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06 agosto 2026

Il caso Delmastro, il codice di rito e la costituzione

Il caso Delmastro, il codice di rito e la costituzione 


il caso Delmastro, a cura dell'Avv. Italo Grillo



Chat conservate sul telefono e garanzie processuali


La questione giuridica relativa alle conversazioni intercorse tra Mauro Caroccia e Andrea Delmastro deve essere affrontata secondo una sequenza logica precisa: prima occorre verificare la legittimità dell’acquisizione probatoria alla luce delle regole generali del codice di procedura penale; soltanto dopo viene in rilievo la speciale garanzia prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. per le comunicazioni dei parlamentari.

Il quadro costituzionale


L’art. 15 Cost. tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ammettendo limitazioni soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge.

L’art. 68, terzo comma, Cost. aggiunge, per i membri del Parlamento, una garanzia ulteriore: senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, non possono essere sottoposti a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in qualsiasi forma, né a sequestro di corrispondenza. La disposizione non costituisce un privilegio personale, ma tutela l’autonomia e la libertà di funzionamento delle Camere rispetto a indebite interferenze di altri poteri. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che ciò che rileva non è la titolarità dell’utenza o del dispositivo, ma la direzione concreta dell’atto investigativo e la sua idoneità a incidere sulle comunicazioni del parlamentare.

La disciplina costituzionale è attuata, in particolare, dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003. L’art. 4 riguarda l’autorizzazione preventiva per gli atti di indagine espressamente indicati dall’art. 68, mentre l’art. 6 disciplina, nei casi previsti, l’autorizzazione all’utilizzazione processuale di comunicazioni acquisite occasionalmente.

Le chat sono corrispondenza


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170/2023, ha adottato una nozione tecnologicamente neutra di corrispondenza, comprendente anche e-mail, SMS e messaggi WhatsApp. La tutela non si esaurisce necessariamente con la ricezione del messaggio, ma può permanere finché la comunicazione conserva un carattere di attualità rispetto all’interesse alla sua riservatezza.

La Corte ha inoltre escluso che la protezione possa dipendere dal fatto che il messaggio sia stato già letto o si trovi memorizzato nel telefono del destinatario. Una simile distinzione consentirebbe di eludere la garanzia costituzionale proprio con riferimento alle forme di comunicazione oggi più diffuse. La sentenza n. 170/2023 ha così riconosciuto che la corrispondenza elettronica conservata su un dispositivo può rientrare nella tutela dell’art. 68, terzo comma, anche quando il dispositivo appartenga a una persona diversa dal parlamentare.

Ne consegue che il sequestro del telefono di Caroccia non può essere considerato irrilevante, ai fini dell’art. 68, per il solo fatto che il dispositivo non appartenga a Delmastro. Se l’attività investigativa comporta l’accesso a comunicazioni dirette o provenienti dal parlamentare, la garanzia deve essere valutata in relazione al contenuto e all’obiettivo concreto dell’atto, non alla proprietà materiale del telefono.

Il sequestro digitale non è illimitato


La qualificazione delle chat come corrispondenza non elimina, però, le regole generali che governano ogni acquisizione probatoria. Il sequestro deve trovare fondamento negli artt. 253 e seguenti c.p.p. e deve essere sorretto da una motivazione effettiva sull’esistenza del corpo del reato o di cose pertinenti al reato.

L’art. 253 c.p.p. richiede che il vincolo riguardi cose determinate e pertinenti all’accertamento dei fatti. L’art. 254 c.p.p. disciplina invece il sequestro della corrispondenza, soprattutto nella sua dimensione dinamica, cioè quando la comunicazione è ancora in corso di spedizione o transito. La corrispondenza elettronica già memorizzata può inoltre assumere, secondo la ricostruzione della Corte costituzionale, la natura di documento informatico acquisibile mediante sequestro, senza che la qualificazione documentale faccia venir meno, nei confronti del parlamentare, la garanzia dell’art. 68.

Da queste disposizioni discendono alcuni requisiti fondamentali:

- necessità, cioè l’idoneità dell’acquisizione a contribuire concretamente all’accertamento del reato;
- pertinenza, cioè il collegamento tra le conversazioni e i fatti oggetto dell’indagine;
- determinatezza, con l’individuazione dell’oggetto, dei soggetti e, quando possibile, del periodo temporale rilevante;
- selettività, evitando l’acquisizione indiscriminata di dati estranei all’ipotesi investigativa;
- proporzionalità, attraverso il bilanciamento tra esigenze probatorie e invasività dell’accesso alla sfera privata.

La disponibilità materiale di un telefono cellulare non attribuisce, dunque, agli inquirenti un potere generale di esplorazione dell’intero archivio digitale. Il sequestro del dispositivo può essere necessario per preservare i dati, ma l’estrazione e l’esame dei contenuti devono rimanere circoscritti alle informazioni effettivamente pertinenti.

Il divieto di fishing expedition


Il principio di pertinenza non può essere interpretato in modo astratto o meramente eventuale. Non è sufficiente affermare che, all’interno di un telefono, potrebbero trovarsi elementi utili: l’autorità giudiziaria deve spiegare quali dati intende ricercare, quale rapporto abbiano con l’ipotesi di reato e perché proprio quel materiale sia necessario.

Un’acquisizione priva di delimitazione soggettiva, oggettiva e temporale rischia di trasformarsi in una *fishing expedition*, ossia in una ricerca generalizzata e indiscriminata di elementi potenzialmente favorevoli all’accusa. Il processo penale non consente di sostituire alla ricerca della prova già individuata, o almeno individuabile, l’esplorazione integrale di un archivio digitale nella speranza che emerga successivamente qualche dato significativo.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il sequestro probatorio non può essere utilizzato come strumento di acquisizione indiscriminata di documenti o dati, ma deve essere sostenuto da una motivazione concreta sulla relazione tra il bene appreso e il reato per cui si procede. La stessa esigenza assume maggiore rilievo quando l’oggetto dell’acquisizione è un dispositivo contenente comunicazioni personali, dati finanziari, rapporti professionali e informazioni appartenenti a una pluralità di soggetti.

La motivazione della richiesta


Applicando questi principi al caso considerato, la richiesta di acquisizione avrebbe dovuto indicare con sufficiente precisione:

- il periodo temporale delle conversazioni rilevanti;
- i temi o i rapporti economici oggetto dell’accertamento;
- il collegamento tra le chat e le ipotesi di riciclaggio o intestazione fittizia;
- le ragioni per cui le conversazioni con Delmastro fossero pertinenti;
- le modalità tecniche di estrazione e selezione dei dati;
- le ragioni per cui non fossero sufficienti strumenti meno invasivi.

La mancata indicazione dell’arco temporale non determina automaticamente, in ogni caso, l’illegittimità dell’atto. Tuttavia, quando il rapporto tra i soggetti e l’ipotesi investigativa è circoscrivibile nel tempo, l’assenza di una delimitazione temporale può costituire un indice significativo del carattere esplorativo della richiesta.

Lo stesso vale per l’omessa valutazione di alternative investigative. La documentazione societaria, contabile, bancaria e finanziaria potrebbe non essere sempre sufficiente, ma l’autorità giudiziaria deve spiegare perché tali strumenti non consentano di raggiungere lo stesso risultato con una minore compressione della riservatezza.

La posizione del parlamentare non indagato


Il fatto che Delmastro non sia indagato non esclude l’applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost. La garanzia parlamentare non dipende dalla qualità di imputato o indagato, ma dall’incidenza dell’atto investigativo sulle comunicazioni del membro del Parlamento.

La Corte costituzionale ha precisato, in materia di intercettazioni, che l’autorizzazione preventiva è necessaria quando il parlamentare sia individuato anticipatamente quale destinatario dell’attività di captazione, anche se l’indagine viene eseguita attraverso l’utenza di un terzo. Il criterio decisivo è quindi sostanziale: occorre verificare se l’atto sia realmente diretto ad acquisire le comunicazioni del parlamentare.

Lo stesso criterio deve essere applicato, con gli opportuni adattamenti, alle chat rinvenute sul telefono di un terzo. Se l’autorità procedente si è limitata a sequestrare il dispositivo di Caroccia per una specifica ipotesi di reato e ha scoperto soltanto casualmente la presenza di conversazioni con Delmastro, il problema dell’autorizzazione dovrà essere distinto da quello che si porrebbe qualora la ricerca delle comunicazioni del parlamentare fosse stata già prevista o implicitamente perseguita.

Il rapporto tra le due verifiche


La sequenza giuridica corretta è, pertanto, la seguente:

1. verificare la base legale del sequestro e la competenza dell’autorità procedente;
2. accertare la pertinenza dei dati rispetto al reato ipotizzato;
3. controllare la determinatezza dell’oggetto della ricerca;
4. valutare la necessità e la proporzionalità dell’acquisizione;
5. stabilire se le chat costituiscano corrispondenza ancora attuale;
6. verificare se l’accesso alle comunicazioni del parlamentare fosse previsto, mirato o casuale;
7. applicare, infine, il regime autorizzatorio dell’art. 68 Cost. e della legge n. 140/2003.

L’art. 68 opera, quindi, come garanzia ulteriore, non come sostituto dei presupposti ordinari del sequestro. Anche nei confronti di un cittadino non parlamentare, una richiesta generalizzata, non motivata e priva di limiti verificabili sarebbe esposta a censure per violazione dei principi di pertinenza, necessità, determinatezza e proporzionalità. La presenza di comunicazioni parlamentari aggiunge un filtro costituzionale ulteriore, ma non sana un atto investigativo originariamente privo dei requisiti previsti dalla legge.

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20 febbraio 2026

⚖ Tenuità del fatto e senso della pena: riflessione sulla Cassazione penale n. 32169/2025

Tenuità del fatto e senso della pena: riflessione sulla Cassazione penale n. 32169/2025

La sentenza n. 32169/2025 della Cassazione penale offre un importante spunto di riflessione sulla tenuità del fatto e sul senso della pena nel diritto penale italiano. Il caso riguardava un abuso edilizio di modesta entità, prontamente rimosso, per il quale la Corte d’Appello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p..

La Suprema Corte ha invece annullato la decisione, ribadendo che la valutazione della tenuità deve essere un giudizio complessivo, considerando sia la gravità del danno che la condotta successiva dell’imputato.

Questa pronuncia riafferma il principio secondo cui il diritto penale deve operare come extrema ratio, garantendo proporzionalità e giustizia umana.


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03 gennaio 2022

Il nuovo rapporto Eurispes e UCPI sul processo penale in Italia

 


La riforma del processo penale, al fine di conseguire una maggiore efficienza del sistema giudiziario, rappresenta uno degli elementi più importanti sui quali il nostro Paese è stato chiamato dall’Unione Europea ad avviare una rigorosa riforma, e ciò non solo allo scopo di fruire dei fondi del PNRR

Il primo traguardo che occorre conseguire è legato alla riduzione della durata dei processi, partendo dall’innovazione dei modelli organizzativi e puntando sull’implementazione delle tecnologie e della digitalizzazione.

Eurispes e Camere Penali hanno deciso, pertanto, di fare il punto della situazione con una nuova Indagine sul Processo Penale in Italia, a distanza di oltre dodici anni dalla prima, proponendosi l’obiettivo di analizzare, attraverso i criteri rigorosi della scienza statistica, che cosa succedesse davvero nelle Aule di giustizia del nostro Paese.

Lo scorso dicembre, pertanto, questo lavoro di monitoraggio dei procedimenti attraverso l’analisi di un campione statistico nazionale e di comparazione dei risultati con quelli già ottenuti nel 2008 è stato presentato nel corso di una interessante conferenza stampa a Roma.

Il Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara ha avuto modo di dichiarare alla stampa: “La ragionevole durata del processo come diritto dell’imputato, ma anche delle vittime, rappresenta un principio costituzionale, purtroppo costantemente violato nel nostro Paese. La lunghezza abnorme dei processi rappresenta un ostacolo per la competitività del Paese, ma anche per il suo livello di civiltà complessiva. Quello della giustizia è un problema di funzionalità generale di un essenziale servizio che va reso ai cittadini. Un sistema di giustizia rispettoso dei princìpi costituzionali deve tenere insieme l’indipendenza della magistratura e del singolo magistrato, l’efficacia della risposta giudiziaria rispetto ai diritti che reclamano tutela, l’efficienza del servizio intesa come rapporto corretto fra risorse e risultati, questioni, purtroppo, ancora irrisolte. Accanto ai nodi storici e non risolti se ne sono sviluppati altri nuovi e più complessi, che mettono in discussione l’equilibrio dell’organizzazione stessa dello Stato e la giustizia è diventata terreno di confronto e di scontro tra i diversi schieramenti politici e tra i poteri dello Stato.”.

Il Presidente dell’Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza ha, inoltre, precisato: “A distanza di dodici anni dalla prima ricerca UCPI-Eurispes, trovano conferma il metodo ed il merito già affermati allora. Non è serio affrontare i temi del processo per slogan o per pregiudizi ideologici. Bisogna che parlino i dati statistici. Questa ricerca fotografa, come nessun’altra, le vere cause della durata irragionevole dei processi penali in Italia; che non risiedono nelle regole di garanzia del giusto processo e del diritto di difesa, ma in gravissime carenze strutturali della macchina amministrativa. Intervenire sui diritti dei cittadini imputati per ridurre i tempi processuali è dunque illusorio, oltre che pretestuoso. Questa ricerca smaschera chi da sempre vuole cogliere il pretesto dei tempi lunghi del processo penale per riscriverne le regole fuori dal quadro costituzionale definito dall’art. 111 della Costituzione.”.




Entrando nel merito, occorre evidenziare che l’indagine ha osservato 32 Tribunali distribuiti in modo omogeneo sul territorio nazionale ed ha monitorato 13.755 processi.

Riporto nel prosieguo alcuni dati tra i più significativi.

Prendendo in esame le ragioni di rinvio ad altra udienza, più frequenti sono il fatto che si trattava di un’udienza di sola ammissione prove (16,4%), la prosecuzione dell’istruttoria (allorché l’attività istruttoria fissata per quella udienza si è regolarmente svolta e completata) (16,1%), la discussione (10,7%), l’assenza dei testi citati dal PM (8,3%), l’omessa o irregolare notifica all’imputato (6,2%), la richiesta di messa alla prova (4,3%), l’assenza del Giudice titolare (3,3%).

Le condanne incidono per il 40,4% delle sentenze; percentuale nettamente più bassa di quella rilevata nel 2008 (60,6%). Al contrario, risulta molto più elevata la quota relativa all’estinzione del reato: 24,5%, a fronte del 14,9% del 2008.

Aggravata la situazione anche per ciò che concerne i tempi di rinvio ad altra udienza che risultano ulteriormente aumentati rispetto al 2008: da 139 nel 2008 a 154 giorni per i procedimenti in Aula monocratica e da 117 a 129 giorni per quelli davanti al Tribunale collegiale.

Di converso, sempre più breve è la durata delle udienze: solo 14 minuti in Aula monocratica (18 nel 2008), 39 minuti davanti al Tribunale collegiale (52 nel 2008).

Dai dati affiora, insomma, che accanto a ovvie cause fisiologiche, sull’elevatissimo numero dei rinvii pesano anche motivi patologici, quali l’omessa/irregolare notifica all’imputato e l’assenza del Giudice titolare, assenza che, peraltro, determina il rinvio in blocco di tutti i procedimenti già fissati per quell’udienza.

In conclusione: l’indagine conferma, sul piano nazionale, l’inconcludenza della larga parte dei procedimenti penali in quanto le condanne, come visto, incidono per il 40% circa dei processi; il 65/70% delle prescrizioni totali, inoltre, matura già prima del dibattimento e più precisamente proprio nel corso della fase delle indagini preliminari, fase nella quale gli avvocati hanno poco o nessuno spazio di manovra.

Sotto diverso angolo visuale, allora, si può aggiungere che le vere ragioni delle lungaggini del processo penale non sono costituite né dalle regole del giusto processo (che alcuni vorrebbero irragionevolmente comprimere) e neppure dagli avvocati che hanno il compito di assicurarne il rispetto.

Si può concordare, allora, con il Presidente Caiazza allorché afferma: “Quando in un dibattito politico fortemente connotato da pregiudiziali ideologiche fa irruzione la realtà raccontata da rigorose evidenze statistiche, occorre che i protagonisti di quel dibattito (e soprattutto delle scelte legislative che si andranno ad adottare) facciano i conti con essa.”.


29 dicembre 2021

Presunzione di innocenza: da Beccaria al D.Lgs. 188/2021

 


Nel lontano 1764 Cesare Beccaria, nell’opera “Dei delitti e delle pene”, già affermava che “un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violato i patti coi quali le fu accordata.”.

Questo principio accolto anche nella nostra Costituzione repubblicana è stato tra i più bistrattati e vilipesi da almeno trenta anni a questa parte, quanto meno, quindi, a partire da quel fenomeno mediatico giudiziario che fu Tangentopoli.

Dopo decenni di tale malcostume, cavalcato anche da buona parte del ceto politico meno avveduto e più populista, e i tanti casi di cattiva cronaca giudiziaria che spesso hanno causato tragedie umane e familiari, dovrebbe imporsi una particolare cautela e attenzione al principio di presunzione di innocenza e una feroce critica all’opposto fenomeno della gogna mediatica.

Scorrendo la Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali, presentata alla stampa nei mesi scorsi, emerge, invece, che gogna mediatica, presunzione di innocenza, diritto alla privacy per le categorie più vulnerabili, diritto all’oblio sono proprio tra i temi più importanti affrontati e sanzionati in materia di dati personali.

Proprio il Presidente Stanzione, nel corso della presentazione alla stampa del documento, aveva avuto modo di rimarcare: “Rispetto alla dignità delle persone soggette a misure coercitive il Garante ha riscontrato, anche quest’anno, diverse violazioni da parte dei media, tanto più gravi in quanto riguardano la persona – qualunque reato abbia commesso – in un momento di tale vulnerabilità.”.

Stanzione ha, poi, aggiunto: “Mai come in relazione a questi aspetti il giornalismo deve assolvere al suo alto dovere di informazione nel rispetto del canone di essenzialità, senza cedere alla tentazione della spettacolarizzazione e del sensazionalismo che rischia di far degenerare la pietra angolare delle democrazie (la libertà d’informazione, appunto), in gogna mediatica. Lo ha ben ricordato il Presidente della Corte costituzionale, con riferimento alla più ampia esigenza di rispetto, nell’ambito della cronaca giudiziaria, della presunzione d’innocenza in favore degli indagati.”.

Questo per quanto attiene il giornalismo

Per quanto concerne, invece, le autorità pubbliche che si trovano a confrontarsi con il principio di presunzione di innocenza, vale la pena segnalare che il 14 dicembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 8 novembre 2021, n°188 che introduce “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.

L’art. 2 della citata norma introduce il “divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”. In caso di violazione di tale divieto, la norma prevede il diritto di rettifica in capo all’interessato, ferme restando le sanzioni penali e disciplinari e il risarcimento del danno.

L’art. 3 prevede le modalità di diffusione al pubblico delle informazioni concernenti i procedimenti penali, diffusione che deve avvenire “esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa”. Identiche modalità di comunicazione delle notizie rilevanti sono previste nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del Procuratore.

Poi, la norma prescrive le condizioni per la diffusione delle notizie, che è permessa solo “quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico” e “in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”.

L’art. 4, soprattutto, inserisce nel codice di procedura penale l’art. 115 bis, rubricato “Garanzia della presunzione di innocenza”. La norma prescrive per l’autorità giudiziaria un duplice obbligo nella redazione dei provvedimenti in materia penale: “nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato” l’obbligo di non indicare l’indagato o l’imputato “come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”, “nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza” l’obbligo di limitare “i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento”.

Come evidenzia Gian Marco Baccari, Professore Associato di Diritto processuale penale all’Università di Siena, su “Il quotidiano giuridico” del 30 novembre 2021, “il testo definitivo del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 … è, comunque, un atto normativo importante per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, si impone una migliore professionalità e un nuovo “costume” giudiziario maggiormente orientato al rispetto di quelle garanzie fondamentali consacrate nella “presunzione di innocenza” dell’imputato (artt. 6, comma 2 CEDU e 27, comma 2 Cost.). Inoltre, si tratta di una presa di posizione culturale netta, sulla connotazione chiaramente negativa di certe espressioni di giustizialismo propagandate da coloro che, sui media, “cavalcano” procedimenti penali ancora pendenti.”.

Siamo sicuramente molto lontani da una normativa che salvaguardi completamente la dignità umana dell’indagato, ma alcuni passi sono stati sicuramente fatti.

Resta il problema culturale e politico, difficile da scalfire solo con le leggi e le tutele apprestate dal diritto ma è certamente l’inizio di un percorso, faticoso ma necessario.


02 aprile 2021

Sui tabulati telefonici è necessario un provvedimento del Giudice


 

La Grande Camera della Corte di Giustizia U.E. lo scorso 2 marzo ha ravvisato che le norme estoni, peraltro simili a quelle in vigore in Italia, che consentono una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico telefonico/informatico e dei dati relativi all’ubicazione, riservando al Pubblico Ministero il potere di acquisizione contrastano con il diritto dell’Unione Europea.

La Grande Camera, sulla scorta di numerosi precedenti giurisprudenziali, conferma, pertanto, alcuni principi di diritto a tutela della riservatezza, della protezione dei dati di carattere personale, della libertà di espressione e d’informazione, nonché del principio di proporzionalità delle limitazioni a tali diritti e libertà.

Più nel dettaglio, la Grande Camera della Corte di Giustizia U.E. “ha precisato che l’art. 15, § 1, della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.7.2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche), letta alla luce degli artt. 7 (tutela della riservatezza), 8 (protezione dei dati di carattere personale) e 11 (libertà di espressione e d’informazione) nonché dell’art. 52, § 1 (principio di proporzionalità delle limitazioni ai diritti e alle libertà), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico telefonico/informatico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.” (cfr. Leonardo Filippi - Professore Emerito di Diritto Processuale Penale, Università di Cagliari in “La Grande Camera della Corte di giustizia U.E. boccia la disciplina italiana sui tabulati” su penaledp.it dell’8 marzo scorso).

In breve, la normativa europea vieta una normativa nazionale che renda il Pubblico Ministero competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale, dato che il compito del Pubblico Ministero è quello di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento.

Sulla scorta di questi princìpi di diritto, il Governo questa settimana ha accolto l’Ordine del giorno presentato alla Camera dal deputato di Azione, Enrico Costa, e sottoscritto da Lucia Annibali (Italia Viva) e Riccardo Magi (+Europa) che chiede che l’accesso ai tabulati telefonici da parte dei Pubblici Ministeri sia “subordinato all’autorizzazione del giudice”, ossia: l’accesso deve essere sottoposto al controllo di un’autorità terza, fatta eccezione che per “procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”. 

L’esecutivo si impegna così ad introdurre questa norma, probabilmente nell’ambito della riforma del processo penale.

“Il tabulato telefonico ‘traccia’ la vita delle persone, svela la posizione nello spazio e nel tempo di una persona e la sua cerchia di relazioni. Secondo l’odg di Azione il pm può ottenerli solo se autorizzato dal Giudice”, ha twittato Costa dopo l’approvazione del ordine del giorno da parte del Governo. 

In una intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, Costa ha, inoltre, avuto modo di dichiarare: “L’Italia non può ignorare la decisione lapidaria della Corte del Lussemburgo sui tabulati telefonici. Per la delicatezza dello strumento non può essere solo il pm, la pubblica accusa, a chiedere e ottenere quegli elenchi, ma è necessario il via libera di un giudice terzo, il giudice per le indagini preliminari”, precisando, inoltre, che per i casi urgenti “varrà la stessa regola delle intercettazioni”, cioè una “convalida successiva” da parte del giudice.

Del resto, in virtù del principio di proporzionalità, i giudici di Lussemburgo hanno riaffermato la tesi che “soltanto gli obiettivi della lotta contro le forme gravi di criminalità o della prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica sono atti a giustificare l’accesso delle autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o all’ubicazione, i quali sono suscettibili di fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali utilizzate da quest’ultimo e tali da permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata delle persone interessate”.

Come evidenziato da autorevole dottrina, le sentenze della Corte di Giustizia U.E. non sono immediatamente operanti nell’ordinamento interno; Tuttavia, esse rappresentano un autorevole invito al Legislatore dei singoli Stati ad adeguarsi al diritto dell’Unione e perciò la necessità di introdurre finalmente una duplice riserva (di legge e di giurisdizione), prevedendo, con “regole chiare e precise”, le “garanzie minime”, cioè “i casi e i modi” per l’accesso ai dati.

Dopo l’approvazione alla Camera dell’emendamento che introduce e recepisce la direttiva UE sulla presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo, l’approvazione dell’ordine del giorno sui tabulati rappresenta un nuovo, importante segnale che un vento di garantismo ed europeismo spira finalmente anche in Italia.


19 dicembre 2020

Covid-19: falsità in autocertificazione e processo alle intenzioni

 



Con sentenza del 16 novembre 2020, il GIP del Tribunale di Milano, dott. Roberto Crepaldi, si è pronunciato sulla falsità in autocertificazione e divieti di spostamento causa Covid-19 in relazione alle attestazioni circa le proprie intenzioni di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una determinata attività.

Questi i fatti: all’imputato è stata contestata la fattispecie di cui all’art. 76 DPR 445/2000 in relazione all’art. 483 c.p. in quanto, in sede di autodichiarazione consegnata ai Carabinieri nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento COVID-19, aveva riferito che si stava recando presso un collega per ritirare dei pezzi di ricambio, circostanza, poi, rivelatasi non vera a seguito delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria.

Queste le norme: 1) “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.” Prevista dall’art. 483 c.p. rubricato “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” e 2) Art. 76 DPR 445/2000 (Norme penali) “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”.

Questa la decisione: nella sentenza si legge che sebbene “non vi siano dubbi circa il fatto che l’intenzione dichiarata dall’imputato nel modulo di autocertificazione non abbia trovato riscontro nei successivi accertamenti della Polizia giudiziaria va, tuttavia, escluso che tale falsità integri gli estremi del delitto di cui all’imputazione, in quanto l’art. 483 c.p. incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale <<fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità>>”.

Il GIP milanese fa proprio l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale “sono estranei all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardino <<fatti>> di cui può essere attestata la verità hic et nunc ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi” e, pertanto, osserva come tale argomentazione possa attagliarsi anche al caso di specie:

1) in relazione al dato testuale, “giacché la nozione di “fatto” non può che essere riferita a qualcosa che già è accaduto ed è perciò, già in quel preciso istante, suscettibile di un accertamento, a differenza della intenzione, la cui corrispondenza con la realtà è verificabile solo ex post”;

2) in ordine al profilo teleologico, “giacché la norma è finalizzata ad incriminare la dichiarazione falsa del privato al pubblico ufficiale in relazione alla sua attitudine probatoria, attitudine che evidentemente non può essere riferita ad un evento non ancora accaduto”;

3) in un’ottica sistematica, “dalla stessa normativa in tema di autocertificazioni, all’interno della quale i <<fatti>> sono indicati, quale oggetto di possibile dichiarazione probante del privato, insieme agli stati e alle qualità personali, vale a dire a caratteristiche del soggetto già presenti al momento della dichiarazione”.

Ne consegue, prosegue il giudice meneghino nella pronuncia in commento, che “mentre l’affermazione nel modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de quo, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei <<fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità>>”.

La sentenza, infine, richiamata anche la dottrina prevalente, precisa: “il nostro ordinamento non incrimina qualunque dichiarazione falsa resa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio ma costruisce i reati di falso secondo una sistematica casistica: ne consegue che il rilievo della falsa dichiarazione è legato all’individuazione di una specifica norma che dia rilevanza al contesto e alla singola dichiarazione”; ne risulta, “per le ragioni appena espresse, che la dichiarazione di una mera intenzione nell’ambito di un modulo di autocertificazione non può rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 483 c.p., limitato ai soli <<fatti>> già occorsi”.

Insomma: per una volta, almeno, è vero il detto che non si fanno processi alle intenzioni!


18 luglio 2020

Gratteri: dalle (tante) parole ai fatti

Gli organi di stampa nazionali, tra cui l'ANSA, oggi ci informano che la Corte di Cassazione ha dichiarato l'annullamento senza rinvio dei reati per i quali era stato arrestato il Colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, ex comandante del Reparto operativo di Catanzaro, disponendone l'immediata liberazione. 
Il Colonnello Naselli era stato arrestato nel dicembre scorso nell'ambito dell'operazione 'Rinascita Scott', con l'accusa di violazione di segreto d'ufficio e a causa dei suoi rapporti con l’avvocato Giancarlo Pittelli, uno dei principali indagati dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia.
La decisione di annullamento senza rinvio, anche in assenza di deposito della motivazione, è indicativa della insussistenza giuridica dei fatti contestati al Naselli dice il suo difensore che aggiunge: "E' molto triste la presa d'atto che, per avere ragione sulla illegittima privazione della libertà di un uomo, si sia dovuto ricorrere alla Corte di Cassazione".

Il giorno prima, sempre la Cassazione aveva annullato senza rinvio anche l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti dell’ex Sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, turbativa d’asta e abuso d’ufficio.

Ma le scarcerazioni non fanno notizia quanto gli arresti, né in genere la voce dei difensori ha lo stesso peso delle dichiarazioni dei pubblici ministeri.

Quando nel dicembre 2019 venivano eseguiti 334 arresti nell'ambito dell'operazione 'Rinascita Scott', il PM Gratteri in conferenza stampa aveva avuto l'occasione di esternare: "è la più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo. Abbiamo disarticolato completamente le cosche della provincia di Vibo ma ha interessato tutte le regioni d'Italia, dalle Alpi alla Sicilia".
Alle parole, che ebbero grande risonanza mediatica, seguirono i fatti...

E il Tribunale del Riesame scarcerò subito oltre 50 persone...
In totale le scarcerazioni disposte dalla Cassazione sono ad oggi circa 20...

Infine, bisogna pure evidenziare che la Procura di Catanzaro ha, in generale, la mano pesante con la custodia cautelare tanto da avere il più alto numero di indennizzi per ingiusta detenzione. 
La giustizia, anche quella antimafia, si vede alla fine, con le sentenze passate in giudicato, e non con i proclami mediatici.
In Italia non ci si siamo abituati!
In un Paese di giustizialisti ci bastano i teoremi dell'Accusa!

17 aprile 2020

Covid-19, privacy e processo penale


L'emergenza pandemica ci pone costantemente di fronte ad un bivio giuridico in ordine a quali diritti privilegiare e quali diritti comprimere.
Molte volte è un falso problema.
In materia di processo penale occorre tenere sempre la barra dritta.
Alcuni diritti non possono essere né barattati né compressi.
I penalisti italiani, in questi tempi emergenziali, stanno combattendo, tra le altre, una difficile battaglia per la salvaguardia dell'integrità del processo penale, battaglia tanto più dura perché svolta al cospetto di un Ministro della Giustizia, spesso sordo innanzi al "grido di dolore" dell'Avvocatura, e innanzi ad una opinione pubblica indifferente se non contraria ai princípi del giusto processo e della privacy.
Fortunatamente, l’iniziativa dell’Unione Camere Penali Italiane di investire il Garante per la protezione dei dati personali -in merito alle complesse problematiche connesse all’ipotizzata introduzione di norme che consentano la celebrazione del processo penale da remoto- ha prodotto con immediatezza gli effetti sperati.


La Giunta dell’Unione, infatti, "rileva con grande soddisfazione come le pressanti richieste di chiarimento, formulate dal Garante al Ministro, ricalchino esattamente le obiezioni tecniche e giuridiche sollevate dai penalisti italiani. Ancor più significativa è la doglianza del Garante di non essere stato preventivamente interpellato in ordine ad una prospettiva di riforma legislativa di così clamoroso impatto sulle problematiche proprie della competenza di quella autorità indipendente.".
"L’Unione plaude alla immediata iniziativa del Garante, esprimendo la certezza che nessuna norma possa essere approvata in tale materia senza la preventiva definizione delle questioni ora formalmente poste al Ministro della Giustizia.".


Questo il testo della lettera, datata 16 aprile, del Garante al Ministro Bonafede:
"Questa Autorità ha ricevuto, da parte dell’Unione Camere Penali, alcuni quesiti in ordine alle procedure adottate, da codesto Ministero, ai fini della celebrazione da remoto delle udienze penali, sulla base di quanto disposto dai decreti-legge nn. 11 e 18 del 2020.

In particolare, la nota in questione si interroga sulle caratteristiche delle piattaforme indicate dalla DGSIA ai predetti fini, nonché sull’opportunità della scelta di un fornitore del servizio in questione stabilito negli Usa e, come tale, soggetto tra l’altro all’applicazione delle norme del Cloud Act (che come noto attribuisce alle autorità statunitensi di contrasto un ampio potere acquisitivo di dati e informazioni). Il quesito in parola rappresenta anche l’esigenza di verificare la conformità, rispetto alla disciplina del d.lgs. n. 51 del 2018, dei trattamenti di dati personali realizzati mediante gli applicativi indicati, alla luce dei termini del servizio concordati tra Microsoft Corporation e il Suo Dicastero.

Ancora, i richiedenti si interrogano sulla tipologia di dati eventualmente memorizzati da Microsoft Corporation per finalità proprie, del servizio o commerciali; sui soggetti legittimati all’accesso ai metadati delle sessioni e, in particolare, sull’eventualità che Microsoft Corporation o un amministratore di sistema possa desumere, dai metadati nella sua disponibilità, alcuni dati “giudiziari” particolarmente delicati quali, ad esempio, la condizione di soggetto sottoposto alle indagini o di imputato, magari in vinculis.

Si tratta di temi sicuramente rilevantissimi e degni, pur nella condizione emergenziale che stiamo vivendo, della massima attenzione, al fine di coniugare esigenze di giustizia, tutela della salute e protezione dati.

Questa Autorità non è stata investita di alcuna richiesta di parere sulle norme emanate in merito, con decretazione d’urgenza, né sulle determinazioni della DGSIA in ordine alla scelta della piattaforma e dell’applicativo da indicare, ai fini della celebrazione da remoto del processo penale. I tempi contratti nei quali tali opzioni sono maturate hanno, verosimilmente, indotto ad omettere un passaggio – ritengo di evidenziare – tutt’altro che formale e che ha, invece, consentito sinora di realizzare un confronto sempre utile al fine di massimizzare la tutela dei vari beni giuridici in gioco, tra i quali appunto anche il diritto alla protezione dei dati personali.

Il d.lgs. n. 51 del 2018, infatti, nel disporre la piena applicabilità della disciplina di protezione dati, anche ai trattamenti di dati svolti nell’esercizio della funzione giurisdizionale – pur con tutte le modulazioni ivi previste (anche rispetto ai poteri del Garante, ex art. 37, comma 6) – ha sancito un principio rilevantissimo sul piano delle garanzie e dell’effettività dei diritti individuali. È bene che questo spirito riformatore e le potenzialità proprie di questa scelta legislativa non siano frustrati nella prassi della gestione ordinaria e che, pur in un contesto difficile quale quello che viviamo, non venga meno quella leale cooperazione istituzionale rivelatasi, senza eccezioni, estremamente proficua per tutti gli interessi giuridici in gioco.

Con questo spirito, Le chiedo pertanto ogni elemento ritenuto utile alla migliore comprensione delle caratteristiche dei trattamenti effettuati nel contesto della celebrazione, a distanza, del processo penale, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali attribuite a questa Autorità.

RingraziandoLa sin da ora per l’attenzione che vorrà riservare a questa nota, Le porgo i miei più cordiali saluti.".