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06 agosto 2026

Il caso Delmastro, il codice di rito e la costituzione

Il caso Delmastro, il codice di rito e la costituzione 


il caso Delmastro, a cura dell'Avv. Italo Grillo



Chat conservate sul telefono e garanzie processuali


La questione giuridica relativa alle conversazioni intercorse tra Mauro Caroccia e Andrea Delmastro deve essere affrontata secondo una sequenza logica precisa: prima occorre verificare la legittimità dell’acquisizione probatoria alla luce delle regole generali del codice di procedura penale; soltanto dopo viene in rilievo la speciale garanzia prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. per le comunicazioni dei parlamentari.

Il quadro costituzionale


L’art. 15 Cost. tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ammettendo limitazioni soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge.

L’art. 68, terzo comma, Cost. aggiunge, per i membri del Parlamento, una garanzia ulteriore: senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, non possono essere sottoposti a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in qualsiasi forma, né a sequestro di corrispondenza. La disposizione non costituisce un privilegio personale, ma tutela l’autonomia e la libertà di funzionamento delle Camere rispetto a indebite interferenze di altri poteri. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che ciò che rileva non è la titolarità dell’utenza o del dispositivo, ma la direzione concreta dell’atto investigativo e la sua idoneità a incidere sulle comunicazioni del parlamentare.

La disciplina costituzionale è attuata, in particolare, dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003. L’art. 4 riguarda l’autorizzazione preventiva per gli atti di indagine espressamente indicati dall’art. 68, mentre l’art. 6 disciplina, nei casi previsti, l’autorizzazione all’utilizzazione processuale di comunicazioni acquisite occasionalmente.

Le chat sono corrispondenza


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170/2023, ha adottato una nozione tecnologicamente neutra di corrispondenza, comprendente anche e-mail, SMS e messaggi WhatsApp. La tutela non si esaurisce necessariamente con la ricezione del messaggio, ma può permanere finché la comunicazione conserva un carattere di attualità rispetto all’interesse alla sua riservatezza.

La Corte ha inoltre escluso che la protezione possa dipendere dal fatto che il messaggio sia stato già letto o si trovi memorizzato nel telefono del destinatario. Una simile distinzione consentirebbe di eludere la garanzia costituzionale proprio con riferimento alle forme di comunicazione oggi più diffuse. La sentenza n. 170/2023 ha così riconosciuto che la corrispondenza elettronica conservata su un dispositivo può rientrare nella tutela dell’art. 68, terzo comma, anche quando il dispositivo appartenga a una persona diversa dal parlamentare.

Ne consegue che il sequestro del telefono di Caroccia non può essere considerato irrilevante, ai fini dell’art. 68, per il solo fatto che il dispositivo non appartenga a Delmastro. Se l’attività investigativa comporta l’accesso a comunicazioni dirette o provenienti dal parlamentare, la garanzia deve essere valutata in relazione al contenuto e all’obiettivo concreto dell’atto, non alla proprietà materiale del telefono.

Il sequestro digitale non è illimitato


La qualificazione delle chat come corrispondenza non elimina, però, le regole generali che governano ogni acquisizione probatoria. Il sequestro deve trovare fondamento negli artt. 253 e seguenti c.p.p. e deve essere sorretto da una motivazione effettiva sull’esistenza del corpo del reato o di cose pertinenti al reato.

L’art. 253 c.p.p. richiede che il vincolo riguardi cose determinate e pertinenti all’accertamento dei fatti. L’art. 254 c.p.p. disciplina invece il sequestro della corrispondenza, soprattutto nella sua dimensione dinamica, cioè quando la comunicazione è ancora in corso di spedizione o transito. La corrispondenza elettronica già memorizzata può inoltre assumere, secondo la ricostruzione della Corte costituzionale, la natura di documento informatico acquisibile mediante sequestro, senza che la qualificazione documentale faccia venir meno, nei confronti del parlamentare, la garanzia dell’art. 68.

Da queste disposizioni discendono alcuni requisiti fondamentali:

- necessità, cioè l’idoneità dell’acquisizione a contribuire concretamente all’accertamento del reato;
- pertinenza, cioè il collegamento tra le conversazioni e i fatti oggetto dell’indagine;
- determinatezza, con l’individuazione dell’oggetto, dei soggetti e, quando possibile, del periodo temporale rilevante;
- selettività, evitando l’acquisizione indiscriminata di dati estranei all’ipotesi investigativa;
- proporzionalità, attraverso il bilanciamento tra esigenze probatorie e invasività dell’accesso alla sfera privata.

La disponibilità materiale di un telefono cellulare non attribuisce, dunque, agli inquirenti un potere generale di esplorazione dell’intero archivio digitale. Il sequestro del dispositivo può essere necessario per preservare i dati, ma l’estrazione e l’esame dei contenuti devono rimanere circoscritti alle informazioni effettivamente pertinenti.

Il divieto di fishing expedition


Il principio di pertinenza non può essere interpretato in modo astratto o meramente eventuale. Non è sufficiente affermare che, all’interno di un telefono, potrebbero trovarsi elementi utili: l’autorità giudiziaria deve spiegare quali dati intende ricercare, quale rapporto abbiano con l’ipotesi di reato e perché proprio quel materiale sia necessario.

Un’acquisizione priva di delimitazione soggettiva, oggettiva e temporale rischia di trasformarsi in una *fishing expedition*, ossia in una ricerca generalizzata e indiscriminata di elementi potenzialmente favorevoli all’accusa. Il processo penale non consente di sostituire alla ricerca della prova già individuata, o almeno individuabile, l’esplorazione integrale di un archivio digitale nella speranza che emerga successivamente qualche dato significativo.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il sequestro probatorio non può essere utilizzato come strumento di acquisizione indiscriminata di documenti o dati, ma deve essere sostenuto da una motivazione concreta sulla relazione tra il bene appreso e il reato per cui si procede. La stessa esigenza assume maggiore rilievo quando l’oggetto dell’acquisizione è un dispositivo contenente comunicazioni personali, dati finanziari, rapporti professionali e informazioni appartenenti a una pluralità di soggetti.

La motivazione della richiesta


Applicando questi principi al caso considerato, la richiesta di acquisizione avrebbe dovuto indicare con sufficiente precisione:

- il periodo temporale delle conversazioni rilevanti;
- i temi o i rapporti economici oggetto dell’accertamento;
- il collegamento tra le chat e le ipotesi di riciclaggio o intestazione fittizia;
- le ragioni per cui le conversazioni con Delmastro fossero pertinenti;
- le modalità tecniche di estrazione e selezione dei dati;
- le ragioni per cui non fossero sufficienti strumenti meno invasivi.

La mancata indicazione dell’arco temporale non determina automaticamente, in ogni caso, l’illegittimità dell’atto. Tuttavia, quando il rapporto tra i soggetti e l’ipotesi investigativa è circoscrivibile nel tempo, l’assenza di una delimitazione temporale può costituire un indice significativo del carattere esplorativo della richiesta.

Lo stesso vale per l’omessa valutazione di alternative investigative. La documentazione societaria, contabile, bancaria e finanziaria potrebbe non essere sempre sufficiente, ma l’autorità giudiziaria deve spiegare perché tali strumenti non consentano di raggiungere lo stesso risultato con una minore compressione della riservatezza.

La posizione del parlamentare non indagato


Il fatto che Delmastro non sia indagato non esclude l’applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost. La garanzia parlamentare non dipende dalla qualità di imputato o indagato, ma dall’incidenza dell’atto investigativo sulle comunicazioni del membro del Parlamento.

La Corte costituzionale ha precisato, in materia di intercettazioni, che l’autorizzazione preventiva è necessaria quando il parlamentare sia individuato anticipatamente quale destinatario dell’attività di captazione, anche se l’indagine viene eseguita attraverso l’utenza di un terzo. Il criterio decisivo è quindi sostanziale: occorre verificare se l’atto sia realmente diretto ad acquisire le comunicazioni del parlamentare.

Lo stesso criterio deve essere applicato, con gli opportuni adattamenti, alle chat rinvenute sul telefono di un terzo. Se l’autorità procedente si è limitata a sequestrare il dispositivo di Caroccia per una specifica ipotesi di reato e ha scoperto soltanto casualmente la presenza di conversazioni con Delmastro, il problema dell’autorizzazione dovrà essere distinto da quello che si porrebbe qualora la ricerca delle comunicazioni del parlamentare fosse stata già prevista o implicitamente perseguita.

Il rapporto tra le due verifiche


La sequenza giuridica corretta è, pertanto, la seguente:

1. verificare la base legale del sequestro e la competenza dell’autorità procedente;
2. accertare la pertinenza dei dati rispetto al reato ipotizzato;
3. controllare la determinatezza dell’oggetto della ricerca;
4. valutare la necessità e la proporzionalità dell’acquisizione;
5. stabilire se le chat costituiscano corrispondenza ancora attuale;
6. verificare se l’accesso alle comunicazioni del parlamentare fosse previsto, mirato o casuale;
7. applicare, infine, il regime autorizzatorio dell’art. 68 Cost. e della legge n. 140/2003.

L’art. 68 opera, quindi, come garanzia ulteriore, non come sostituto dei presupposti ordinari del sequestro. Anche nei confronti di un cittadino non parlamentare, una richiesta generalizzata, non motivata e priva di limiti verificabili sarebbe esposta a censure per violazione dei principi di pertinenza, necessità, determinatezza e proporzionalità. La presenza di comunicazioni parlamentari aggiunge un filtro costituzionale ulteriore, ma non sana un atto investigativo originariamente privo dei requisiti previsti dalla legge.

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17 aprile 2020

Covid-19 e misure di sostegno per le imprese

Covid-19 e misure di sostegno per le imprese

Premessa e contesto normativo

Trascrivo un corposo estratto da un interessante articolo pubblicato dalla rivista giuridica telematica www.giustiziainsieme.it in materia di finanziamenti garantiti dalla SACE s.p.a. e dal fondo PMI all'interno della più ampia cornice del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23. 
"Come ci si salva dalla crisi economica da pandemia: il rinvio del codice della crisi e altri rimedi" di Paola Filippi (Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in magistratura dal 1992, già giudice fallimentare presso il  Tribunale di Pescara).

Finanziamenti garantiti e aiuti di Stato

6. Lo strumento principis per far fronte  alla crisi di liquidità è comunque il ricorso al finanziamento delle banche e degli istituti abilitati  ed ecco qui il principale settore di intervento del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2020 – integrativo di quello di cui all’art. 56 decreto legge  n. 17 marzo 2020 n. 18 -.
Il decreto legge integra il sistema di aiuti di stato “sdoganato” dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Garanzie e condizioni di accesso

L’aiuto è regolato dalle disposizioni  di cui agli articoli 1 e 13 del decreto legge n. 23/20 e consiste,  in linea con quello introdotto dall’art. 56 decreto legge n. 18/20, nella concessione di garanzia su finanziamenti erogati da istituti di credito ed enti abilitati. Per i finanziamenti alle imprese di grandi e grandissime dimensioni l’ente garante è la società per azioni SACE del gruppo della Cassa depositi e prestiti,  per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 il Fondo centrale di garanzia PMI, per questi ultimi  la garanzia non può superare l’importo di 5 milioni di euro. Il termine ultimo per la concessione della garanzia è quello del 31 dicembre 2020, le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese italiane.

Salvataggio selettivo

6.1.Il salvataggio  selettivo. Il comma dell’art. 1 prevede infatti che sotto il profilo soggettivo  le garanzie siano corrisposte in favore di coloro che provano che  al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 1388/2014  e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultavano esposizioni deteriorate, come definite ai sensi della normativa europea.  L’art. 13 alla lett. g) prevede che siano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria. L’art. 1 alla lett. c)   e l’art. 13 pure alla lett. c) indicano le modalità  per la determinazione dell'importo massimo  del prestito garantibile  in base a percentuali  del fatturato e  costi del personale dell'impresa.

Finanziamenti garantiti con procedure semplificate

6.2.Finanziamenti garantiti con procedure semplificate. Il comma 6 dell’art. 1 prevede una procedura semplificata in favore delle imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.  La procedura  inizia con la presentazione da parte dell’impresa alla banca, o altro ente autorizzato all’erogazione del credito, di domanda di finanziamento, in caso di esito positivo dell’istruttoria il finanziatore trasmette alla SACE S.p.A la richiesta di emissione della garanzia a SACE. e quest'ultima se l’istruttoria ha esito positivo emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e a questo punto il  soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

Considerazioni conclusive

7. Considerazioni conclusive
Senza lockdown il numero delle vittime sarebbe state molto più alto.
Il contenimento del numero dei decessi ben vale una crisi di liquidità del paese, ma tanto la crisi è globale. [...]
Gli aiuti di Stato mettono gli imprenditori in condizione di  ripartire.
Allo stato il salvataggio selettivo, questo il rammarico, abbandona  gli imprenditori già in crisi, e auspichiamo non ponga  le condizioni per il ricorso a mezzi illeciti di finanziamento.
[...]
Da ultimo un richiamo alla tutela penale per dissuadere tentativi di indebita appropriazione degli aiuti  occorre il deterrente della pena,  e pure che la pena  sia salata. [...]
Così è evidente che i reati che abbiano non dissuadono
. 

Sintesi – Finanziamenti garantiti, aiuti di Stato e selezione delle imprese

Quadro normativo: il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, integrativo dell’art. 56 del d.l. 18/2020, introduce un sistema di garanzie pubbliche per sostenere la liquidità delle imprese durante l’emergenza Covid‑19, in conformità al “Quadro temporaneo” della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Garanzie SACE e Fondo PMI: le imprese di grandi dimensioni accedono alla garanzia SACE, mentre quelle fino a 499 dipendenti al Fondo centrale PMI (con limite massimo di 5 milioni). Le garanzie coprono dal 70% al 90% del finanziamento, con durata massima di sei anni.

Requisiti di accesso: sono ammesse solo imprese che, al 31 dicembre 2019, non risultavano “in difficoltà” e che, al 29 febbraio 2020, non presentavano esposizioni deteriorate. È escluso chi ha posizioni classificate come “sofferenze”. Sono invece ammesse imprese in concordato con continuità, con accordi di ristrutturazione o piani attestati, purché non deteriorate al 9 aprile 2020.

Procedure semplificate: per imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi, la garanzia SACE segue un iter accelerato con rilascio di un codice identificativo unico. Per le PMI, il Fondo di garanzia applica la disciplina della legge 662/1996 con semplificazioni in materia di documentazione antimafia.

Selezione del “salvabile”: la crisi impone una valutazione oggettiva della capacità di ripresa delle imprese. Agevolare chi non può superare l’illiquidità rischia di generare perdite a catena e dispersione degli aiuti. La quota non garantita (10–30%) resta a carico dei finanziatori, già esposti verso imprese in crisi pre‑Covid.

Controlli e prevenzione degli abusi: è essenziale evitare che risorse pubbliche finiscano alla criminalità. Meglio un’erogazione ritardata che un’erogazione indebita. Servono protocolli di cooperazione tra organi di vigilanza e archivi informativi condivisi, in particolare della Guardia di Finanza.

Tutela penale: occorre una norma incriminatrice specifica per prevenire l’indebita appropriazione dei finanziamenti garantiti, poiché le fattispecie di cui agli artt. 640‑bis e 316‑ter c.p. non si applicano ai finanziamenti erogati da soggetti privati con garanzia pubblica.

Conclusione: gli aiuti di Stato rappresentano un volano essenziale per la ripartenza economica. La crisi non è effetto del lockdown, ma della pandemia. La selezione delle imprese recuperabili, la trasparenza dei controlli e la tutela penale sono condizioni indispensabili per evitare sprechi, abusi e dispersione delle risorse.

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