per le pene pecuniarie: una multa di mille euro, ad esempio, può essere più o meno afflittiva in relazione alle disponibilità di reddito e di patrimonio del singolo condannato. 

Nella prospettiva di un’eguaglianza “sostanziale” e non solo “formale”, allora, la sentenza sottolinea la necessità che il giudice possa sempre adeguare la pena pecuniaria alle reali condizioni economiche del reo, per evitare che risulti sproporzionatamente gravosa. Una quota giornaliera minima di 250 euro, ha precisato la Consulta, è ben superiore alla somma che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare. Moltiplicata poi per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire, una simile quota conduce a risultati estremamente onerosi per molte di queste persone.

La Corte ha concluso che “solo una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantirne una misura proporzionata alla gravità del reato e alle condizioni economiche del reo, nonché la sua effettiva riscossione, può costituire una seria alternativa alla pena detentiva, così come di fatto accade in molti altri Paesi”.


27 giugno 2021

Diffamazione a mezzo stampa: la decisione della Consulta

 


Ci risiamo!

Il Parlamento, ancora una volta, dimostra di non essere in grado di legiferare.

Questa volta non si tratta nemmeno di questioni etiche divisive o di materie sensibili e delicate, ma semplicemente di disciplinare in maniera conforme alla Costituzione e alla CEDU il delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa.

Come noto, la Corte Costituzionale, con ordinanza n°132 del 26 giugno dell’anno scorso, Presidente Cartabia, Relatore Viganò, era intervenuta sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno e dal Tribunale di Bari sulla legittimità della pena detentiva prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa.

Più precisamente, il Tribunale di Salerno aveva posto questioni di legittimità costituzionale dell’art. 595, terzo comma, del codice penale e dell’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), mentre il Tribunale di Bari aveva sollevato, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 10 CEDU, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948, «nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via alternativa».

Con la citata ordinanza, la Consulta rinviava la trattazione delle questioni al 22 giugno di quest’anno «in modo da consentire al legislatore di approvare una nuova disciplina», osservando che il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione «non può (…) essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni. Il bilanciamento espresso dalla normativa vigente è divenuto ormai inadeguato, e richiede di essere rimeditato dal legislatore “anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (…), che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l’applicazione di pene detentive (…) nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui”, e ciò anche in funzione dell’esigenza di non dissuadere i media dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri».




Un così delicato bilanciamento, pertanto secondo la Consulta, spetta primariamente al legislatore, che è il soggetto più idoneo a disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempli non solo il ricorso – nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito – a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come in primis l’obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli ordini giornalistici pretendere, da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli standard etici che ne garantiscono l’autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del sistema democratico.

Come volevasi dimostrare, invece, il Parlamento ha pensato bene, per l’ennesima volta, di non prendere posizione e di non disciplinare la materia.

Pertanto, passato l’anno, proprio nei giorni scorsi, il Giudice delle Leggi è stato costretto ad intervenire e, prendendo atto del mancato intervento del legislatore, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa.

È stato invece ritenuto compatibile con la Costituzione l’articolo 595, terzo comma, del Codice penale, che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un’altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa. Quest’ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità.

“Resta peraltro attuale la necessità di un complessivo intervento del legislatore, in grado di assicurare un più adeguato bilanciamento – che la Corte non ha gli strumenti per compiere – tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all’evoluzione dei mezzi di comunicazione, già evidenziati nell’ordinanza 132” precisa il comunicato stampa diramato lo scorso 22 giugno dal Palazzo della Consulta.


15 giugno 2021

Donne e lavoro


 Mara Bloisi, Marianna Trotta, Cecilia Santarsiero e Italo Grillo, coordinati da Luisa Zaccaro del Coordinamento R.O.S.A. discutono di donne e lavoro: dalla Costituzione alla Convenzione OIL sui maltrattamenti sul lavoro passando per l'asimmetria maschio-femmina sui carichi di lavoro familiari e il gender gap salariale.

Interessantissimi e ricchi di spunti gli interventi e le testimonianze delle relatrici.

Il Coordinamento R.O.S.A. è un'associazione costituita prevalentemente da donne che vogliono provare a creare uno spazio di discussione, crescita e conoscenza personale.

"Coordinamento R.O.S.A.", acronimo di Rilancio, Opportunità, Sociale e Ambiente, ha lo scopo di avviare un processo di cambiamento sociale, culturale ed economico del territorio e della comunità di Maratea ponendo al centro le donne, attraverso il raggiungimento della consapevolezza di sé e del proprio ruolo sociale.

Pertanto il Comitato si propone di perseguire un’azione politica che nasca dalla e nella comunità,di conoscere profondamente il territorio nei suoi punti di forza e di debolezza,di acquisire esperienza della macchina amministrativa, di ascoltare problemi ed esigenze delle persone per creare idee e soluzioni funzionali, di consentire alla donna di rimanere tale e di essere fedele espressione di se stessa.

28 aprile 2021

Dal referendum sull'eutanasia legale alla infoline sul fine vita. Le battaglie dell'Associazione Coscioni

 


Nel giorno in cui inizia il processo di appello, a Genova, contro Marco Cappato e Mina Welby per l’aiuto prestato a Davide Trentini, cinquantatreenne di Massa, malato di sclerosi multipla dal 1993, che decise di metter fine, nel 2017, alle sue insopportabili sofferenze presso una clinica Svizzera, ricorrendo al suicidio assistito, è dovere civile di ognuno di noi continuare a denunciare la perdurante inattività del Parlamento italiano che, nonostante la stessa Corte Costituzionale nel caso del “processo Cappato” abbia, per ben due volte, sollecitato il Legislatore chiedendo una legge sul tema, si è sottratto al suo compito istituzionale.




È superfluo ribadire che l’inerzia dei partiti e del Parlamento produce sofferenza ed è un vero e proprio attentato alle libertà fondamentali del cittadino, in violazione della Costituzione.
E allora, se il Parlamento non decide bisogna dare atto che l’associazionismo non demorde e dopo la disobbedienza civile ricorre all’istituto referendario.
Pertanto, in occasione della riunione straordinaria del Consiglio generale dell’Associazione Luca Coscioni dedicata al referendum per la legalizzazione dell’eutanasia e che ha coinvolto giuristi ed esperti coordinati dal Segretario Filomena Gallo, si è deciso di procedere al deposito del quesito – elaborato da Rocco Berardo – di parziale abrogazione dell’articolo 579 del codice penale (“omicidio del consenziente”), mantenendo invece le aggravanti nel caso siano coinvolte persone fragili.
Così lo scorso 20 aprile, il quesito referendario è stato depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione e dal 1° luglio al 30 settembre 2021 dovranno essere raccolte 500 mila firme necessarie.
Con il referendum parzialmente abrogativo dell’articolo 579 del codice penale, tecnicamente si andrebbe, da un lato. a distinguere l’aiuto al suicidio e, dall’altro, a depenalizzare l’eutanasia, attualmente vietata dalla fattispecie di omicidio del consenziente.
“È arrivato il momento di far decidere ai cittadini su un tema che i politici si sono rifiutati di affrontare. Sono passati quasi otto anni da quando abbiamo depositato la proposta di legge per l’eutanasia legale, ma il Parlamento non l’ha discussa nemmeno per un minuto, nonostante le ripetute sollecitazioni della Corte costituzionale. Se non si interviene ora con il referendum, il problema sarà spazzato sotto il tappeto ancora per molti anni, e noi non lo vogliamo permettere, per rispetto alle troppe persone costrette a subire condizioni di sofferenza insopportabile imposta dallo Stato italiano”, ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.
Nei giorni scorsi, inoltre, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha incontrato Filomena Gallo e Marco Cappato. L’incontro è avvenuto a seguito di una lettera inviata dai dirigenti dell’Associazione al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Ministra Marta Cartabia e al Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla necessità di interventi urgenti da parte del Governo, in attesa di un’azione del Parlamento, in particolare sul tema del fine vita.
“Abbiamo ritenuto fondamentale informare la Ministra Cartabia su temi che hanno ripercussioni sui diritti di tantissime persone”, hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, “Primo fra tutti, il mancato rispetto della Costituzione in tema fine vita. Ci sono persone, in condizioni di malattia gravissima e irreversibile, che devono ancora passare per i tribunali per ottenere risposte sull’esercizio dei propri diritti costituzionali. Questo perché le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e ora anche alcuni Tribunali si rifiutano di applicare la sentenza della Corte Costituzionale 242, che, in attesa di un intervento del legislatore, descrive un preciso iter per poter accedere al suicidio assistito, in determinate condizioni... Per questo ora abbiamo deciso di dare la parola ai cittadini su un tema che la politica rifiuta di affrontare.
Abbiamo condiviso con la Ministra anche altre problematiche legate alla attuale situazione pandemica, come l’assenza di dati disaggregati e in formato aperto sulla pandemia in Italia, utili per poter effettuare analisi indipendenti e avere un quadro preciso sulla situazione nel nostro Paese. Tra gli altri temi affrontati, anche la difficoltà di utilizzare al meglio l’innovazione tecnologica per raccogliere firme in digitale e consentire di fatto un pieno accesso ai cittadini all’esercizio del loro diritto costituzionale a promuovere referendum e leggi di iniziativa popolari.
Ringraziamo la Ministra per aver dimostrato grande attenzione e sensibilità su tutti questi temi.”.
Segnalo, infine, anche la dichiarazione di Simona Viola, Presidente e Segretaria pro-tempore di +Europa, organizzazione politica promotrice con l’Associazione Luca Coscioni dell’iniziativa referendaria per l’eutanasia: “Una libertà fino ad oggi negata, o esercitata di nascosto, nelle case e negli ospedali, di cui può usufruire solo chi può permettersi un viaggio in Svizzera. Una libertà civile che non può più attendere. Dopo la pressante e inascoltata richiesta della Corte Costituzionale di disciplinare con legge il diritto all'eutanasia e la mancata calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla eutanasia che ha raccolto 67.000 firme non resta che l'arma referendaria.”.

Inoltre, sempre l’Associazione Luca Coscioni ha di recente lanciato anche un’altra iniziativa: il Numero Bianco (06 9931 3409), la prima infoline per far luce sui diritti nel fine vita. Un unico numero, nazionale e gratuito, gestito da personale formato, volontari e professionisti, con l’obiettivo specifico di fornire informazioni chiare e utili sui diritti nei momenti della malattia, con particolare attenzione al fine vita. Il progetto è nato in collaborazione con Valeria Imbrogno, psicologa e compagna di Dj Fabo, che nel 2017 ebbe non poche difficoltà a trovare una via d’uscita alla sofferenza di Fabiano. Ora è proprio lei a coordinare il team di oltre 20 volontari formati adeguatamente e affiancati da professionisti ed esperti, per rispondere da remoto alle richieste di informazioni, insieme a Matteo Mainardi dell’Associazione Luca Coscioni.



17 aprile 2021

Ergastolo ostativo: la Consulta rinvia al Parlamento

 



Il 15 aprile scorso, la Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale.

La Corte ha anzitutto rilevato che la vigente disciplina del cc. “ergastolo ostativo” preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro. Ha, quindi, osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata. La Corte ha perciò stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi.

L’approdo a questi princìpi espressi in maniera così cristallina e limpida da parte del Giudice delle Leggi non è stato affatto scontato.

Bisogna ricordare, infatti, che la questione di costituzionalità sul punto venne portata all’attenzione della Corte Costituzionale già nel lontano 2003 e venne respinta. Secondo i Giudici dell’epoca gli ergastolani che rifiutavano di collaborare con la giustizia esercitavano una propria “scelta” e non erano dunque esclusi definitivamente dai benefici. Conforme, dieci anni dopo, anche la sentenza n°135/2013.

Solamente nel mese di ottobre 2019 ci fu un cambio di rotta in materia di Ordinamento Penitenziario ed ergastolo ostativo: erano intervenute due importanti pronunce, una europea e una interna.

La prima, il Caso Marcello Viola contro Italia, della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, che, rigettando il ricorso proposto dall’Italia, condannò la “culla del diritto” per la violazione dell’art. 3 della Convenzione, ovvero per tortura e trattamenti inumani e degradanti in relazione al cd. “Ergastolo ostativo”, argomentò che al soggetto detenuto non è possibile eliminare anche la speranza di un recupero sociale ma gli va riconosciuta la possibilità di pentirsi e di avere una possibilità di miglioramento delle proprie condizioni.

La seconda, con la sentenza n°253/2019 proprio della Consulta che all’epoca aveva tra i suoi componenti anche l’attuale Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

Non possiamo in questa sede entrare nei dettagli, ma è necessario solo ricordare che tale normativa d’urgenza, emanata all’indomani della strage di Capaci, venne adottata con il D.L. 8 giugno 1992, n°306, provvedimento che introduceva il principio secondo il quale i condannati per uno dei delitti di certa riferibilità al crimine organizzato potessero essere ammessi ai benefici premiali solo se avessero collaborato con la giustizia a norma dell’art. 58 ter della legge ordinamentale. 

Veniva così immessa nel sistema una rigida presunzione ex lege di pericolosità sociale di questi soggetti, presunzione che, a sua volta, si basava sull’ulteriore presunzione di permanenza dei legami con le associazioni criminali di provenienza. In virtù di queste presunzioni, l’interruzione dei collegamenti con la criminalità organizzata poteva essere comprovata solo attraverso una esplicita scelta di collaborazione con la giustizia.

Giova evidenziare che la locuzione “ergastolo ostativo” è una elaborazione dottrinale in quanto la norma non utilizza mai questa espressione per indicare quei casi in cui la perpetuità della pena detentiva è irriducibile, se non collaborando con la Giustizia.

Il concetto di ergastolo “ostativo” serve a marcare una distinzione rispetto all’ergastolo comune, per il quale la Legge, in ossequio alla nostra Costituzione, prevede, invece, un progressivo miglioramento del trattamento penitenziario che si accompagna alla rieducazione del reo.

Fra i benefici che l’ordinamento penitenziario nega ai condannati al cd. “ergastolo ostativo” vanno ricordati: la liberazione anticipata che scorpora 45 giorni ogni semestre di pena scontata, quando il detenuto partecipa alla rieducazione, i permessi premio per consentire al condannato che dà prova di buona condotta, di coltivare fuori dal carcere i propri interessi affettivi e sociali, il lavoro all’esterno cui i detenuti possono essere ammessi dopo 10 anni di pena scontata nell’istituto penitenziario, la semilibertà che consente di trascorrere parte del giorno all’esterno, per attività di reinserimento sociale, dopo aver scontato 20 anni di pena e la liberazione condizionale per il detenuto che dimostra un sicuro ravvedimento dopo aver scontato 26 anni di pena.

L’associazione Antigone, che si occupa di tutelare i diritti delle persone che si trovano in carcere, ha commentato: «l’incostituzionalità è accertata e non si potrà tornare indietro».


10 aprile 2021

I no-vax condannati dalla Cedu: una sentenza storica

 

Corte Europea dei Diritti Umani


Il rifiuto dell’obbligo vaccinale per i bambini è stato un grande cavallo di battaglia per i no-vax di mezzo mondo. 

La tesi, suggestiva ma capziosa, dei riottosi alla vaccinazione era sintetizzata dall’assunto che i vaccini obbligatori sarebbero in contrasto alcuni diritti fondamentali a partire da quello alla libertà di scelta e al rispetto della vita privata.

La Cedu (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede a Strasburgo), però questa settimana, non solo ha respinto il ricorso di alcuni genitori della Repubblica Ceca contro l’obbligatorietà della vaccinazione prevista dal governo di Praga, ma ha anche enunciato un principio di diritto fondamentale in materia, ossia che le vaccinazioni obbligatorie sono da considerare “necessarie nelle società democratiche”.

Tra i ricorrenti, uno era stato multato per non aver adeguatamente vaccinato due figli, gli altri si erano visti rifiutare l’ammissione all’asilo dei figli per lo stesso motivo: una normativa ed una serie di sanzioni non molto dissimile da quella italiana che pure prevede l’obbligo di vaccinazione infantile imposto dall’allora ministro Lorenzin.

Vediamo, allora, i punti salienti della pronuncia partendo dalla premessa che le malattie contagiose rappresentano un serio rischio per la salute e che lo Stato deve avere come obiettivo la protezione contro le malattie contagiose, obiettivo che “corrisponde alle finalità della tutela della salute e della tutela dei diritti di altri, riconosciuti dall’articolo 8 della Convenzione.”.

“Gli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata) impongono agli Stati un obbligo positivo di adottare misure appropriate per proteggere la vita e la salute di coloro che si trovano nella loro giurisdizione. Obblighi simili derivano da altri strumenti internazionali. Nella Repubblica Ceca il dovere di vaccinazione, fortemente voluto dalle autorità mediche competenti, rappresenta la risposta delle autorità nazionali alla pressante esigenza sociale di proteggere la salute pubblica e individuale contro le malattie in questione e per difendersi da qualsiasi tendenza al ribasso del tasso di vaccinazione tra i bambini.”.

E ancora: “Quando si tratta di immunizzazione, l’obiettivo dovrebbe essere che ogni bambino sia protetto contro malattie gravi. Nella grande maggioranza dei casi, ciò viene ottenuto dai bambini che ricevono il pieno programma di vaccinazioni durante i primi anni. Coloro ai quali tale trattamento non può essere somministrato sono indirettamente protetti contro le malattie contagiose fintanto che il livello richiesto di copertura vaccinale è mantenuta nella loro comunità; cioè, la loro protezione viene dall’immunità di gregge. Questa politica di salute pubblica si basa su argomenti pertinenti e come tale è coerente con il migliore interesse dei bambini che sono il suo obiettivo.”.

La normativa al centro del ricorso, quindi, riguarda “i vaccini somministrati contro malattie infantili ben note alla scienza medica, ovvero difterite, tetano, pertosse, infezioni da Emofilo dell’influenza di tipo b, poliomielite, epatite B, morbillo, parotite, rosolia e - per i bambini con specifiche indicazioni di salute - infezioni da pneumococco”.

“Non è contestato che, sebbene del tutto sicura per la grande maggioranza dei destinatari, in rari casi -si legge ancora nel comunicato stampa della CEDU- la vaccinazione possa rivelarsi dannosa per un individuo, provocando danni gravi e duraturi alla sua salute. Il governo ha indicato che su circa 100.000 bambini vaccinati ogni anno nella Repubblica Ceca, il numero di casi di danni alla salute gravi, potenzialmente permanenti, si è attestato a cinque o sei. In considerazione di questo molto raro ma senza dubbio molto grave rischio per la salute di una persona, le istituzioni della Convenzione hanno sottolineato l’importanza di prendere le necessarie precauzioni prima della vaccinazione. Questo evidentemente si riferisce al controllo in ogni singolo caso per eventuali controindicazioni e per monitorare la sicurezza dei vaccini in uso”.

Le vaccinazioni, dunque, sono un dovere e non una scelta rimessa al singolo, almeno per quanto riguarda quelli contro malattie infantili ben note alla scienza medica.

Inoltre – ha chiarito la Corte EDU - le vaccinazioni obbligatorie sono il solo strumento per proteggere coloro che, per gravi patologie, non possono ricevere il trattamento vaccinale e devono fare affidamento unicamente sull’immunità di gregge.

Dunque e in sintesi, il ricorso delle famiglie no-vax è respinto per due motivazioni:

1) è infondato asserire che l’obbligo vaccinale leda la libertà di autodeterminazione; 2) mancano prove scientifiche idonee a dimostrare che i vaccini in questione siano poco efficaci e pericolosi.

Mutatis mutandis, parlando anche dei vaccini anti-Covid, come ha illustrato nei giorni scorsi al Giornale il prof. Giovanni Maria Flick, già Presidente della Corte Costituzionale e Guardasigilli, la vaccinazione obbligatoria risulta essere perfettamente compatibile con la Costituzione: “La Costituzione è stata scritta quando si era appena usciti dalla tragedia degli esperimenti pseudoscientifici nazisti, dalla soppressione dei disabili. Su questi temi era ovvio che ci fosse una sensibilità particolare. Ma recentemente per due volte, nel 2017 e nel 2018, la Consulta ha stabilito che dalla raccomandazione del vaccino si può passare all’obbligo quando serve a tutelare la collettività. É indubitabile che oggi la situazione sia questa, quindi l’obbligo ci sta, il problema semmai sono le sanzioni”. 

La sentenza della Corte di Strasburgo con tutta evidenza, pertanto, potrebbe rivelarsi fondamentale anche in relazione al dibattito sull’obbligo vaccinale per il Covid-19, soprattutto per ciò che riguarda il personale sanitario.


11 marzo 2021

Maternità surrogata e fecondazione eterologa: le decisioni della Consulta e i diritti dei figli

 



Nella giornata del 9 marzo scorso sono state depositate dalla Corte Costituzionale due importanti sentenze, la n° 32 e la n°33, relative alla fecondazione eterologa e alla maternità surrogata.

Con la prima pronuncia, redattrice il Giudice Silvana Sciarra, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Padova, con riferimento agli articoli 8 e 9 della legge n°40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell’articolo 250 del codice civile. Al contempo, però, ha anche statuito che spetta prioritariamente al legislatore individuare il “ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana”, per fornire, in maniera organica, adeguata tutela ai diritti del minore “alla cura, all’educazione, all’istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise”, evitando di generare disarmonie nel sistema.

Del resto, era ormai da tempo divenuto evidente l’inerzia del legislatore e il grave vuoto di tutela dell’interesse del minore, nato da fecondazione eterologa praticata all’estero da due donne il cui rapporto, dopo anni, fosse diventato conflittuale.

La questione decisa con la sentenza n°32/2021 prende le mosse da una vicenda portata all’attenzione del Tribunale di Padova che, nel rimettere la questione al Giudice delle Leggi, rimarcava questo vuoto di tutela in quanto le norme citate non consentono ai nati da un progetto condiviso di Procreazione Medicalmente Assistita, praticata all’estero da due donne, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale, quando non vi siano le condizioni per procedere all’”adozione in casi particolari” e sia accertato giudizialmente l’interesse del minore.

Nella vicenda scrutinata dal Tribunale di Padova, infatti, a seguito di una situazione conflittuale creatasi nella coppia dopo anni di convivenza e di cura congiunta di due bambine nate in Italia, alla madre intenzionale (quella non biologica) era stato impedito l’esercizio della responsabilità genitoriale, nonostante i tentativi di ristabilire un normale rapporto affettivo con le minori.

La Consulta ha motivato la sentenza facendo riferimento innanzitutto a precedenti decisioni della Corte stessa da cui affiora, con riferimento agli articoli 2, 30 e 31 della nostra Carta Costituzionale, la costante attenzione al miglior interesse del minore, anche nato da Procreazione Medicalmente Assistita prima ancora che la pratica della fecondazione eterologa fosse disciplinata, e la valorizzazione della genitorialità sociale, se non coincidente con quella biologica, poiché il dato genetico non è requisito imprescindibile della famiglia. 

Inoltre, nella sentenza n°32/2021 vengono richiamati anche gli strumenti internazionali dei diritti umani e la giurisprudenza delle due Corti europee, per far emergere un quadro ampio e sinergico di riferimenti alla tutela degli interessi “preminenti” e “migliori” dei minori nello stabilire legami con entrambi i genitori. L’identità dei figli, centrale nelle decisioni della Corte di Strasburgo, finisce con l’essere “incisa quale componente della sua vita privata”, se non si stabilisce un legame affettivo stabile, rafforzato dalla filiazione. 

La Corte Costituzionale dopo aver ribadito al Parlamento che è indifferibile una legge per garantire ai nati pieni diritti alla cura, all’educazione, all’istruzione, alla stabilità dei rapporti affettivi, ha indicato, inoltre, gli ambiti entro cui potrebbe svolgersi l’intervento del legislatore al fine di assicurare adeguata tutela ai minori: dalla riscrittura delle previsioni sullo status filiationis, a una nuova tipologia di adozione che garantisca tempestivamente la pienezza dei diritti dei nati.


Non sono, per la verità, mancati i commenti della politica. Queste le parole di Alessandro Zan, deputato del PD e primo firmatario di un disegno di legge contro l’omofobia già approvato alla Camera: “La Corte Costituzionale ha chiarito le motivazioni delle sentenze n. 32 e 33 dello scorso 28 gennaio, entrambe riguardanti famiglie omogenitoriali. Le motivazioni della Corte sono particolarmente significative perché in entrambi i casi sottolineano che il legislatore deve agire tempestivamente per assicurare anche in Italia gli stessi diritti a tutti i bambini, così come “l’orientamento sessuale non incide di per sé sull’idoneità ad assumere la responsabilità genitoriale”. Con la sentenza n. 32 la Corte stabilisce che l’assenza di una normativa specifica crea una “disarmonia nel sistema”, quindi una vera e proprio discriminazione nei confronti dei figli di coppie omogenitoriali, mentre la n. 33 chiede che siano assicurati i pieni interessi del minore, indipendentemente che la coppia di genitori sia omosessuale o eterosessuale. Queste sono solo le ultime delle tantissime esortazioni che la magistratura ha inviato al Parlamento affinché la dignità e i diritti di tutti i bambini siano pienamente riconosciuti dallo Stato Italiano e venga posta la parola fine a una discriminazione insopportabile che dura da troppo tempo. Chi nega l’urgenza di riconoscere questi diritti, nega la realtà. Ancora una volta la politica e le istituzioni sono in ritardo rispetto alla società”. 

Anche con la sentenza n°33/2021, la Corte Costituzionale, relatore il Giudice Francesco Viganò, ha avvalorato il concetto che per tutelare i nati da maternità surrogata occorre un riconoscimento giuridico del legame tra il bambino e la coppia che se ne prende cura e che, pertanto, l’ordinamento deve garantire piena tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale.

Anche in questo caso la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione sollevata stavolta dalla Corte di Cassazione, ma ha evidenziato la necessità di non dilazionabili provvedimenti da parte del Legislatore per trovare una soluzione normativa all’attuale contesto di insufficiente tutela degli interessi del minore.


Più in dettaglio: la questione decisa con la sentenza n°33/2021 è relativa ad un bambino nato nel 2015 in Canada da una donna nel cui utero era stato impiantato un embrione formato con i gameti di una donatrice anonima e di un uomo di cittadinanza italiana. Quest’ultimo si era sposato in Canada – con atto trascritto in Italia nel registro delle unioni civili – con un altro uomo, anch’esso cittadino italiano, con il quale aveva condiviso il progetto genitoriale. In virtù di una sentenza canadese, il bambino era stato quindi iscritto come figlio di entrambi gli uomini nel registro locale dello stato civile. I due uomini chiedevano il riconoscimento dell’efficacia di tale sentenza anche nell’ordinamento italiano.

La Consulta, pur ribadendo il divieto penalmente sanzionato in Italia della maternità surrogata, ha anche sottolineato come la questione ora sottoposta alla sua attenzione è piuttosto focalizzata sui “migliori interessi” del bambino nei suoi rapporti con la coppia (omosessuale o eterosessuale) che ha intrapreso all’estero, dove è lecito, tale percorso, interessi che poi, anche in Italia, possano trovare una loro necessaria tutela.

In definitiva, per il Giudice delle Leggi, l’interesse del minore è quello di “ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata”. 

“Questi legami sono, infatti, parte integrante della stessa identità del minore, che vive e cresce nell’ambito di una determinata comunità di affetti; il che vale anche se questa comunità sia strutturata attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, poiché l’orientamento sessuale non incide di per sé sull’idoneità ad assumere la responsabilità genitoriale. Inoltre, il bambino ha un evidente interesse a vedere affermata in capo a costoro i doveri inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale e ai quali non è pensabile sottrarsi ad libitum” precisa il comunicato stampa della Corte Costituzionale.

Allora, escluso l’automatico riconoscimento di eventuali provvedimenti giudiziari stranieri di riconoscimento della doppia genitorialità ai componenti della coppia (eterosessuale od omosessuale) che abbia fatto ricorso all’estero alla maternità surrogata, è pur vero che occorrerà assicurare una opportuna tutela degli interessi del bambino al riconoscimento del suo rapporto giuridico anche con il genitore cd. intenzionale “attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino”.

Inoltre, giova aggiungere, che la Consulta abbia pure sottolineato come il ricorso all’adozione in casi particolari, previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera d) della legge n°184/1983 e già considerato possibile da molte pronunce della Corte di Cassazione, “costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei princìpi costituzionali e sovranazionali”. 

L’adozione di casi particolari in quanto “adozione non legittimante”, infatti, non attribuisce la genitorialità all’adottante. Non è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, peraltro, se questa modalità di adozione istituisca veri e propri rapporti di parentela tra l’adottato e coloro che quest’ultimo percepisce socialmente come i propri nonni, zii, o addirittura con i fratelli e le sorelle. Infine, questa forma di adozione resta inevitabilmente subordinata all’assenso del genitore “biologico”, assenso che potrebbe difettare proprio in caso di crisi della coppia.

Anche in questo caso, come visto per la precedente sentenza, si palesa un monito per il legislatore che rimane onerato di disciplinare e garantire una piena tutela degli interessi del minore.

In coda, giova segnalare che hanno depositato opinioni scritte numerosi “amici curiae”: alcuni a sostegno della questione sollevata dalla Cassazione (l’Associazione Luca Coscioni, l’Associazione Radicale Certi Diritti e l’Avvocatura per i Diritti LGBTI), altri contrari (l’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, l’Associazione Amici dei bambini, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e l’Associazione Famiglie per l’accoglienza), segno inequivocabile che la questione è molto sentita oltre che controversa.