Trascrivo un corposo estratto da un interessante articolo pubblicato dalla rivista giuridica telematica www.giustiziainsieme.it in materia di finanziamenti garantiti dalla SACE s.p.a. e dal fondo PMI all'interno della più ampia cornice del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.
"Come ci si salva dalla crisi economica da pandemia: il rinvio del codice della crisi e altri rimedi" di Paola Filippi (Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in magistratura dal 1992, già giudice fallimentare presso il Tribunale di Pescara).
6. Lo strumento principis per far fronte alla crisi di liquidità è comunque il ricorso al finanziamento delle banche e degli istituti abilitati ed ecco qui il principale settore di intervento del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2020 – integrativo di quello di cui all’art. 56 decreto legge n. 17 marzo 2020 n. 18 -.
Il decreto legge integra il sistema di aiuti di stato “sdoganato” dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”
L’aiuto è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 13 del decreto legge n. 23/20 e consiste, in linea con quello introdotto dall’art. 56 decreto legge n. 18/20, nella concessione di garanzia su finanziamenti erogati da istituti di credito ed enti abilitati. Per i finanziamenti alle imprese di grandi e grandissime dimensioni l’ente garante è la società per azioni SACE del gruppo della Cassa depositi e prestiti, per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 il Fondo centrale di garanzia PMI, per questi ultimi la garanzia non può superare l’importo di 5 milioni di euro. Il termine ultimo per la concessione della garanzia è quello del 31 dicembre 2020, le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese italiane.
I finanziamenti non possono superare i sei anni.
6.1.Il salvataggio selettivo. Il comma dell’art. 1 prevede infatti che sotto il profilo soggettivo le garanzie siano corrisposte in favore di coloro che provano che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 1388/2014 e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultavano esposizioni deteriorate, come definite ai sensi della normativa europea. L’art. 13 alla lett. g) prevede che siano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria. L’art. 1 alla lett. c) e l’art. 13 pure alla lett. c) indicano le modalità per la determinazione dell'importo massimo del prestito garantibile in base a percentuali del fatturato e costi del personale dell'impresa.
Ai sensi dell’art. 13 lett. g) la garanzia può essere però concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui ex art. 186 bis l.fall, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell' art. 182 bis l. fall. o hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 l. fall., purché, al 9 aprile, le loro esposizioni non siano da classificare come deteriorate.
Non è garantita nella sua interezza la somma finanziata bensì -a seconda della dimensioni- essa è garantita sino al 90, all’80 o al 70 per cento.
L’art. 1, con riferimento ai finanziamenti garantiti dalla SACE S.p.a., condiziona la concessione della garanzia all’assunzione dell’impegno da parte del beneficiario di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 nonché di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il finanziamento coperto dalla garanzia inoltre deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
6.2.Finanziamenti garantiti con procedure semplificate. Il comma 6 dell’art. 1 prevede una procedura semplificata in favore delle imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. La procedura inizia con la presentazione da parte dell’impresa alla banca, o altro ente autorizzato all’erogazione del credito, di domanda di finanziamento, in caso di esito positivo dell’istruttoria il finanziatore trasmette alla SACE S.p.A la richiesta di emissione della garanzia a SACE. e quest'ultima se l’istruttoria ha esito positivo emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e a questo punto il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. Il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato a decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., nel caso si tratti di impresa con più di 5000 dipendenti l’autorizzazione è emessa in base a elementi quali il contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
L’art. 13 , al 5° comma prevede che per le piccole e medie imprese che accedono al Fondo di garanzia si applichi la disciplina di cui alla legge n. 662 /96 con la semplificazione che qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'art. 96 d.lgs n. 159/11, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 d.lgs. n. 159/2011 e art. 9 d.lgs. n. 123/98, mantenendo l'efficacia della garanzia.
7. Considerazioni conclusive
Senza lockdown il numero delle vittime sarebbe state molto più alto.
Il contenimento del numero dei decessi ben vale una crisi di liquidità del paese, ma tanto la crisi è globale. Il Salento non vende il vino perché i ristoranti di New York sono chiusi. I paesi che prima supereranno l’epidemia prima supereranno la crisi mondiale. Bene è stato rimanere a casa e rimanerci ancora per non offrire le nostre gambe al virus. La vita umana ben vale la crisi di liquidità e solo alla morte non c’è riparo. Infine dopo le frasi che vi ho rassegnato e avete avuto la pazienza di leggere, tanto d’effetto e popolari quanto vere, mi sia permessa un’ultima considerazione, a mio parere difficilmente confutabile in termini di nesso di causalità, ovvero che la crisi economica non è l’effetto collaterale del lockdown ma è l’effetto diretto della pandemia.
Gli interventi del governo che si sono sommariamente illustrarti costituiscono utile stimolo e sollecitazione alla ripartenza e, al tempo stesso, strumenti adeguati per sottrarre l’economia dagli oscuri pericoli di una crisi, come il virus, dai contorni sconosciuti che ci evoca film cataclismatici dei quali non avremmo mai voluto essere protagonisti.
Gli aiuti di Stato mettono gli imprenditori in condizione di ripartire.
Allo stato il salvataggio selettivo, questo il rammarico, abbandona gli imprenditori già in crisi, e auspichiamo non ponga le condizioni per il ricorso a mezzi illeciti di finanziamento.
Le dimensioni della crisi impongono, però, la selezione delle imprese recuperabili, il salvataggio deve essere valutato non tanto in termini di meritevolezza del beneficiario quanto in termini di oggettiva capacità di ripresa. Agevolare il finanziamento in favore di chi non è in grado di superare la fase di illiquidità può determinare danni a catena e lo “spreco” dell’aiuto.
E’ l’importo dell’ammontare complessivo del finanziamento garantibile che impone la selezione del salvabile.
Deve poi osservarsi che la garanzia non copre l’intero ammontare dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, il 10%, il 20% o il 30% rimane a carico dei finanziatori, ciò determina il rischio di ulteriori perdite (va considerato che gli istituti di credito già rischiano di perdere definitivamente i finanziamenti erogati alle imprese in crisi ante Covid19).
L’altra faccia della medaglia è che non ci si può permettere di lasciare alla criminalità nemmeno un centesimo di quanto è destinato al superamento della crisi di liquidità e dunque che è meglio un’erogazione ritardata per la necessità di controlli piuttosto che l’erogazione ad un soggetto che distrae l’aiuto allo scopo. In quest’ ottica è fondamentale l’elaborazione di protocolli di cooperazione tra gli organi di vigilanza, compresa la predisposizioni di archivi da parte della Guardia di Finanza con tutte le informazioni utili da mettere a disposizioni delle banche, tanto a evitare la dispersione degli aiuti.
Da ultimo un richiamo alla tutela penale per dissuadere tentativi di indebita appropriazione degli aiuti occorre il deterrente della pena, e pure che la pena sia salata. E’ quanto mai opportuna l’introduzione di una disposizione incriminatrice ad hoc atta a prevenire condotte dolose dirette all’indebita appropriazione dei finanziamenti.
Per sgombrare il campo dalla tentazione di utilizzare fattispecie penali quali quelle di cui all’art. 640 bis e 316 ter cod. pen. è bene considerare che la configurabilità delle ipotesi delittuose richiamate presuppone che i contributi, i finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dei quali l’autore di detti reati richiamati indebitamente si appropria siano concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mentre i finanziamenti ex art. 56 decreto legge n. 18/20, ex art. 1 e ex art. 13 decreto legge n. 23/20 sono erogati da banche e enti abilitati ovvero soggetti privati e gli enti a partecipazione pubblica (SACE Spa e fondo PMI) subentrano a garanzia del finanziamento.
Così è evidente che i reati che abbiano non dissuadono.
Riferimenti: ISBN 978-88-548-2217-7
ISSN: 2036-5993
Registrazione: 18/09/2009 n.313 presso il Tribunale di Roma
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