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19 febbraio 2022

Il silenzio-assenso per il permesso di costruire


Il TAR Basilicata, con sentenza pronunciata lo scorso 31 gennaio, ha affrontato e risolto in favore del ricorrente una questione di diritto particolarmente interessante relativa all’accertamento del silenzio-assenso su una istanza di Permesso di costruire.

Un cittadino marateota aveva, infatti, richiesto al Comune di Maratea il rilascio del permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di una palestra mediante il frazionamento di un subalterno in due unità immobiliari, con il mutamento della destinazione d’uso di 38,80 mq da laboratorio ad attività sportiva, ed al frazionamento di un altro subalterno in due unità immobiliari, con il mutamento della destinazione d’uso di 55,94 mq da autorimessa ad attività sportiva, e realizzazione delle seguenti opere: nuova pavimentazione; nuova apertura di ingresso; modifica di una finestra in porta di ingresso; nuova finestra; e modifica delle dimensioni di due finestre.

Giova rimarcare che l’intervento edilizio oggetto del permesso di costruire (mero frazionamento con mutamento di destinazione ad attività sportiva) comportasse esclusivamente la realizzazione di semplici opere interne, come tali prive ex se di alcuna rilevanza paesaggistica, nonché la trasformazione di una preesistente finestra in porta di ingresso, l’apertura di una nuova finestra ed alcune modeste modifiche di ulteriori, già esistenti, finestre; opere tutte comunque escluse dall’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.

Si evidenzia, infine, che l’immobile non fosse soggetto nemmeno a vincoli ambientali o culturali.

Nel caso di specie, però, a fronte di una istanza di permesso di costruire presentata in data 26 giugno 2020, il procedimento amministrativo si era concluso, a ben dieci mesi di distanza, con l’adozione, da parte del Comune di Maratea - Settore Sviluppo Territoriale Integrato, di una determinazione datata 29 aprile 2021 recante, oltretutto, il rigetto dell’istanza stessa.

Insomma, oltre al danno del rigetto anche la beffa di un procedimento amministrativo lunghissimo.

A questo punto, il cittadino marateota si vedeva costretto ad impugnare innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale la determinazione di rigetto in quanto inefficace ed illegittima, essendo stata adottata allorché sull’istanza del ricorrente si fosse già ampiamente formato il silenzio – assenso.

Infatti, ai sensi dell’art. 20 del DPR del DPR n° 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico Edilizia), come modificato dal D.Lgs. n°127 del 2016, e come precisato anche nella sentenza in commento, il Comune di Maratea avrebbe dovuto pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione da parte del ricorrente dei documenti richiesti con apposita nota comunale, in quanto il comma 3 prevede 60 giorni per l’istruttoria e la proposta di provvedimento ed il comma 6 contempla ulteriori 30 giorni per l’emanazione del provvedimento finale, mentre il comma 5 prevede che il predetto termine di 90 giorni “ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.

Giova ricordare che l’articolo 20, comma 8, del citato Testo Unico prevede espressamente che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso”. 

La sentenza è interessante perché esplicitamente si discosta dal precedente giurisprudenziale dello stesso TAR Basilicata (cfr. Sentenza n°137 del 13 febbraio 2021), ai sensi del quale il Collegio aveva ritenuto che il Comune, quando emani il provvedimento conclusivo del procedimento pochi giorni dopo la scadenza dei termini perentori, stabiliti dall’art. 20 DPR n°380/2001 per la conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, abbia implicitamente e/o sostanzialmente esercitato il potere di autotutela, di annullamento del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, DPR n°380/2001, e ciò anche in linea con quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la Sentenza n°8 del 17 ottobre 2017, a mente della quale l’onere motivazionale del provvedimento di annullamento di un permesso di costruire risulta “attenuato in ragione della rilevanza degli interessi pubblici tutelati”, in quanto deve essere riconosciuta “la preminenza al complesso di interessi e valori sottesi alla disciplina edilizia ed urbanistica”.

“Quando non sono decorsi pochi giorni, ma, come nella specie, diversi mesi, l’unica strada percorribile è l’emanazione di un provvedimento ex art. 21 nonies L. n°241/1990, di annullamento del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, DPR n°380/2001, previa comparazione degli interessi pubblici e privati in conflitto”, precisa in buona sostanza il TAR Basilicata.

Ciò che, invece, non ha fatto il Comune di Maratea che si è limitato a rigettare tardivamente l’istanza sulla scorta di asseriti motivi ostativi al rilascio del chiesto permesso di costruire.

In coda, si aggiunge che il Decreto Legge n°76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge n°120/2020, ha inserito, al comma 8 dell’art. 20 del Testo Unico Edilizia, un ulteriore periodo: “Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”.

 

30 novembre 2020

Diritto all'istruzione e diritto alla salute: la decisione del Tar Basilicata




 Il dibattito giuridico sul bilanciamento dei diritti, in questo caso tra il diritto all’istruzione e quello alla salute, si arricchisce di un nuovo arresto giurisprudenziale, questa volta del Tribunale Amministrativo della Basilicata. 

Più precisamente, a seguito dell’impugnativa di alcuni genitori dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 44 del 15 novembre 2020, relativa alla chiusura delle scuole su tutto il territorio regionale, il TAR Basilicata emanava il decreto presidenziale n°271 del 20 novembre 2020 con cui disponeva il deposito, da parte della Regione intimata, di tutti gli atti e documenti in base ai quali era stata emanata l’ordinanza impugnata, nonché di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sulle specifiche situazioni locali del sistema scolastico che imporrebbero nella regione una differenziazione delle modalità di svolgimento della didattica rispetto al regime applicato a livello nazionale, nonché sulle effettive capacità funzionali e operative delle istituzione scolastiche in Basilicata relativamente all’impiego degli strumenti della didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

La Regione, in effetti, depositava in giudizio una relazione di chiarimenti con la relativa documentazione sulle ragioni delle determinazioni adottate.

A questo punto, il TAR Basilicata, con provvedimento del 24 novembre 2020, ha ripercorso la questione da un punto di vista squisitamente giuridico, precisando che “1) il provvedimento impugnato, per quanto finalizzato a salvaguardare la salute pubblica, comporta una compressione di altri valori, del pari di rilevanza costituzionale ed ugualmente meritevoli di tutela non solo ed in primo luogo da parte dell’autorità amministrativa, ma anche eventualmente in sede giudiziaria qualora il provvedimento vada ad incidere (come nella specie) nella sfera giuridica di soggetti determinati che si rivolgano al giudice amministrativo per ottenere protezione; 2) l’ordinanza impugnata, anche a voler prescindere dai lamentati riflessi lesivi di carattere economico, incide indubbiamente in maniera diretta e significativa sul diritto (di rilevanza primaria) allo studio, contemplato nell’art. 34 cost., collocato nel titolo II della carta costituzionale al pari dell’art. 32 concernente il diritto (ugualmente di rilevanza primaria) alla salute.”.

Il Tar lucano -considerato che il DPCM 3/11/2020 contempla le modalità di svolgimento dell’attività didattica ed educativa modulandone le forme in base alla situazione di rischio epidemiologico delle singole regioni… anche nell’ipotesi estrema di aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd. zona rossa) e considerato che nelle altre aree del territorio nazionale, ivi comprese quelle caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (cd. zona arancione, come è il caso della Basilicata), è prevista e garantita la didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per tutta la scuola secondaria di primo grado-  ha ritenuto che l’Autorità regionale abbia il potere di introdurre, motivatamente ed in via temporanea, le ulteriori restrizioni che giudica indispensabili qualora si riveli, per esempio, la necessità di intervenire in particolari aree infraregionali a causa della specifica situazione locale, ovvero si riveli l’inadeguatezza delle misure di contenimento adottate nelle strutture scolastiche in particolari contesti; ciò, sempreché risulti insufficiente o inefficiente il ricorso a rimedi alternativi in grado di evitare o contenere l’applicazione delle restrizioni nella misura minima compatibile con le esigenze di sanità pubblica.



Tuttavia, ha anche escluso, in base al quadro normativo vigente, che la Regione possa, in maniera generalizzata, modificare l’assetto organizzativo dell’attività scolastica, alterando il quadro delle misure calibrate nel DPCM per effetto di un diverso apprezzamento dei parametri di rischio epidemiologico e delle misure di contenimento necessarie e sufficienti per fronteggiare la situazione quale risulta compendiata nei diversi “scenari” rappresentati e determinati dall’Autorità governativa centrale.

Inoltre, ha aggiunto: “non sembra comunque che le misure adottate possano prescindere da una appropriata verifica ed una adeguata valutazione sulle effettive capacità funzionali e operative, sotto il profilo organizzativo, delle risorse umane e delle dotazioni informatiche, nell’impiego di tale modalità di svolgimento dell’attività nelle istituzioni scolastiche cui viene imposta la didattica a distanza; poiché altrimenti l’inibitoria della didattica in presenza sarebbe equivalente in pratica ad una chiusura delle attività scolastica, che con il DPCM si è voluto invece scongiurare, assumendo iniziative finalizzate, nell’apprezzamento della competente Autorità ministeriale, a garantire il diritto allo studio mediante lo svolgimento della didattica in presenza, pur negli scenari peggiori.”.

Pertanto, il Tar Basilicata ha ritenuto che: 1) dall’istruttoria disposta con il precedente decreto n°271 emerge, ad una prima sommaria delibazione, che le determinazioni impugnate appaiono sorrette da circostanze e considerazioni che, sebbene idonee a dimostrare la presenza di criticità nel sistema scolastico (anche se probabilmente non tipiche e particolari del contesto regionale), nondimeno non risultano del tutto coerenti ed aderenti con i principi sopra evidenziati concernenti il ruolo dell’Autorità regionale nella modulazione degli interventi necessari al contenimento dell’emergenza sanitaria, né risultano completamente esaustive relativamente alla possibilità di garantire la continuità didattica con la modalità a distanza nella scuola primaria e secondaria di primo grado; 2) pertanto si ravvisano elementi sufficienti a giustificare l’adozione di misure cautelari provvisorie, efficaci nelle more dell’esame collegiale alla prima camera di consiglio utile. 

Insomma, se il bilanciamento tra il diritto alla salute e quello all’istruzione spetta in primo luogo all’autorità amministrativa, è vero anche che la tutela cautelare invocata dai ricorrenti può trovare soddisfacimento.

Il Tar, pertanto, ha disposto il riesame delle determinazioni adottate e ha rimesso ogni altra decisione al collegio al quale va rimesso l’affare nella prossima camera di consiglio, già fissata per il 2 dicembre 2020.


16 agosto 2020

Il 5G: tra miti e realtà, tra locale e globale


Stasera a Rivello, nella magnifica cornice di Piazza Umberto I dalle ore 19, ci vedremo per affrontare un discorso pubblico su un tema di fondamentale importanza per il nostro futuro.

Grazie alla sensibilità del Sindaco, l’Avv. Franco Altieri, e all’iniziativa di Pasquale Annicchino, grande animatore culturale dell’Area Sud della Basilicata, avremo modo di trattare un tema di grande interesse e attualità per lo sviluppo tecnologico nazionale e, soprattutto, per il Meridione.

Il dibattito sul 5G in Italia, infatti, si muove lungo linee che vanno dal mito alla realtà, dal locale al globale, dal discorso scientifico alle narrazioni di pestilenze digitali, dai comitati per il NO 5G -che in tanti comuni, piccoli e grandi, agitano il vessillo del principio di precauzione- alla normativa vigente e alle sentenze dei tribunali amministrativi costretti a dirimere i numerosi contenzioni tra enti, cittadini ed imprese.

Il 5G, di fatto, è l’insieme delle tecnologie di telefonia mobile di quinta generazione che consentono prestazioni molto più performanti dell'attuale tecnologia 4G/IMT-Advanced.

Il 5G, allora, diventa la tecnologia imprescindibile per le nuove competizioni tecnologiche internazionali quali la digitalizzazione del Paese, i pagamenti digitali, l’intelligenza artificiale e la blockchain. È per queste ragioni che il 5G diventa indispensabile per l'economia e lo sviluppo tecnologico italiano ed europeo.

Ci affacciamo ad una nuova realtà, sempre più governata dalla connessione costante. Dobbiamo essere pronti a reagire nel migliore dei modi possibili.

Di questo e tanto altro, parleremo con Andra Gilli, Francesco Nicodemo e Emanuele Perugini.

Andrea Gilli è ricercatore senior in affari militari presso il NATO Defense College di Roma e affiliato del Center for International Security and Cooperation della Stanford University di Palo Alto, CA. 

La ricerca di Andrea si concentra principalmente su questioni relative alla sicurezza internazionale, e più specificamente a questioni relative alla tecnologia e innovazione militare, alla valutazione della rete, nonché alle operazioni e alla strategia. 

Francesco Nicodemo, classe 1978, esperto di comunicazione e innovazione digitale, ha lavorato a Palazzo Chigi nello staff del Presidente del Consiglio Gentiloni. Già consigliere alla comunicazione di Matteo Renzi, collabora con l'Università Luiss Guido Carli di Roma alla cattedra di Diritto del Web e scrive per «Linkiesta», «Rivista Studio» e «Mondoperaio». È il responsabile editoriale della Fondazione Ottimisti & Razionali. 

Emanuele Perugini è giornalista, nato nel 1970, si occupa di scienza, innovazione digitale, ambiente e salute. Nel corso della sua attività professionale ha seguito da vicino molti importanti casi legati all'energia, alla sicurezza alimentare, alla salute e alla sanità, con una particolare attenzione verso i temi dell'energia e dell'ambiente. 

Alla notizia dell’incontro, mi ha contattato su Instagram un vecchio amico, Gianpietro Iannitelli, Ingegnere delle Telecomunicazioni, laureato all’Università degli Studi della Calabria, con esperienze lavorative in tutta Europa, dalla Romania al Portogallo, con colossi come Vodafone, Huawei ed Ericsson, attualmente di stanza a Copenaghen.

Gianpietro mi ha scritto dicendomi: “Da operatore del settore, mi spiace non esserci. È anche interessante notare come la tematica sia diventata così interdisciplinare, di interesse, e complessa da richiedere un dibattito in piazza. Le preoccupazioni al tempo del rollout 3G e4G erano grossomodo le stesse. Questa volta l'interesse geo-politico sul tema e la "vision" di una nuova rivoluzione industriale hanno fatto esplodere l'attenzione del pubblico su una naturale evoluzione tecnico scientifica (all'orizzonte sono già iniziati gli studi per il 6G). O forse più semplicemente il 5G è vittima di quello sforzo di semplificazione e di quella libertà di espressione che il suo stesso predecessore ha favorito e che ci ha permesso in questi ultimi anni, con i nostri smartphones, di scoprirci tuttologhi. Spero questo e altri dibattiti portino anche a chiarire come il cittadino possa convivere con lo sviluppo e il cambiamento senza sentirsi sempre minacciato.”.

È interessante che un ingegnere manifesti un approccio umanistico e sociale al 5G o che un avvocato, come me, abbia la necessità di affrontare non solamente l’aspetto giuridico delle questioni ma anche le tematiche relative alla salute o, peggio, relative alla natura delle frequenze impiegate nel 5G o, ancora, che vadano investigate le criticità relative agli aspetti strategici e militari di una tecnologia che la maggior parte degli utenti (anche i critici NO 5G) utilizzeranno quotidianamente (anche per i social e per diffondere altre bufale…).


03 agosto 2020

il 5G: il pensiero magico finisce al TAR



Il 5G come tutte le novità tecnologiche, anzi come tutte le novità, sta scatenando dibattiti e prese di posizione in tutta Italia, spesso irrazionali e connotate da quel pensiero magico che tanti danni ha arrecato negli ultimi anni al discorso pubblico e alle decisioni della politica.
Si pensi solo che sono oltre 500 i Comuni italiani ad aver applicato (scorrettamente) il principio di precauzione, per bloccare gli adeguamenti degli impianti e, talvolta, anche la sperimentazione stessa di questa nuova tecnologia.
Come in ogni diatriba che si rispetti, accanto e in contrapposizione ai No 5G e alle loro tesi da incubo elettromagnetico, c’è chi chiede di procedere a passo più spedito. Lo reclamano in un appello indirizzato al Governo ben undici fra fondazioni, centri economici e istituti specializzati: il Centro Economia Digitale, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, la Fondazione Luigi Einaudi, la Fondazione Magna Carta, la Fondazione Guglielmo Marconi, la Fondazione Aristide Merloni, la Fondazione Adriano Olivetti, la Fondazione Ottimisti&Razionali, la Fondazione Prioritalia, l’Istituto Bruno Leoni e l’Istituto per la Competitività (cfr.: ne avevamo parlato qui https://avvocatisquillaciotigrillo.blogspot.com/2020/06/il-manifesto-per-il-5g.html).



Giova precisare che, in relazione al principio di precauzione, spesso frainteso e adottato come una clava da improvvisati ecologisti al fine di impedire qualsiasi attività umana che abbia un possibile impatto sulla salute umana e sull’ambiente (ossia tutte le attività umane…) in merito alla tecnologia 5G è intervenuto, sin dal 28 aprile scorso, il Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale dell’Istituto Superiore di Sanità a dipanare ogni dubbio (cfr.https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5355363).
Testualmente: “L’evoluzione della telefonia mobile (la cui “quinta generazione”, o 5G, ne rappresenta lo sviluppo più recente) è stata caratterizzata da una copertura del territorio sempre più fitta, con sempre più numerose antenne che servono aree (“celle”, da cui il termine telefonia “cellulare”) di dimensioni sempre più ridotte, per limitare il numero di persone che intendono utilizzare il servizio contemporaneamente nella stessa cella. Per coprire tali celle di dimensioni più ridotte sono necessarie potenze sempre più basse, con una conseguente riduzione dei livelli ambientali di campo elettromagnetico cui possono essere esposte le persone. Inoltre, le dimensioni ridotte delle celle portano anche ad una maggiore vicinanza tra telefoni cellulari e antenne fisse, con la conseguente riduzione delle potenze emesse dai telefoni cellulari e quindi delle esposizioni degli utilizzatori.”.
E ancora: “Un’altra causa di preoccupazione per il pubblico è rappresentata dal fatto che è previsto anche l’utilizzo di frequenze (circa 27 GHz) molto diverse da quelle attualmente utilizzate per la telefonia mobile (800-2,6 GHz), e ciò ha portato a parlare di frequenze “inesplorate” dal punto di vista degli effetti sulla salute. In realtà sono stati già condotti alcuni studi sulle onde a qualche decina di GHz (più vicine alle frequenze di circa 27 GHz). Inoltre quelle usate dal 5G appartengono comunque all’intervallo delle radiofrequenze, i cui meccanismi di interazione con il corpo umano sono ben compresi, e i limiti di esposizione internazionali (e a maggior ragione i più cautelativi limiti italiani) consentono di prevenire totalmente gli effetti noti dei campi elettromagnetici anche a queste frequenze.”.
Tali rassicurazioni sull’uso di questa tecnologia sono state rilasciate anche sulla scorta dei dati forniti dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) per la protezione dai campi elettromagnetici a radiofrequenza, un organismo scientifico indipendente riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Ma il populismo, la paura irrazionale e l’irresponsabilità scorrono profondi in questi tempi di nuovo medioevo.



E allora è chiaro che in questa Italia litigiosa si sarebbe finiti a combattere anche con le carte bollate. 
Così il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha emesso la prima ordinanza cautelare in materia.
Più specificamente un’ordinanza di sospensione dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 133 del 27 aprile 2020 del Comune di Messina avente ad oggetto: “Divieto di sperimentazione e/o installazione del 5g”. 
Il Comune di Messina è, tra l’altro, uno tra i più grandi tra quelli che hanno adottato provvedimenti per bloccare l’installazione di reti di quinta generazione. 
Perché è rilevante questa pronuncia? 
Innanzitutto poiché il TAR ha precisato che la valutazione sui rischi dei campi elettromagnetici, adombrata dalle ordinanze dei sindaci anti-5G, compete solo e soltanto all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa)
Inoltre, applicando immediatamente il dettato dell’art. 38, comma 6, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, cd. Decreto Semplificazioni sulle ordinanze no-5G, il Tar catanese ribadisce che i Comuni possono intervenire per impedire l’installazione solo su specifici siti del proprio territorio ed esclusivamente sulla base di motivi localizzati. 
I Comuni, viceversa, non possono prescrivere un blocco totale.

La trattazione del merito all’udienza è fissata per il 3 dicembre prossimo.

11 luglio 2020

L'Anac e la trasparenza della P.A.



Francesco Merloni, il Presidente f.f. dell’ANAC (l’Autorità nazionale Anticorruzione), lo scorso 1° luglio ha diramato un comunicato stampa richiamando le amministrazioni e gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), in quanto soggetti tenuti ad attestare l’avvenuta pubblicazione dei dati, al puntuale rispetto della normativa in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine contenute nella sezione “Amministrazione trasparente”.
In sintesi, l’invito alle PP.AA è che tutti i contenuti da pubblicare per la trasparenza debbano anche essere necessariamente indicizzati dai motori di ricerca.
In effetti da tempo, tante pubbliche amministrazioni -con il pretesto della privacy-  hanno adottato la malsana prassi di utilizzare filtri che hanno lo scopo di impedire l'indicizzazione dei documenti e dei dati. In questo modo, però, i documenti pur risultando formalmente pubblicati non possono essere trovati con i motori di ricerca. 
È questo il motivo per cui, per la prima volta, alle Amministrazioni -oltre ad essere richiesta la dichiarazione della integrale pubblicazione dei contenuti previsti per legge-  è sollecitato anche di attestarne la regolare indicizzazione.
L’ANAC ha rammentato che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, in quanto l’utilizzo di filtri o soluzioni similari, impedendo la ricerca e il riutilizzo delle informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria, è contrario al perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa.
Inoltre, si sottolinea nel comunicato stampa che, ai sensi dell’art.7 del citato decreto legislativo n. 33/2013, in materia di riutilizzabilità dei dati, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito di accesso civico, devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ed essere riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
L’Autorità ha, infatti, ricordato che in virtù della delibera n. 213/2020 si richiede agli OIV un’attestazione generale riguardo l’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione/Società trasparente”.
Francesco Merloni è Presidente f.f. dell’Anac dal 24 ottobre 2019, nato a Roma nel 1947, Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Perugia dal 1990 al 2015; fra i vari incarichi assunti nella sua lunga carriera è stato fra l’altro componente, insieme a Raffaele Cantone, della commissione ministeriale che nel 2012 portò all’elaborazione della legge anticorruzione n. 190 (cd. legge Severino).
L’ANAC è un’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell’azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa.
L’attività di ANAC si esplica attraverso la vigilanza su vari fronti: applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
L’ANAC è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione.

31 maggio 2020

Panpenalismo e burocrazia difensiva


Oggi su Repubblica, la Prof. Paola Severino, ex Ministro della Giustizia del Governo Monti e attualmente Vice Presidente Luiss, affronta il tema della "burocrazia difensiva" approfondendo la questione dell'abuso d'ufficio e le ricadute negative sull'efficacia amministrativa che scaturiscono da tale normativa penale, più volte rimaneggiata ma sempre imperfetta.
La Prof. Severino propone di sottrarre dall'alveo di applicazione della normativa penale il cattivo uso del potere discrezionale lasciandolo alla competenza esclusiva del giudice amministrativo.
Può essere una soluzione. Come anche la possibilità di attribuire al giudice penale le sole ipotesi dolose eliminando dal reato di abuso di ufficio tutte le ipotesi colpose.
Ma che cos’è la burocrazia difensiva? Facciamo un esempio concreto: quando l'ufficio pretende il documento cartaceo insieme al digitale, obbligatorio per legge, perché «melius abundare». 
Oppure quando la PA pratica un illegittimo "ostruzionismo" non adoperando le banche dati e continuando a chiedere ai cittadini informazioni che gli uffici hanno già nei propri archivi.
Le recenti vicende relative ai contributi erogati dall'Inps sono un caso esemplare di burocrazia difensiva.
Un sondaggio realizzato nel 2017 tra 1.800 lavoratori del settore pubblico dal Forum della pubblica amministrazione ci spiega che gli statali d’Italia sono convinti ancora più di prima che solo non facendo possono evitare rischi.
Testualmente: «I dipendenti -spiega Carlo Mochi Sismondi, presidente del Forum pubblica amministrazione- ci raccontano che l’unica salvezza percepita è quella di restare fermi, di prendere il minimo delle responsabilità possibili, di aspettare che passi il vento dell’innovazione (che tanto dura al massimo il tempo di un governo) o di pretendere, prima di applicarle, che le novità diventino obbligatorie».
A questo punto, non sorprendono affatto le prese di posizione in merito alla riapertura delle scuole e dei tribunali cui abbiamo assistito in questa fase di parziale post lockdown.
Ma possiamo davvero ancora permetterci la burocrazia difensiva?
Possiamo ancora tollerare l'inattività della macchina burocratica in un Paese che sta sprofondando?


Parlando di statistiche attuali, si deve segnalare che tra i reati contro la pubblica amministrazione la parte più cospicua è riservata appunto all’abuso d’ufficio. Tuttavia solo il 20% circa dei procedimenti avviati si conclude con una sentenza di condanna.
Qualcosa non quadra se l’imponente lavoro investigativo si conclude con un nulla di fatto.
Dunque, riformare il reato significa spostare le energie investigative oggi malamente utilizzate in direzione di altri fenomeni delinquenziali.
Panpenalismo, giustizialismo e burocrazia, lentamente ma inesorabilmente, ci condurranno all'estinzione.
È necessaria una sferzata in senso liberale per uscire dalla palude.