TRIBUNALE DI VITERBO: REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO PER MANCANZA DI PROVA DEL CREDITO
Una recente sentenza del Tribunale di Viterbo (n. 643 del 30.10.2025) offre un chiarimento fondamentale per chi si trova a contestare richieste di pagamento provenienti da banche o società cessionarie del credito.
Il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo perché la società opposta non aveva prodotto gli estratti conto completi, necessari a dimostrare l’andamento del rapporto sin dall’origine. L’estratto di saldaconto ex art. 50 TUB, infatti, vale solo nel monitorio, ma non è sufficiente nel giudizio di opposizione.
La decisione richiama due principi cardine della Cassazione:
- Cass. 5316/2004: l’estratto conto, una volta comunicato e non contestato, può assumere valore probatorio nel giudizio ordinario;
- Cass. 23313/2018: la banca deve provare l’intero andamento del rapporto, senza interruzioni, mediante produzione degli estratti conto integrali.
In assenza di questa documentazione, il credito non è provato e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Questa pronuncia conferma un orientamento sempre più rigoroso: chi richiede somme deve dimostrare ogni passaggio del rapporto, non basta un saldo finale certificato.
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