🚫 Quando la riscossione “spezza” il debito per moltiplicare le spese: perché la Cassazione lo vieta
Negli ultimi anni molti contribuenti si sono trovati davanti a una pratica tanto diffusa quanto discutibile: la moltiplicazione artificiosa degli atti di riscossione da parte di società private che operano per conto di Comuni e Regioni. Invece di procedere con un unico pignoramento o un’unica intimazione, alcuni concessionari notificano una serie di atti identici, distanziati di pochi giorni, con l’effetto di far lievitare spese, aggi e compensi. 😠
Un caso emblematico? Cinque pignoramenti notificati a distanza di una settimana l’uno dall’altro, tutti riferiti alle stesse cartelle. Un comportamento che appare intuitivamente ingiusto e che la Corte di Cassazione considera, a pieno titolo, illegittimo.
📌 Il principio delle Sezioni Unite: niente frazionamento per lucrare sulle spese
La sentenza cardine è la Cass. SS.UU. n. 23726/2007, che ha affermato un principio semplice e fondamentale:
Non è consentito frazionare un unico credito in più azioni giudiziali o esecutive quando ciò serve solo a moltiplicare compensi e spese.
Questo orientamento è stato poi confermato da successive pronunce, tra cui Cass. n. 1088/2020 e SS.UU. n. 7299/2025, che hanno ulteriormente chiarito i confini dell’abuso.
⚖️ Perché il frazionamento è un abuso del processo
Secondo la Suprema Corte, spezzare artificiosamente il credito viola i principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione processuale. Il creditore deve agire in un’unica soluzione quando:
- il credito deriva da un unico rapporto di durata;
- le pretese sono riconducibili agli stessi fatti costitutivi;
- le domande possono essere decise nell’ambito di un unico giudicato.
Frazionare senza motivo significa impegnare inutilmente la macchina della giustizia e gravare il debitore di spese non necessarie. È, a tutti gli effetti, un abuso del diritto di azione.
📉 Le conseguenze per chi fraziona
Le Sezioni Unite del 2025 hanno chiarito che il frazionamento abusivo può comportare:
- improponibilità delle domande successive alla prima;
- condanna alle spese per comportamento processuale scorretto;
- riunione dei procedimenti per evitare duplicazioni inutili.
Il messaggio è chiaro: chi fraziona senza motivo rischia di vedere le proprie pretese neutralizzate.
🏛️ Il principio vale anche per le società di riscossione
Il fatto che il principio sia nato in ambito civilistico non significa che non si applichi alla riscossione. Anzi: le società private che operano per conto degli enti locali – e anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione – non possono notificare una pluralità di atti identici (pignoramenti, fermi, intimazioni) riferiti alle stesse cartelle solo per aumentare aggi e compensi.
Quando ciò accade, il contribuente può eccepire l’abuso e chiedere:
- la riunione dei procedimenti;
- la dichiarazione di improponibilità;
- la condanna alle spese;
- la valutazione di un eventuale danno subito.
🟢 Quando il frazionamento è invece legittimo
La Cassazione ammette eccezioni, ma devono essere oggettive e dimostrabili:
- crediti maturati in momenti diversi e non prevedibili;
- esigenze di tutela urgente su una parte del credito;
- situazioni in cui le pretese non erano originariamente unificabili.
In assenza di queste condizioni, il frazionamento resta un comportamento abusivo.
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