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venerdì 30 gennaio 2026

🏛 Cessioni ex art. 58 TUB: la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer non incide sulla legittimazione ad agire

Cessioni ex art. 58 TUB: la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer non incide sulla legittimazione ad agire

Il Tribunale di Bergamo ribadisce l’irrilevanza civilistica dell’omessa iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari

Sentenza n. 2/2026 – Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta

Abstract

Nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione, la mancata iscrizione dello Special Servicer nell’albo ex art. 106 TUB non determina alcuna invalidità civilistica né incide sulla sua legittimazione ad agire per il recupero dei crediti ceduti. Lo ha affermato il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 2/2026, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità.

1. Il caso

Un debitore proponeva opposizione a precetto nei confronti della mandataria di una Società Veicolo (SPV) cessionaria ai sensi dell’art. 58 TUB. Contestava, in particolare, la legittimazione della mandataria a esigere un credito di euro 32.640, garantito da polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita di impiego, sostenendo che l’assenza di iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB avrebbe reso invalida la procura conferita dalla SPV.

2. La decisione del Tribunale

Il Giudice Liotta ha respinto integralmente l’opposizione, chiarendo che:

  • la mandataria non svolgeva attività finanziaria, ma era incaricata della mera gestione e riscossione dei crediti della SPV;
  • l’art. 106 TUB disciplina profili amministrativi dell’attività finanziaria, non requisiti civilistici di validità della procura;
  • l’omessa iscrizione non incide sulla capacità di agire dello Special Servicer.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 7243/2024; SS.UU. n. 33719/2022), secondo cui la mancata iscrizione nell’albo non determina alcuna invalidità dell’attività svolta per conto della SPV.

3. Il principio di diritto

Nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, la mancata iscrizione ex art. 106 TUB dello Special Servicer incaricato della riscossione non comporta alcuna invalidità civilistica della procura né incide sulla legittimazione ad agire per il recupero dei crediti cartolarizzati.

La pronuncia ribadisce la distinzione tra:

  • attività finanziaria, soggetta a vigilanza e iscrizione;
  • attività meramente esecutiva di gestione dei crediti, che non richiede iscrizione all’albo.

4. Esito del giudizio

L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata rigettata, con condanna del debitore alle spese di lite.

5. Inquadramento sistematico e giurisprudenza collegata

La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato, che esclude effetti invalidanti sul piano civilistico:

  • Corte d’Appello di Palermo, sent. n. 30/2026
    L’art. 106 TUB ha natura amministrativa e non incide sulla validità della procura conferita dalla SPV.
  • Tribunale di Varese, sent. n. 103/2025
    Il recupero dei crediti cartolarizzati può essere svolto anche da Special Servicer non iscritto.
  • Tribunale di Mantova
    L’art. 2, comma 6, L. 130/1999 non costituisce norma imperativa inderogabile sul piano civilistico.

6. Commento operativo

Per gli operatori del credito e per gli avvocati che assistono SPV e servicer, la pronuncia conferma un punto essenziale:

  • la legittimazione processuale dello Special Servicer deriva dal mandato conferito dalla SPV, non dall’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB;
  • le eccezioni sollevate dai debitori su questo punto sono infondate e possono essere superate richiamando Cassazione e giurisprudenza di merito.

La decisione contribuisce a stabilizzare il quadro operativo delle cartolarizzazioni, evitando interpretazioni che rischierebbero di paralizzare l’attività di recupero.

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