17 aprile 2020

Covid-19 e misure di sostegno per le imprese

Covid-19 e misure di sostegno per le imprese

Premessa e contesto normativo

Trascrivo un corposo estratto da un interessante articolo pubblicato dalla rivista giuridica telematica www.giustiziainsieme.it in materia di finanziamenti garantiti dalla SACE s.p.a. e dal fondo PMI all'interno della più ampia cornice del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23. 
"Come ci si salva dalla crisi economica da pandemia: il rinvio del codice della crisi e altri rimedi" di Paola Filippi (Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in magistratura dal 1992, già giudice fallimentare presso il  Tribunale di Pescara).

Finanziamenti garantiti e aiuti di Stato

6. Lo strumento principis per far fronte  alla crisi di liquidità è comunque il ricorso al finanziamento delle banche e degli istituti abilitati  ed ecco qui il principale settore di intervento del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2020 – integrativo di quello di cui all’art. 56 decreto legge  n. 17 marzo 2020 n. 18 -.
Il decreto legge integra il sistema di aiuti di stato “sdoganato” dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Garanzie e condizioni di accesso

L’aiuto è regolato dalle disposizioni  di cui agli articoli 1 e 13 del decreto legge n. 23/20 e consiste,  in linea con quello introdotto dall’art. 56 decreto legge n. 18/20, nella concessione di garanzia su finanziamenti erogati da istituti di credito ed enti abilitati. Per i finanziamenti alle imprese di grandi e grandissime dimensioni l’ente garante è la società per azioni SACE del gruppo della Cassa depositi e prestiti,  per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 il Fondo centrale di garanzia PMI, per questi ultimi  la garanzia non può superare l’importo di 5 milioni di euro. Il termine ultimo per la concessione della garanzia è quello del 31 dicembre 2020, le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese italiane.

Salvataggio selettivo

6.1.Il salvataggio  selettivo. Il comma dell’art. 1 prevede infatti che sotto il profilo soggettivo  le garanzie siano corrisposte in favore di coloro che provano che  al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 1388/2014  e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultavano esposizioni deteriorate, come definite ai sensi della normativa europea.  L’art. 13 alla lett. g) prevede che siano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria. L’art. 1 alla lett. c)   e l’art. 13 pure alla lett. c) indicano le modalità  per la determinazione dell'importo massimo  del prestito garantibile  in base a percentuali  del fatturato e  costi del personale dell'impresa.

Finanziamenti garantiti con procedure semplificate

6.2.Finanziamenti garantiti con procedure semplificate. Il comma 6 dell’art. 1 prevede una procedura semplificata in favore delle imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.  La procedura  inizia con la presentazione da parte dell’impresa alla banca, o altro ente autorizzato all’erogazione del credito, di domanda di finanziamento, in caso di esito positivo dell’istruttoria il finanziatore trasmette alla SACE S.p.A la richiesta di emissione della garanzia a SACE. e quest'ultima se l’istruttoria ha esito positivo emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e a questo punto il  soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

Considerazioni conclusive

7. Considerazioni conclusive
Senza lockdown il numero delle vittime sarebbe state molto più alto.
Il contenimento del numero dei decessi ben vale una crisi di liquidità del paese, ma tanto la crisi è globale. [...]
Gli aiuti di Stato mettono gli imprenditori in condizione di  ripartire.
Allo stato il salvataggio selettivo, questo il rammarico, abbandona  gli imprenditori già in crisi, e auspichiamo non ponga  le condizioni per il ricorso a mezzi illeciti di finanziamento.
[...]
Da ultimo un richiamo alla tutela penale per dissuadere tentativi di indebita appropriazione degli aiuti  occorre il deterrente della pena,  e pure che la pena  sia salata. [...]
Così è evidente che i reati che abbiano non dissuadono

Sintesi – Finanziamenti garantiti, aiuti di Stato e selezione delle imprese

Quadro normativo: il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, integrativo dell’art. 56 del d.l. 18/2020, introduce un sistema di garanzie pubbliche per sostenere la liquidità delle imprese durante l’emergenza Covid‑19, in conformità al “Quadro temporaneo” della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Garanzie SACE e Fondo PMI: le imprese di grandi dimensioni accedono alla garanzia SACE, mentre quelle fino a 499 dipendenti al Fondo centrale PMI (con limite massimo di 5 milioni). Le garanzie coprono dal 70% al 90% del finanziamento, con durata massima di sei anni.

Requisiti di accesso: sono ammesse solo imprese che, al 31 dicembre 2019, non risultavano “in difficoltà” e che, al 29 febbraio 2020, non presentavano esposizioni deteriorate. È escluso chi ha posizioni classificate come “sofferenze”. Sono invece ammesse imprese in concordato con continuità, con accordi di ristrutturazione o piani attestati, purché non deteriorate al 9 aprile 2020.

Procedure semplificate: per imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi, la garanzia SACE segue un iter accelerato con rilascio di un codice identificativo unico. Per le PMI, il Fondo di garanzia applica la disciplina della legge 662/1996 con semplificazioni in materia di documentazione antimafia.

Selezione del “salvabile”: la crisi impone una valutazione oggettiva della capacità di ripresa delle imprese. Agevolare chi non può superare l’illiquidità rischia di generare perdite a catena e dispersione degli aiuti. La quota non garantita (10–30%) resta a carico dei finanziatori, già esposti verso imprese in crisi pre‑Covid.

Controlli e prevenzione degli abusi: è essenziale evitare che risorse pubbliche finiscano alla criminalità. Meglio un’erogazione ritardata che un’erogazione indebita. Servono protocolli di cooperazione tra organi di vigilanza e archivi informativi condivisi, in particolare della Guardia di Finanza.

Tutela penale: occorre una norma incriminatrice specifica per prevenire l’indebita appropriazione dei finanziamenti garantiti, poiché le fattispecie di cui agli artt. 640‑bis e 316‑ter c.p. non si applicano ai finanziamenti erogati da soggetti privati con garanzia pubblica.

Conclusione: gli aiuti di Stato rappresentano un volano essenziale per la ripartenza economica. La crisi non è effetto del lockdown, ma della pandemia. La selezione delle imprese recuperabili, la trasparenza dei controlli e la tutela penale sono condizioni indispensabili per evitare sprechi, abusi e dispersione delle risorse.

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