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domenica 24 aprile 2022

Il Consiglio di Stato e la pillola dei cinque giorni dopo

 

Con la sentenza n°2928 del 19 aprile scorso il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, nel giugno 2021, aveva già ritenuto legittima la decisione dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) di eliminare l’obbligo, anche per le giovani sotto i 18 anni, di presentare la ricetta medica per richiedere la pillola “EllaOne”, meglio nota come la “pillola dei cinque giorni dopo”.

La III Sezione del Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che l’assunzione della pillola, “non costituisce un trattamento sanitario, sottolineando come l’eliminazione della prescrizione medica non si ponga in contrasto né con il diritto alla vita della minore a una corretta informazione, né con quello dei genitori a sostituirsi al minore, avendo piuttosto come scopo la tutela della salute psicofisica della minore”.

In sintesi, si legge nella sentenza pronunciata ora dal Consiglio di Stato: “Non è un farmaco abortivo, non deve dunque essere confuso con l’interruzione volontaria della gravidanza. Gli studi scientifici alla base della delibera hanno chiarito che il processo antiovulatorio agisce prima dell’impianto dell’embrione”.

La vicenda giudiziaria prende le mosse dall’impugnativa da parte delle cd. Associazioni “pro vita” del provvedimento con cui, nell’ottobre del 2020, l’Aifa, Agenzia italiana per il farmaco, si era espressa a favore della vendita di EllaOne senza prescrizione medica anche alle minorenni. Così come, peraltro, già era avvenuto in passato per la pillola del giorno dopo, la più vecchia Norlevo.

Tra i motivi a base dell’impugnazione i ricorrenti opinavano che la somministrazione del farmaco ElleOne rientrasse tra i trattamenti sanitari e rilevavano, pertanto, la violazione del consenso informato dei genitori o tutori in caso di somministrazione del farmaco alle minorenni. Per le associazioni pro vita, inoltre, la somministrazione della contraccezione di emergenza alle minorenni senza prescrizione non “sarebbe stata suffragata da studi e più specifiche sperimentazioni” sui possibili rischi.

Già per il TAR Lazio la presunta carenza di ricerche scientifiche “risulta per tabulas smentita ad una attenta lettura del ‘Razionale scientifico e regolatorio’ del 16 dicembre 2019 dal quale risulta al contrario la presenza di numerosi studi e contributi in tale specifico settore”.

Non solo, i giudici hanno avuto modo di evidenziare che numerose fonti scientifiche portano “da un lato ad escludere problematiche di salute quale sia l’età di chi assume tale sostanza, dall’altro ad escludere una ulteriore portata antinidatoria in capo al prodotto medesimo”.

Inoltre, la sentenza del TAR Lazio ha sottolineato che le tesi delle associazioni ricorrenti poggiavano unicamente su uno studio di un “esperto” che di fatto esprimeva un mero giudizio di non condivisione, o comunque una diversa opinione, se non addirittura un semplice dubbio, rispetto a quanto affermato dal competente organo tecnico. Il tutto senza mai evidenziare “profili di eventuale palese illogicità o di macroscopica erroneità delle valutazioni espresse da Aifa circa l’effetto soltanto antiovulatorio del prodotto in contestazione”. 

In sostanza, per la sentenza del 2021 “non è mai stata raggiunta quella indefettibile ‘prova rigorosa’ circa la sicura inattendibilità delle scelte al riguardo operate dalla intimata amministrazione nell’esercizio del suo potere tecnico discrezionale”.

All’esito del giudizio, Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni ebbe a dichiarare: “Il tribunale fa riferimento alla letteratura internazionale, che assume come dato di evidenza il meccanismo d’azione del farmaco e la sua rispondenza ai criteri stabiliti per i farmaci dispensabili senza obbligo di prescrizione, affermando che il ricorso delle associazioni cattoliche era basato solo su opinioni e su un unico studio, peraltro discutibile da un punto di vista metodologico. È auspicabile che le opinioni e le posizioni ideologiche personali, ovviamente legittime, non abbiano diritto di cittadinanza nella pratica medica e nella ricerca scientifica, che hanno come unico fine la salute delle persone”.

Come visto, oggi, il Consiglio di Stato va oltre e, nel confermare provvedimento amministrativo e sentenza di prime cure, ha precisato che una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del consenso informato impone innanzitutto la protezione del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’auto-determinazione della persona, tutti diritti che sarebbero fortemente compressi nell’ipotesi in cui si esigesse, come nel caso della somministrazione di farmaci analoghi relativi alla libertà sessuale, la necessità del consenso dei genitori o dei tutori.

A seguito dell’intervento del Consiglio di Stato, l’Associazione Coscioni sui suoi canali social ha puntualizzato: “I giudici hanno stabilito che l’acquisto della pillola a minorenni e senza ricetta è legittima perché non si pone in contrasto da un lato con il diritto del minore ad una corretta informazione e dall’altra con il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci a sostituirsi al minore. Si tratta di una buona notizia perché questa decisione antepone la salute individuale a questioni ideologiche o moralistiche che non possono mettere in pericolo le persone, a maggior ragione se minorenni.”.


venerdì 2 aprile 2021

Dai romanzi di Margaret Atwood, al femminismo, ai diritti delle donne e al ruolo di genere


 

Da Il racconto dell'ancella a I testamenti, partendo dai romanzi distopici di Margaret Atwood con Isabella Scaldaferri, Eloisa Dodero e Francesca Carlomagno abbiamo discusso di diritti delle donne e letteratura.


Genesi 30


1 Rachele, vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, se no io muoio!». 2 Giacobbe s'irritò contro Rachele e disse: «Tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo?». 3 Allora essa rispose: «Ecco la mia serva Bila: unisciti a lei, così che partorisca sulle mie ginocchia e abbia anch'io una mia prole per mezzo di lei».


 Questa la premessa da cui parte il mondo distopico descritto da Margaret Atwood.

 


"Siamo in un futuro non troppo remoto ma certamente da incubo: un disastro radioattivo ha devastato la Terra e le guerre che ne sono succedute hanno cambiato il volto degli stati e dei governi. Negli Stati Uniti è salita al potere una setta teocratica che ha stravolto l’ordine sociale: in questa nuova Repubblica di Galaad, come è ora denominata, è possibile confessare una sola religione, quella decisa dallo Stato, e il potere assoluto è in mano ai Comandanti. Sotto di loro, gli Angeli sono la milizia armata, deputati a mantenere il rigido ordine gerarchico, e gli Occhi sono gli agenti segreti, mentre gli uomini di basso ceto sociale vengono impiegati per i lavori più umili. Ma la situazione peggiore è quella in cui si trovano le donne: completamente asservite agli uomini, secondo un’interpretazione rigida e aberrante delle Sacre scritture, sono ritenute utili solo se in grado di procreare. Private di ogni tipo di libertà, dell’accesso ai propri beni, della possibilità di ricevere un’istruzione, le donne sono divise in diverse categorie: tra queste, le “ancelle” del titolo sono quelle che, essendo fertili, vengono utilizzate allo scopo di generare bambini. Le donne che non sono mogli né di Angeli né di Generali e che, non potendo procreare, non sono destinate a diventare ancelle, hanno ben poche scelte: possono essere impiegate come serve (sono le cosiddette “Marte”), possono entrare a far parte delle Zie, le equivalenti delle monache, dopo rigida selezione, oppure possono essere classificate come Nondonne, se non in grado di procreare e troppo vecchie per lavorare, e sono quindi destinate ad essere eliminate." Silvia Maina su letture.org


giovedì 4 febbraio 2021

La Costituzione e la parità di genere


 

La Costituzione italiana declinata al femminile, tra luci, ombre e prospettive.

Nell'occasione, le Amiche del Coordinamento R.O.S.A., associazione costituita a Maratea, che mi hanno invitato per questa chiacchierata, si presenteranno al pubblico e ci illustreranno i loro progetti.

lunedì 30 novembre 2020

Divorzio all'italiana, cinquanta anni dopo

 


Il 1° dicembre 1970, dopo un lungo e complesso iter parlamentare e un ampio dibattito politico e pubblico, con 325 sì e 283 no alla Camera e 164 sì e 150 no al Senato, venne approvata la L. n°898 rubricata “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, più popolarmente detta “Fortuna-Baslini”.

L'Italia repubblicana aveva finalmente una legge sul divorzio, dopo l’unico e risalente precedente del Regno d’Italia Napoleonico (1805-1814).

I primi firmatari del progetto di legge furono Loris Fortuna, socialista, avvocato friulano fuoriuscito dal Partito Comunista a seguito dell'invasione Sovietica dell'Ungheria del 1956, e Antonio Baslini, liberale, imprenditore milanese nel campo della chimica.

La legge sul cd. “divorzio” rappresentò, al di là di ogni dubbio, la prima vera vittoria nella battaglia per i diritti civili in Italia e aprì la strada a tante altre “rivoluzioni”: dalla riforma del diritto di famiglia, all’obiezione di coscienza al servizio militare, dal voto ai diciottenni, alla chiusura dei manicomi, dalla possibilità dell’interruzione di gravidanza, alla riforma dei codici militari fascisti.

Fu uno scontro politico che vide in prima linea, nella aule parlamentari, il Partito Socialista Italiano e il Partito Liberale. Fuori dal Parlamento, nelle piazze, nei circoli, nei dibattiti pubblici, notevole e decisiva fu la pressione adoperata dal Partito Radicale di Marco Pannella, dalla LID (Lega Italiana Divorzio) e da tutto quel variegato universo femminile che rivendicava pari diritti e dignità rispetto agli uomini.




Solo così, del resto, si spiega la disfatta parlamentare della Democrazia Cristiana e il voto finale favorevole del Partito Comunista (che considerava quella per il divorzio una battaglia marginale rispetto alle lotte per i diritti economici), del PSIUP (Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, del PSDI (Partito Socialista Democratico Italiano) e del Partito Repubblicano Italiano.

Insieme alla DC furono messi in minoranza i partiti cd. “clericali” dal Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante alla Sudtiroler Volkspartei al Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica…

Per tratteggiare la temperie dell’epoca, riporto le parole e le riflessioni pronunciate, proprio in occasione di questo straordinario cinquantenario, da un protagonista di quegli eventi, Gianfranco Spadaccia, ex segretario e parlamentare radicale e già Presidente di +Europa.

“La posizione del PCI era che la legge sul divorzio non restasse isolata, ma fosse inserita in una riforma generale del sistema familiare. Noi, con Pannella, Fortuna e Mellini obiettammo che bisognava partire dal punto cruciale dello scontro con i cattolici sul diritto di famiglia, perché solo battendoli sul punto centrale, che era la questione del divorzio, avremmo ottenuto la riforma complessiva del sistema… non cercando un compromesso unanimistico con i cattolici. Per conseguirla occorreva passare attraverso lo scontro ideale e politico dell’indissolubilità del matrimonio. E in effetti è quanto poi si verificò.”.

“Non credo che l’articolo 7 della Costituzione (sul Concordato tra Stato e Chiesa) sia stata la causa dell’atteggiamento della Chiesa e dello Stato rispetto al divorzio. Neppure la cosiddetta rivoluzione liberale successiva il processo dell’Unità d’Italia aveva prodotto del resto alcuna legge sul divorzio: la borghesia italiana negli anni dell’Unità d’Italia non ha mai toccato questo argomento nevralgico… Io credo che negli anni 60 sia avvenuta in Italia una profonda trasformazione sociale. Cambiamenti che altri paesi hanno affrontato e realizzato nel corso di uno o due secoli e che non sono solo sociali, ma anche antropologici. Pensiamo che significato può avere avuto per un contadino meridionale, dopo secoli di immobilità, trasferirsi nelle periferie urbane e diventare operaio. Cambia tutto, cambia la vita. Questa trasformazione operò anche un profondo sconvolgimento all’interno delle famiglie.”.



“Tante volte veniamo accusati di anticlericalismo, peraltro oggi evocato positivamente perfino da Papa Francesco, ma in ogni caso ciò non va scambiato con una manifestazione di antireligiosità o di negazione della religiosità, che non appartiene sicuramente alla tradizione radicale, soprattutto alla tradizione di Marco Pannella e di alcuni altri fra di noi.”.

Aggiungo per la cronaca: sempre nel 1970 veniva data finalmente attuazione anche alle norme della Costituzione concernenti il voto referendario. Prontamente, il fronte antidivorzista costituì un “Comitato nazionale per il referendum sul divorzio" e nel 1971 depositò la richiesta di un referendum abrogativo della legge appena pubblicata. Seguiranno tre anni di aspro confronto politico che porteranno, il 12 maggio 1974, alla vittoria dei NO all'abrogazione e alla conferma della Legge Fortuna-Baslini… ma questa è un’altra storia che necessita di ampio spazio per essere raccontata…

Concludo con una nota squisitamente giuridica (e solo un po’ polemica): l’ordinamento italiano è l’unico in cui il divorzio non può essere ottenuto direttamente con un unico procedimento giudiziario; infatti, la causa per il divorzio deve essere preceduta da un periodo di separazione coniugale (in origine cinque anni, ridotti nel 1987 a tre anni ed ulteriormente ridotti, nel 2015, ad un anno, in caso di separazione giudiziale, o a sei mesi, in caso di separazione consensuale).

Insomma, per non farci mancare mai niente, con i Tribunali italiani da sempre intasati e in perenne arretrato, siamo gli unici al mondo ad avere un procedimento doppio per ottenere un divorzio…

giovedì 23 luglio 2020

Amnesty International Italia: #Iolochiedo

Amnesty International Italia ha promosso nei giorni scorsi la campagna #Iolochiedo affinché la legislazione italiana si conformi alle norme internazionali, in particolare alla convenzione di Istanbul del 2011, e modifichi l’articolo 609-bis del codice penale nel senso di qualificare come reato qualsiasi atto sessuale senza consenso.
Il diritto internazionale, peraltro, impone agli Stati di attuare misure per proteggere le donne dalla violenza di genere, non solo con la tutela delle stesse, ma anche attraverso la condivisione di buone pratiche volte a trasformare leggi, politiche e atteggiamenti alla base dei crimini di violenza sessuale.
In questa ottica internazionale, inoltre, lo stupro e gli altri reati sessuali rappresentano anche una vera e propria violazione dei diritti umani e come tali dovrebbero essere trattati anche dalla legislazione interna.
A tal proposito Tina Marinari, coordinatrice delle campagne di Amnesty International Italia ha precisato: “L’Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul nel settembre del 2012, il Parlamento l’ha ratificata nel 2013 ma nonostante ciò la legislazione non è ancora stata modificata secondo le direttive del documento. A nostro avviso è importante completare questo passaggio perché il trattato di Istanbul rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne”.
La campagna #Iolochiedo si occupa anche della consapevolezza nelle giovani generazioni sul tema dello stupro, degli stereotipi di genere da combattere e di approfondire il concetto del consenso.


"Per contrastare le violenze sessuali è necessario, infatti, anzitutto cambiare gli atteggiamenti sociali basati sulla discriminazione di genere e sulle relazioni di potere di genere e contrastare la cosiddetta cultura dello stupro, intesa come normalizzazione della violenza sessuale. Per questo, chiediamo che oltre alla modifica della norma del codice penale che regola la violenza sessuale siano messe in atto misure per promuovere una cultura del consenso come sinonimo di condivisione e rispetto" si legge sul sito di Amnesty International Italia.


L'Istat, solo nel 2019, ci ha ricordato che in Italia persiste ancora il pregiudizio che "addebita" alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita per il modo di vestire (23,9% degli intervistati) o se sotto effetto di alcool e droghe (15,1%). 


"Smantellare" il pregiudizio è il primo passo per una necessaria crescita culturale e per debellare il fenomeno alla radice; adeguare le norme è il mezzo per punire le condotte con strumenti legislativi più moderni ed efficaci.

martedì 30 giugno 2020

Il CEDS e il lavoro femminile in Europa



Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) è l’organismo del Consiglio d’Europa che controlla il rispetto degli impegni assunti dagli Stati per garantire l’applicazione dei diritti riconosciuti dalla Carta Sociale Europea tramite due meccanismi complementari: i reclami collettivi, che possono essere presentati da associazioni sindacali e datoriali, oltre che da altre organizzazioni non governative (procedura dei reclami collettivi), e i rapporti nazionali periodici presentati dai Governi delle Parti contraenti (procedura dei rapporti).
Lo scorso 29 giugno, tale organismo, a seguito dei reclami proposti dalla ONG internazionale University Women Europe (UWE), ha rilevato violazioni del diritto alla parità di retribuzione e del diritto alle pari opportunità sul luogo di lavoro in 14 dei 15 paesi che hanno acconsentito ad applicare la procedura dei reclami collettivi della Carta sociale europea: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovenia. 
Nessuno è escluso, insomma; solo la Svezia ha adottato comportamenti conformi alle disposizioni della Carta.
Ai sensi della Carta Sociale Europea, il diritto alla parità di retribuzione deve essere garantito per legge. In particolare, il CEDS ha indicato quattro precisi obblighi a carico degli Stati contraenti:
1) Riconoscere nella loro legislazione il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore; 
2) Garantire l’accesso a vie di ricorso efficaci per le vittime di discriminazione salariale;
3) Assicurare la trasparenza salariale e rendere possibile un confronto delle retribuzioni;
4) Mantenere attivi organismi efficaci per la promozione della parità e istituzioni competenti per garantire nella pratica la parità di retribuzione.



Marija Pejčinović Burić, Segretaria generale del Consiglio d’Europa, sul punto ha affermato: “Il divario retributivo di genere è inaccettabile, eppure continua a rappresentare uno dei principali ostacoli al conseguimento di una reale uguaglianza nelle società moderne. I governi europei devono intensificare urgentemente gli sforzi per garantire le pari opportunità sul posto di lavoro. E un numero maggiore di paesi dovrebbe utilizzare la Carta sociale europea del Consiglio d’Europa in quanto mezzo per raggiungere tale obiettivo”.
Il CEDS, pur avendo concluso che la legislazione di tutti i 15 paesi interessati risulta soddisfacente per assicurare il riconoscimento del diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro, ha riscontrato un discreto numero di violazioni dovute principalmente agli scarsi progressi nella riduzione del divario retributivo di genere; in alcuni casi ciò è dovuto anche alla mancata trasparenza salariale nel mercato del lavoro, all’assenza di vie di ricorso efficaci e all’insufficienza dei poteri e mezzi conferiti agli organismi nazionali per la promozione della parità di genere.
Inoltre, bisogna sottolineare che, malgrado gli accordi sull’applicazione di sistemi di quote e l’adozione di altre misure, le donne continuano ad essere sottorappresentate nelle posizioni decisionali all’interno delle aziende private.
A tale riguardo, il CEDS ha constatato che la percentuale di donne che siedono nei consigli di amministrazione delle più importanti società quotate in borsa nei paesi in cui vigono disposizioni legislative vincolanti è passata da una media del 9,8% nel 2010 al 37,5% nel 2018. Nei paesi che hanno intrapreso interventi positivi per promuovere l’equilibrio di genere, senza tuttavia adottare misure vincolanti, le percentuali sono state del 12,8% nel 2010 e del 25,6% nel 2018, mentre nei paesi in cui non è stato realizzato nessun intervento particolare (oltre all’autoregolazione da parte delle aziende) la situazione è rimasta praticamente invariata, con una media del 12,8% di donne presenti nei consigli di amministrazione nel 2010, che è passata al 14,3% nel 2018. 



Il CEDS ha pertanto ribadito che la Risoluzione dell'APCE 1715 (2010) raccomanda che la percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle società sia almeno del 40%.
Nella sua relazione e in merito alle questioni più generali, il CEDS ha per la verità constatato che il divario retributivo di genere si è ridotto in alcuni paesi, ma che i progressi sono ancora insufficienti.
Il CEDS, infatti, chiarisce che il divario retributivo di genere non è più unicamente né principalmente il risultato di una vera e propria discriminazione ma che deriva essenzialmente dalle differenze nelle cosiddette “caratteristiche medie” delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro. 
Testualmente: “Tali differenze sono dovute a numerosi fattori, quali la segregazione orizzontale, quando un sesso si trova concentrato in determinate attività economiche (segregazione settoriale di genere) o in determinate occupazioni (segregazione professionale di genere), come pure la segregazione verticale, in particolare il fatto che sono troppo poche le donne che occupano le posizioni dirigenziali e decisionali meglio retribuite all’interno delle aziende. Gli Stati dovrebbero pertanto valutare l’impatto delle misure politiche adottate per affrontare la segregazione di genere nel mercato del lavoro, migliorando la partecipazione delle donne a una gamma più vasta di posti di lavoro e di professioni.”.
Per quanto attiene il Belpaese, il gender gap nel mercato del lavoro è ancora lontano dall'essere colmato in Italia, Paese che “ha fatto insufficienti progressi misurabili nel promuovere uguali opportunità” tra donne e uomini.



Insomma, anche in materia di lavoro femminile, l’Europa rappresenta il migliore stimolo per il miglioramento e l’avanzamento sociale… checché ne dicano i populisti e i sovranisti e le donne che militano e sostengono quei partiti e movimenti antieuropeisti.

sabato 13 giugno 2020

La legge 40, tra referendum e Corte Costituzionale




L'associazione Coscioni ci ricorda che il 12 e 13 giugno 2005 la Legge 40/2004 sulla Procreazione Medicalmente Assistita fu oggetto del referendum popolare sull’abrogazione di buona parte dei divieti che andavano contro il diritto alla salute. Il quorum non fu raggiunto ma l’80% di chi votò scelse di cancellare le proibizioni su fecondazione assistita e ricerca sulle cellule staminali embrionali.

Negli anni, l’Associazione Luca Coscioni ha adito sia le giurisdizioni nazionali che quelle internazionali per rendere possibile la fecondazione eterologa, la fecondazione di più di tre gameti cancellando l’obbligo di contemporaneo impianto, l’accesso alla PMA per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche. 
Ad oggi resta il divieto di ricerca scientifica sugli embrioni non idonei per una gravidanza e su questo fronte si concentra la battaglia culturale e giuridica dell'Associazione.



Dice l’avvocato Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni, in occasione di questa ricorrenza: “Il sogno di poter stringere il proprio bimbo tra le braccia per centinaia di aspiranti mamme e papà venne infranto con un referendum boicottato da ingerenze della politica e del Vaticano.
Grazie alla determinazione di alcune coppie quella gioia è stata raggiunta successivamente, con le decisioni dei tribunali suscitate da azioni che, stando agli ultimi dati disponibili, (2017), hanno portato alla nascita di almeno 705 bambini grazie alla diagnosi preimpianto, per un totale di 14.000 nati all’anno con tutte le tecniche di PMA oggi in vigore in Italia.".
“Rispetto al 2005  –precisa l'Avv. Gallo–  siamo attivi a tutti i livelli per eliminare l’ultimo divieto del referendum, quello di ricerca scientifica sugli embrioni non idonei per una gravidanza e in generale per raggiungere l’obiettivo di una piena tutela del diritto alla salute, recentemente abbiamo ribadito al Governo l’urgente necessità di inserire la “Diagnosi Genetica Preimpianto” fra i Livelli Essenziali di Assistenza, un’azione necessaria per evitare aborti. Stiamo inoltre agendo sulle regioni perché promulghino la proroga del limite di età attualmente previsto. Per ora solo Campania, Lazio e Toscana hanno reagito positivamente. Inoltre abbiamo chiesto la possibilità del rimborso ai donatori di gameti; l’aggiornamento in modo chiaro della parte dei LEA relativa alle prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita e che le tabelle sui costi siano corrispondenti ai reali costi delle tecniche avanzate di PMA, allo stato attuale non effettivamente erogabili.
Infine di erogare tecniche eterologhe e indagini preimpianto anche nel pubblico.”.




Considerata l’inerzia del Parlamento, anche sulla scorta dell’intervento della Corte Costituzionale nel 2016, l’Associazione Luca Coscioni tornerà innanzi al Tribunale di Roma per chiedere che embrioni non idonei per una gravidanza possano essere donati alla ricerca. A questo punto, la Corte Costituzionale potrebbe ritornare su di un tema che era stato ammesso anche nei referendum del 2005.
Ma l’inerzia del Parlamento non si risolve solo nel non riscontrare la Corte Costituzionale e le tante coppie, ma si concretizza anche nel non conformare la legge 40 alle Raccomandazioni  emesse dal Comitato per diritti economici, sociali e culturali, Nazioni Unite, a seguito di procedimento presentato per una coppia in relazione alla violazione del diritto alla salute riproduttiva violato dalla legge  40/2004.


mercoledì 12 febbraio 2020

Rotary, Inner Wheel e mutilazioni femminili




“Le Mutilazioni Genitali Femminili sono una forma di violenza che calpesta i diritti di bambine e giovani donne, mettendo a rischio la loro salute fisica e psicologica e che deve vedere tutti quanti noi impegnati in una battaglia che non riguarda solo le donne ma ha a che fare con lo sviluppo dell’intero genere umano. Almeno 200 milioni di ragazze e donne vivono oggi nel mondo con le cicatrici di qualche forma di mutilazione genitale subita nel corso della propria vita. Le mutilazioni genitali vengono praticate principalmente su bambine tra i 4 e i 14 anni di età... La pratica può causare complicanze a breve, medio e lungo termine, tra cui dolore cronico, infezioni, aumento del rischio di trasmissione dell’HIV, ansia e depressione, complicazioni al momento del parto, infertilità e, nei casi peggiori, la morte”.

Lo ha dichiarato la Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta alla Conferenza nazionale: “Salute globale per la tutela delle donne: è possibile eradicare le Mutilazioni Genitali Femminili?” che si è svolta presso il Ministero della Salute in occasione della Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili che si celebra il 6 febbraio di ogni anno in virtù di una risoluzione dell’Onu del 2012. 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) distingue le mutilazioni sessuali femminili in quattro tipi differenti (a seconda della gravità per il soggetto):
1. Circoncisione o infibulazione "as sunnah": si limita alla scrittura della punta del clitoride con fuoriuscita di sette gocce di sangue simboliche;
2. Escissione "al uasat": asportazione del clitoride e taglio totale o parziale delle piccole labbra;
3. Infibulazione o circoncisione faraonica o sudanese: asportazione del clitoride, delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra con cauterizzazione, cui segue la cucitura della vulva, lasciando aperto solo un foro per permettere la fuoriuscita dell'urina e del sangue mestruale;
4. Interventi di varia natura sui genitali femminili.
Mentre la prima è puramente simbolica e non comporta conseguenze, soprattutto la terza, l'infibulazione faraonica, danneggia in maniera grave la salute generale e la vita sessuale delle donne.
Anche l'Italia è intervenuta con norme specifiche per contrastare e reprimere il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.
Più precisamente, il 18 Gennaio 2006 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato la Legge 09/01/2006 n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", diffuse ormai da lungo tempo anche e soprattutto in Italia.
In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 Settembre 1995 nella Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle Donne, la "Legge Consolo" (dal nome dell'On. Giuseppe Consolo, proponente e primo firmatario), detta "le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine".
Nonostante ciò 35.000 bambine sono state mutilate in Italia. 
Cosa si può fare? 
L'Inner Wheel Club di Lauria ritiene che sensibilizzare l’opinione pubblica sia importante.
Affinché il fenomeno esca dalla clandestinità e la legge venga applicata in Italia e introdotta nei paesi dove ancora non c’è, bisogna innanzitutto creare le condizioni culturali.
Ed è per questo che anche quest'anno l'Inner Wheel Club di Lauria, guidato dall'Avv. Antonella Squillacioti, insieme al Rotary Club di Lauria condotto dal Dr. Luigi Cerrato, tratterà questo tema così delicato con un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza e alle associazioni del territorio il prossimo 7 marzo alla vigilia della Festa delle Donne.
Tra i relatori il Dr. Gennaro Nasti, chirurgo e socio del Rotary Club di Lauria e l'Avv. Antonella Blasi, socia dell'Inner Wheel Club di Lauria.

sabato 7 dicembre 2019

La sarta e il bus

A prima vista potrebbe sembrare una banale storia di una sarta e di un bus.
Eppure ciò che successe il 1 dicembre 1955 a Montgomery, Alabama ha avuto effetti di lungo periodo assolutamente inimmaginabili.
Nel 1955, negli Stati del Sud degli USA, i neri erano considerati “separate but equal”, “separati ma uguali”; in buona sostanza, gli afroamericani erano confinati in appositi settori, non solo sui mezzi di trasporto, ma in tutti i luoghi pubblici.
Rosa Parks è una donna di 42 anni, è una sarta ed è di colore e, purtroppo, le regole le conosce bene.



Quando, al termine di una normale giornata di lavoro, sale su un autobus per tornare a casa, sa che i posti sono divisi in base al colore della pelle. Tuttavia, nel settore “esclusivo” dei neri non ci sono posti liberi, così Rosa Parks prende posto in una delle file “comuni”, dove però i bianchi hanno la priorità. Dopo pochi minuti, infatti, un passeggero bianco sale ad una fermata del bus e il conducente intima alla donna di alzarsi.
Lei si rifiuta. Semplicemente.

Niente proteste violente e urla.

Rosa Parks dice solamente “no” e rimane seduta al suo posto. Il conducente ferma la corsa e chiama la polizia che, appena giunta, arresta la sarta.

La reazione delle associazioni dei diritti civili è immediata e geniale: il Montgomery Bus Boycott.



Da quel giorno in poi i cittadini di colore si rifiuteranno di utilizzare i mezzi pubblici.

Il boicottaggio dura più di un anno e finisce solo con l’abrogazione della legge sulla segregazione.

Nel 1956, infatti, il caso di Rosa Parks e dei bus di Montgomery arriva fino alla Corte Suprema che definisce incostituzionale la segregazione.
La Bus Boycott, determinata dal gesto di Rosa Parks e ispirata da Martin Luther King, fu la prima ribellione nera non violenta di una rivoluzione socioculturale ormai inevitabile, un momento storico per il movimento per i diritti civili in America. E non solo.



Dalle sorelle Mirabal all’educazione sentimentale

Il 25 novembre 1960, le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana, vennero torturate e bastonate a morte da uomini dell’esercito dominicano durante la dittatura di Rafael Trujillo.
Quasi quarant’anni dopo l’omicidio di Patria, Minerva e Maria Teresa, nel 1999, l’ONU decise di commemorarle e di renderle il simbolo di una delle campagne più importanti tra quelle promosse dall’organismo internazionale istituendo per il 25 novembre la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Le Nazioni Unite definiscono la violenza contro le donne come “Qualsiasi atto di violenza fondata sul genere che comporti, o abbia probabilità di comportare, sofferenze o danni fisici, sessuali o mentali per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella sfera pubblica che in quella privata”.
Più specificamente, la definizione di violenza di genere si ritrova in due testi di derivazione sovranazionale: la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 7715; e la direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
La Convenzione di Istanbul, tra le altre, contiene, all’articolo 3, la definizione di «violenza domestica» ossia tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
Si comprende, allora, che un tratto caratteristico della violenza di genere è proprio la prossimità, in quanto la violenza di genere trova nelle relazioni domestiche il suo luogo di elezione privilegiato e nella violenza psicologica uno schema di esecuzione frequente quanto, se non di più, della violenza esclusivamente fisica.
Ne consegue, pertanto, che il semplicistico convincimento, alimentato da un crescente populismo giudiziario, di risolvere il problema della violenza domestica e di genere limitandosi ad inasprire il regime sanzionatorio penale non può che scontrarsi con la realtà di un complesso fenomeno che, principalmente, è culturale ed educativo e la cui risoluzione deve partire innanzitutto dalla famiglia e dalla scuola.
È, del resto, evidente che se nella nostra società occidentale un uomo è in grado di arrivare ad uccidere la propria compagna e si suoi stessi figli per poi togliersi egli stesso la vita, un mero aumento di pena, fosse anche l’ergastolo, non fermerà quell’uomo dal mettere in atto le sue sconsiderate azioni.
Agendo, invece, a monte, magari anche attraverso l’educazione sentimentale nelle scuole, molte situazioni problematiche nei rapporti di coppia o familiari potrebbero essere risolte prima ancora che sfocino in disagio o, peggio, in delitti.
Questo ragionamento, peraltro, trova conferma nell’articolo 14 della già citata Convenzione di Istanbul, la quale suggerisce agli Stati che l’abbiano ratificata di introdurre una forma di educazione all’affettività nelle scuole di ogni ordine e grado: “1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi“.

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