Il silenzio-assenso per il permesso di costruire


Il TAR Basilicata, con sentenza pronunciata lo scorso 31 gennaio, ha affrontato e risolto in favore del ricorrente una questione di diritto particolarmente interessante relativa all’accertamento del silenzio-assenso su una istanza di Permesso di costruire.

Un cittadino marateota aveva, infatti, richiesto al Comune di Maratea il rilascio del permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di una palestra mediante il frazionamento di un subalterno in due unità immobiliari, con il mutamento della destinazione d’uso di 38,80 mq da laboratorio ad attività sportiva, ed al frazionamento di un altro subalterno in due unità immobiliari, con il mutamento della destinazione d’uso di 55,94 mq da autorimessa ad attività sportiva, e realizzazione delle seguenti opere: nuova pavimentazione; nuova apertura di ingresso; modifica di una finestra in porta di ingresso; nuova finestra; e modifica delle dimensioni di due finestre.

Giova rimarcare che l’intervento edilizio oggetto del permesso di costruire (mero frazionamento con mutamento di destinazione ad attività sportiva) comportasse esclusivamente la realizzazione di semplici opere interne, come tali prive ex se di alcuna rilevanza paesaggistica, nonché la trasformazione di una preesistente finestra in porta di ingresso, l’apertura di una nuova finestra ed alcune modeste modifiche di ulteriori, già esistenti, finestre; opere tutte comunque escluse dall’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.

Si evidenzia, infine, che l’immobile non fosse soggetto nemmeno a vincoli ambientali o culturali.

Nel caso di specie, però, a fronte di una istanza di permesso di costruire presentata in data 26 giugno 2020, il procedimento amministrativo si era concluso, a ben dieci mesi di distanza, con l’adozione, da parte del Comune di Maratea - Settore Sviluppo Territoriale Integrato, di una determinazione datata 29 aprile 2021 recante, oltretutto, il rigetto dell’istanza stessa.

Insomma, oltre al danno del rigetto anche la beffa di un procedimento amministrativo lunghissimo.

A questo punto, il cittadino marateota si vedeva costretto ad impugnare innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale la determinazione di rigetto in quanto inefficace ed illegittima, essendo stata adottata allorché sull’istanza del ricorrente si fosse già ampiamente formato il silenzio – assenso.

Infatti, ai sensi dell’art. 20 del DPR del DPR n° 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico Edilizia), come modificato dal D.Lgs. n°127 del 2016, e come precisato anche nella sentenza in commento, il Comune di Maratea avrebbe dovuto pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione da parte del ricorrente dei documenti richiesti con apposita nota comunale, in quanto il comma 3 prevede 60 giorni per l’istruttoria e la proposta di provvedimento ed il comma 6 contempla ulteriori 30 giorni per l’emanazione del provvedimento finale, mentre il comma 5 prevede che il predetto termine di 90 giorni “ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.

Giova ricordare che l’articolo 20, comma 8, del citato Testo Unico prevede espressamente che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso”. 

La sentenza è interessante perché esplicitamente si discosta dal precedente giurisprudenziale dello stesso TAR Basilicata (cfr. Sentenza n°137 del 13 febbraio 2021), ai sensi del quale il Collegio aveva ritenuto che il Comune, quando emani il provvedimento conclusivo del procedimento pochi giorni dopo la scadenza dei termini perentori, stabiliti dall’art. 20 DPR n°380/2001 per la conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, abbia implicitamente e/o sostanzialmente esercitato il potere di autotutela, di annullamento del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, DPR n°380/2001, e ciò anche in linea con quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la Sentenza n°8 del 17 ottobre 2017, a mente della quale l’onere motivazionale del provvedimento di annullamento di un permesso di costruire risulta “attenuato in ragione della rilevanza degli interessi pubblici tutelati”, in quanto deve essere riconosciuta “la preminenza al complesso di interessi e valori sottesi alla disciplina edilizia ed urbanistica”.

“Quando non sono decorsi pochi giorni, ma, come nella specie, diversi mesi, l’unica strada percorribile è l’emanazione di un provvedimento ex art. 21 nonies L. n°241/1990, di annullamento del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, DPR n°380/2001, previa comparazione degli interessi pubblici e privati in conflitto”, precisa in buona sostanza il TAR Basilicata.

Ciò che, invece, non ha fatto il Comune di Maratea che si è limitato a rigettare tardivamente l’istanza sulla scorta di asseriti motivi ostativi al rilascio del chiesto permesso di costruire.

In coda, si aggiunge che il Decreto Legge n°76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge n°120/2020, ha inserito, al comma 8 dell’art. 20 del Testo Unico Edilizia, un ulteriore periodo: “Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”.

 

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