Diritto all'istruzione e diritto alla salute: la decisione del Tar Basilicata




 Il dibattito giuridico sul bilanciamento dei diritti, in questo caso tra il diritto all’istruzione e quello alla salute, si arricchisce di un nuovo arresto giurisprudenziale, questa volta del Tribunale Amministrativo della Basilicata. 

Più precisamente, a seguito dell’impugnativa di alcuni genitori dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 44 del 15 novembre 2020, relativa alla chiusura delle scuole su tutto il territorio regionale, il TAR Basilicata emanava il decreto presidenziale n°271 del 20 novembre 2020 con cui disponeva il deposito, da parte della Regione intimata, di tutti gli atti e documenti in base ai quali era stata emanata l’ordinanza impugnata, nonché di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sulle specifiche situazioni locali del sistema scolastico che imporrebbero nella regione una differenziazione delle modalità di svolgimento della didattica rispetto al regime applicato a livello nazionale, nonché sulle effettive capacità funzionali e operative delle istituzione scolastiche in Basilicata relativamente all’impiego degli strumenti della didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

La Regione, in effetti, depositava in giudizio una relazione di chiarimenti con la relativa documentazione sulle ragioni delle determinazioni adottate.

A questo punto, il TAR Basilicata, con provvedimento del 24 novembre 2020, ha ripercorso la questione da un punto di vista squisitamente giuridico, precisando che “1) il provvedimento impugnato, per quanto finalizzato a salvaguardare la salute pubblica, comporta una compressione di altri valori, del pari di rilevanza costituzionale ed ugualmente meritevoli di tutela non solo ed in primo luogo da parte dell’autorità amministrativa, ma anche eventualmente in sede giudiziaria qualora il provvedimento vada ad incidere (come nella specie) nella sfera giuridica di soggetti determinati che si rivolgano al giudice amministrativo per ottenere protezione; 2) l’ordinanza impugnata, anche a voler prescindere dai lamentati riflessi lesivi di carattere economico, incide indubbiamente in maniera diretta e significativa sul diritto (di rilevanza primaria) allo studio, contemplato nell’art. 34 cost., collocato nel titolo II della carta costituzionale al pari dell’art. 32 concernente il diritto (ugualmente di rilevanza primaria) alla salute.”.

Il Tar lucano -considerato che il DPCM 3/11/2020 contempla le modalità di svolgimento dell’attività didattica ed educativa modulandone le forme in base alla situazione di rischio epidemiologico delle singole regioni… anche nell’ipotesi estrema di aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd. zona rossa) e considerato che nelle altre aree del territorio nazionale, ivi comprese quelle caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (cd. zona arancione, come è il caso della Basilicata), è prevista e garantita la didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per tutta la scuola secondaria di primo grado-  ha ritenuto che l’Autorità regionale abbia il potere di introdurre, motivatamente ed in via temporanea, le ulteriori restrizioni che giudica indispensabili qualora si riveli, per esempio, la necessità di intervenire in particolari aree infraregionali a causa della specifica situazione locale, ovvero si riveli l’inadeguatezza delle misure di contenimento adottate nelle strutture scolastiche in particolari contesti; ciò, sempreché risulti insufficiente o inefficiente il ricorso a rimedi alternativi in grado di evitare o contenere l’applicazione delle restrizioni nella misura minima compatibile con le esigenze di sanità pubblica.



Tuttavia, ha anche escluso, in base al quadro normativo vigente, che la Regione possa, in maniera generalizzata, modificare l’assetto organizzativo dell’attività scolastica, alterando il quadro delle misure calibrate nel DPCM per effetto di un diverso apprezzamento dei parametri di rischio epidemiologico e delle misure di contenimento necessarie e sufficienti per fronteggiare la situazione quale risulta compendiata nei diversi “scenari” rappresentati e determinati dall’Autorità governativa centrale.

Inoltre, ha aggiunto: “non sembra comunque che le misure adottate possano prescindere da una appropriata verifica ed una adeguata valutazione sulle effettive capacità funzionali e operative, sotto il profilo organizzativo, delle risorse umane e delle dotazioni informatiche, nell’impiego di tale modalità di svolgimento dell’attività nelle istituzioni scolastiche cui viene imposta la didattica a distanza; poiché altrimenti l’inibitoria della didattica in presenza sarebbe equivalente in pratica ad una chiusura delle attività scolastica, che con il DPCM si è voluto invece scongiurare, assumendo iniziative finalizzate, nell’apprezzamento della competente Autorità ministeriale, a garantire il diritto allo studio mediante lo svolgimento della didattica in presenza, pur negli scenari peggiori.”.

Pertanto, il Tar Basilicata ha ritenuto che: 1) dall’istruttoria disposta con il precedente decreto n°271 emerge, ad una prima sommaria delibazione, che le determinazioni impugnate appaiono sorrette da circostanze e considerazioni che, sebbene idonee a dimostrare la presenza di criticità nel sistema scolastico (anche se probabilmente non tipiche e particolari del contesto regionale), nondimeno non risultano del tutto coerenti ed aderenti con i principi sopra evidenziati concernenti il ruolo dell’Autorità regionale nella modulazione degli interventi necessari al contenimento dell’emergenza sanitaria, né risultano completamente esaustive relativamente alla possibilità di garantire la continuità didattica con la modalità a distanza nella scuola primaria e secondaria di primo grado; 2) pertanto si ravvisano elementi sufficienti a giustificare l’adozione di misure cautelari provvisorie, efficaci nelle more dell’esame collegiale alla prima camera di consiglio utile. 

Insomma, se il bilanciamento tra il diritto alla salute e quello all’istruzione spetta in primo luogo all’autorità amministrativa, è vero anche che la tutela cautelare invocata dai ricorrenti può trovare soddisfacimento.

Il Tar, pertanto, ha disposto il riesame delle determinazioni adottate e ha rimesso ogni altra decisione al collegio al quale va rimesso l’affare nella prossima camera di consiglio, già fissata per il 2 dicembre 2020.


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