🏛️ Canoni locatizi futuri: perché sono pignorabili e assegnabili nell’espropriazione presso terzi
Nel mondo dell’esecuzione forzata, uno dei temi più ricorrenti riguarda la possibilità di aggredire i canoni di locazione futuri. La domanda è semplice: possono essere pignorati e assegnati al creditore anche se non sono ancora scaduti?
La giurisprudenza risponde in modo netto: sì, purché il rapporto locatizio esista già al momento del pignoramento.
⚖️ Il principio giuridico: il credito da canone nasce con il contratto
Il giudice dell’esecuzione ribadisce un concetto fondamentale: il credito da canone di locazione non nasce quando diventa esigibile, ma nel momento in cui si perfeziona il contratto.
Questo comporta che:
- il credito è determinato o comunque determinabile;
- la sua esigibilità è solo differita nel tempo;
- rientra nella categoria dei crediti futuri pignorabili.
Di conseguenza, il giudice può disporre l’assegnazione anche dei canoni che matureranno, fino a soddisfazione del credito azionato.
📚 Il quadro normativo di riferimento
La conclusione si fonda su un impianto normativo coerente:
- art. 546 c.p.c. – inefficacia dei pagamenti del terzo anche per crediti non ancora esigibili;
- art. 2914 n. 2 c.c. – inefficacia degli atti dispositivi del debitore su crediti futuri derivanti da rapporti già in essere;
- art. 553 c.p.c. – possibilità di assegnazione di crediti futuri purché determinabili.
La giurisprudenza di legittimità considera da tempo i canoni locatizi come crediti periodici derivanti da un rapporto di durata, quindi pienamente aggredibili.
🔍 Un caso reale che mostra l’efficacia dello strumento
Un’impresa artigiana aveva ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di un debitore privo di beni utilmente pignorabili. L’unica risorsa concreta era un contratto di locazione attivo, con canoni mensili regolari.
Il credito ammontava a €10.000,00: una somma troppo bassa per giustificare un pignoramento immobiliare, procedura eccessivamente onerosa rispetto al valore da recuperare. Senza un’azione mirata, la procedura sarebbe stata antieconomica e probabilmente infruttuosa.
Lo studio ha quindi avviato un’esecuzione presso terzi, indicando come terzo pignorato il conduttore dell’immobile. Il giudice, valorizzando la natura determinabile e periodica del credito da canone, ha disposto l’assegnazione anche dei canoni futuri.
Esito sintetico
- il conduttore è stato obbligato a pagare direttamente all’impresa artigiana creditrice;
- il recupero del credito è avvenuto in modo progressivo e costante;
- il debitore non ha potuto modificare o estinguere il contratto in danno del creditore.
La lezione del caso
Quando il credito è modesto e il pignoramento immobiliare sarebbe sproporzionato, l’assegnazione dei canoni futuri diventa uno strumento decisivo per garantire l’effettività dell’azione esecutiva.
🧭 Implicazioni operative per i professionisti
Per il creditore procedente, questo orientamento rappresenta un’opportunità concreta:
- vincolo diretto sul conduttore;
- estensione automatica ai canoni futuri;
- maggiore effettività dell’azione esecutiva.
Per avvocati e consulenti, significa poter strutturare strategie più efficaci quando il patrimonio del debitore è limitato ma esistono rapporti locatizi attivi.
📝 Conclusione
L’orientamento è ormai consolidato: i canoni locatizi futuri sono pienamente pignorabili e assegnabili, perché rappresentano crediti determinabili derivanti da un rapporto già sorto. Uno strumento semplice, ma spesso decisivo, per massimizzare la soddisfazione del credito.
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