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19 agosto 2026

Cessione del credito in blocco: per il Tribunale di Latina la Gazzetta Ufficiale non basta per provare la titolarità

Cessione del credito in blocco: per il Tribunale di Latina la Gazzetta Ufficiale non basta per provare la titolarità

Cessione del credito in blocco: per il Tribunale di Latina la Gazzetta Ufficiale non basta per provare la titolarità

Cosa imparerai in questo articolo:

Imparerai quali sono i limiti probatori dei fondi e delle società cessionarie quando pretendono il pagamento di crediti ceduti in blocco ex art. 58 T.U.B. Scoprirai perché le dichiarazioni della banca cedente rilasciate a causa iniziata e le certificazioni notarili prive di elenchi allegati non bastano a dimostrare la titolarità del credito e come difendersi efficacemente in giudizio.

Quando una società di recupero crediti o un fondo d'investimento notifica un decreto ingiuntivo o agisce per la riscossione di un credito derivante da una cessione in blocco, l'onere di dimostrare la reale titolarità del rapporto incombe interamente sul cessionario. La giurisprudenza più recente sta segnando un fondamentale punto di svolta sul tema della qualità e dell'idoneità dei mezzi di prova necessari per assolvere a tale onere probatorio.

1. Contesto della controversia

La decisione del Tribunale di Latina affronta il tema della legittimazione del cessionario che agisce per il recupero di crediti trasferiti in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., con particolare riguardo all’onere di dimostrare che lo specifico credito azionato sia effettivamente compreso nell’operazione di cessione.

La controversia è nata nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale la parte opponente ha contestato la titolarità del credito fatta valere dalla società cessionaria, rilevando che non erano stati prodotti né il contratto di cessione né documenti sufficienti a collegare il credito oggetto della domanda all’operazione di trasferimento.

Il Tribunale, con sentenza della Seconda Sezione civile del 30 giugno 2026, n. 1401, resa dal dott. Stefano Fava, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.

2. La prova della titolarità del credito

Secondo il giudice, la società cessionaria non può limitarsi ad affermare di essere subentrata nella posizione della banca cedente, ma deve fornire una prova concreta e verificabile dell’avvenuto trasferimento del singolo rapporto dedotto in giudizio.

L’onere probatorio assume particolare rilievo quando il debitore formuli una contestazione specifica. In tale ipotesi, la mera allegazione dell’esistenza di una cessione in blocco non è sufficiente: occorre dimostrare, attraverso documenti idonei, che il credito azionato rientri effettivamente tra quelli trasferiti.

La prova può essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione oppure attraverso documentazione coeva e adeguatamente dettagliata, dalla quale risultino identificabili sia l’operazione negoziale sia il rapporto obbligatorio fatto valere nei confronti del debitore.

3. La dichiarazione della banca cedente

Nel corso del giudizio era stata prodotta una dichiarazione di conferma rilasciata dalla banca cedente il 7 ottobre 2024, quindi in epoca successiva alla proposizione dell’opposizione.

Il Tribunale ha escluso che tale documento potesse dimostrare l’inclusione del credito nella cessione stipulata il 25 novembre 2019. Una dichiarazione formata dopo l’insorgere della controversia, infatti, non può sostituire la documentazione relativa all’originario negozio di cessione, soprattutto quando provenga da un soggetto estraneo al processo e sia priva di ulteriori elementi oggettivi di riscontro.

Il documento non può neppure essere assimilato a una prova testimoniale, né può determinare un’inversione dell’onere probatorio. Spetta infatti al cessionario dimostrare la propria titolarità sostanziale del credito e la riconducibilità dello stesso all’operazione di trasferimento.

4. La certificazione notarile

Analoga valutazione negativa è stata riservata alla certificazione notarile prodotta dalla società cessionaria.

Il documento, oltre a essere stato depositato tardivamente rispetto alle scansioni processuali previste dall’art. 171-ter c.p.c., faceva riferimento a una lista di crediti depositata presso lo studio notarile, senza tuttavia allegare tale elenco né renderlo disponibile nel processo.

Questa omissione ha impedito al giudice di verificare la corrispondenza tra le risultanze richiamate dal notaio e il credito concretamente azionato. Al tempo stesso, il debitore non ha avuto la possibilità di esaminare il contenuto della lista e di svolgere pienamente le proprie difese.

La certificazione, pertanto, non è stata considerata sufficiente a dimostrare in modo diretto e puntuale la titolarità del credito. La funzione certificativa del notaio non esonera, infatti, la parte dall’obbligo di produrre gli elementi documentali necessari per consentire il controllo giudiziale e il contraddittorio.

5. Il significato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Tribunale ha inoltre ribadito che la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dall’art. 58 T.U.B., non è di per sé sufficiente a provare la titolarità del singolo credito controverso.

Tale pubblicazione assolve principalmente a una funzione informativa e pubblicitaria nei confronti dei debitori ceduti. Tuttavia, quando il debitore contesti in maniera specifica l’inclusione del proprio rapporto nell’operazione, l’avviso pubblicato non consente automaticamente di ritenere provato il trasferimento.

In presenza di una contestazione puntuale, la pubblicazione può assumere, al più, valore indiziario. Essa deve quindi essere accompagnata da ulteriori elementi documentali, idonei a individuare il credito e a dimostrare il collegamento tra quest’ultimo e il contratto di cessione.

6. Principio conclusivo

La pronuncia conferma un orientamento rigoroso in materia di cessioni di crediti in blocco. La società che agisce in giudizio quale cessionaria deve dimostrare non soltanto l’esistenza dell’operazione di cessione, ma anche l’effettiva inclusione del credito azionato nel relativo perimetro.

Non risultano sufficienti, se isolatamente considerati:

  • una dichiarazione della banca cedente formata dopo l’inizio della controversia;
  • una certificazione notarile che richiami un elenco non prodotto in giudizio;
  • la sola pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale;
  • documenti tardivi o privi di elementi che consentano di identificare con precisione il rapporto trasferito.

Il mancato assolvimento di tale onere probatorio determina il difetto di prova della titolarità del credito e può condurre all’accoglimento dell’opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo.

📌 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: un semplice elemento indiziario

Occorre, quindi, ribadire un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. assolve primariamente alla funzione di notifica collettiva nei confronti dei debitori ceduti e di pubblicità notizia. Essa non integra mai, di per sé, la prova dell'esistenza del contratto di cessione né dell'inclusione del singolo e specifico credito nell'operazione, potendo al più rivestire un valore meramente indiziario nell'ambito della complessiva valutazione del quadro istruttorio.

❓ Domande Frequenti (FAQ)

La società di recupero può dimostrare di possedere il mio credito con una lettera della banca originaria?

No, se la lettera o la dichiarazione è stata redatta dopo l'inizio della causa di opposizione, non è idonea a sostituire il contratto di cessione o la documentazione coeva al trasferimento.

Basta l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per obbligarmi a pagare?

No, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serve a informare della cessione in generale, ma non dimostra che lo specifico credito o conto corrente sia stato effettivamente trasferito al fondo.

Cosa succede se il Notaio certifica il credito ma non allega l'elenco dei debitori?

La certificazione notarile è priva di efficacia probatoria decisiva poiché impedisce la verifica diretta del contratto e violerebbe il diritto al contraddittorio del debitore.

📌 Considerazioni conclusive e tutela dei diritti

L'evoluzione giurisprudenziale dimostra l'importanza centrale della trasparenza e del rigoroso rispetto delle garanzie processuali. La tutela del debitore passa attraverso un vaglio scrupoloso della legittimazione delle società di recupero crediti, affinché pretese creditorie prive del dovuto supporto documentale non trovino ingresso nel nostro ordinamento.

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🔹 Revoca del decreto ingiuntivo per difetto di prova della titolarità del credito

🔹 Cessioni ex art. 58 T.U.B.: la mancata iscrizione dello Special Servicer ex art. 106 T.U.B. non incide sulla legittimazione ad agire

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30 gennaio 2026

🏛 Cessioni ex art. 58 TUB: la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer non incide sulla legittimazione ad agire

Cessioni ex art. 58 TUB: la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer non incide sulla legittimazione ad agire

Il Tribunale di Bergamo ribadisce l’irrilevanza civilistica dell’omessa iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari (Sentenza n. 2/2026 – Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta).

In sintesi

Nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione, la mancata iscrizione dello Special Servicer nell’albo ex art. 106 TUB non determina alcuna invalidità civilistica né incide sulla sua legittimazione ad agire per il recupero dei crediti ceduti. Lo ha affermato il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 2/2026, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità.

1. Il caso

Un debitore proponeva opposizione a precetto nei confronti della mandataria di una Società Veicolo (SPV) cessionaria ai sensi dell’art. 58 TUB. Contestava, in particolare, la legittimazione della mandataria a esigere un credito di euro 32.640, garantito da polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita di impiego, sostenendo che l’assenza di iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB avrebbe reso invalida la procura conferita dalla SPV.

2. La decisione del Tribunale

Il Giudice Liotta ha respinto integralmente l’opposizione, chiarendo che:

  • la mandataria non svolgeva attività finanziaria, ma era incaricata della mera gestione e riscossione dei crediti della SPV;
  • l’art. 106 TUB disciplina profili amministrativi dell’attività finanziaria, non requisiti civilistici di validità della procura;
  • l’omessa iscrizione non incide sulla capacità di agire dello Special Servicer.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 7243/2024; SS.UU. n. 33719/2022), secondo cui la mancata iscrizione nell’albo non determina alcuna invalidità dell’attività svolta per conto della SPV.

3. Il principio di diritto

Nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer incaricato della riscossione non comporta alcuna invalidità civilistica della procura né incide sulla legittimazione ad agire per il recupero dei crediti cartolarizzati.

La pronuncia ribadisce la distinzione tra:

  • attività finanziaria, soggetta a vigilanza e iscrizione;
  • attività meramente esecutiva di gestione dei crediti, che non richiede iscrizione all’albo.

4. Esito del giudizio

L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata rigettata, con condanna del debitore alle spese di lite.

5. Inquadramento sistematico e giurisprudenza collegata

La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato, che esclude effetti invalidanti sul piano civilistico:

  • Corte d’Appello di Palermo, sent. n. 30/2026
    L’art. 106 TUB ha natura amministrativa e non incide sulla validità della procura conferita dalla SPV.
  • Tribunale di Varese, sent. n. 103/2025
    Il recupero dei crediti cartolarizzati può essere svolto anche da Special Servicer non iscritto.
  • Tribunale di Mantova
    L’art. 2, comma 6, L. 130/1999 non costituisce norma imperativa inderogabile sul piano civilistico.

6. Commento operativo

Per gli operatori del credito e per gli avvocati che assistono SPV e servicer, la pronuncia conferma un punto essenziale:

  • la legittimazione processuale dello Special Servicer deriva dal mandato conferito dalla SPV, non dall’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB;
  • le eccezioni sollevate dai debitori su questo punto sono infondate e possono essere superate richiamando Cassazione e giurisprudenza di merito.

La decisione contribuisce a stabilizzare il quadro operativo delle cartolarizzazioni, evitando interpretazioni che rischierebbero di paralizzare l’attività di recupero.

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