Prove digitali a portata di click: gli screenshot valgono in giudizio
Gli screenshot sono pienamente utilizzabili come prova documentale, sia nel processo penale che nel processo civile secondo la giurisprudenza della Cassazione. Non è richiesto alcun adempimento formale per la loro acquisizione, purché siano leggibili e pertinenti.
Nel mondo digitale, gli screenshot sono diventati strumenti fondamentali per documentare fatti, conversazioni e contenuti online. Ma possono essere usati come prova in giudizio? La risposta è sì, e lo conferma una serie di pronunce della Corte di Cassazione, che ne ha riconosciuto la piena legittimità e utilizzabilità.
⚖️ Cosa dice la giurisprudenza
Cass. pen., Sez. V, n. 39792 del 10 dicembre 2025: ha ribadito che è «legittima l’acquisizione come documento di una pagina di un “social network” mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo (“screenshot”) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile».
Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 5400/2025 e Cass. pen., Sez. V, n. 12062/2021: confermano che «non è richiesto alcun adempimento specifico per questa attività, che consiste semplicemente nel fotografare uno schermo», e che «non vi è alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto».
Cass. pen., Sez. III, n. 8332/2019: ha chiarito che «non vi è alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un supporto informatico sul quale compaiano messaggi di testo, allo scopo di acquisirne la documentazione».
Cass. civ., Sez. II, n. 1254/2025: nel processo civile, ha affermato che «i messaggi WhatsApp e gli ‘sms’ conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica».
Cass. pen., Sez. IV, n. 31878/2025: ha stabilito che le chat di WhatsApp sono “corrispondenza” e non possono essere acquisite dalla polizia giudiziaria tramite screenshot senza decreto di sequestro.
Cass. pen., Sez. VI, n. 1269/2025: ha posto limiti all’acquisizione della messaggistica istantanea, ribadendo che serve il consenso o un provvedimento autorizzativo per accedere ai contenuti del dispositivo.
Cass. pen., n. 34212/2024 (fonte: Fabiano Lex): ha confermato che gli screenshot hanno «pieno valore di prova documentale, anche se presentati direttamente dalle parti».
📌 Principi consolidati
Legittimità: gli screenshot sono equiparati a fotografie e non richiedono formalità.
Utilizzabilità: sono validi se prodotti da uno dei partecipanti alla conversazione.
Limiti: se acquisiti da terzi (es. polizia giudiziaria), serve decreto di sequestro.
Attendibilità: è consigliabile verificarne provenienza e integrità, specie in caso di contestazioni.
🛠️ Applicazioni pratiche
Diffamazione online
Contratti e condizioni digitali
Conversazioni via WhatsApp, SMS, email
Prove di accesso abusivo o stalking
🖋️ Conclusione
La Cassazione ha tracciato un quadro chiaro: gli screenshot sono prove documentali legittime, purché rispettino i criteri di pertinenza, leggibilità e provenienza. Sono strumenti semplici ma potenti, che permettono di documentare il digitale con la stessa forza del cartaceo.
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