Associazione Coscioni: una nuova sentenza di merito sul diritto al suicidio assistito

 


Dopo il caso di Mario, di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi, in materia di diritto negato al suicidio assistito, ormai legalizzato dalla Corte Costituzionale alla presenza di quattro precise condizioni, oggi voglio raccontare anche la vicenda di Antonio (nome di fantasia), pure lui tetraplegico da otto anni e residente nelle Marche.

Anche Antonio, come Mario, aveva chiesto di accedere al suicidio assistito. Eppure per diciassette mesi la sua richiesta è rimasta bloccata nella vana attesa di un riscontro da parte dell’Azienda Sanitaria Unica della sua regione.

Perciò dopo due diffide ed una denuncia, nel mese di dicembre 2021 è stato necessario proporre un ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui Antonio, tramite il suo collegio difensivo, composto tra gli altri dall’Avv. Franco Di Paola del Foro di Lagonegro e membro della Giunta dell’Associazione Coscioni, ha chiesto ai giudici di ordinare all’Azienda Sanitaria Unica Regione Marche (e alla direttrice generale), di procedere alla verifica delle condizioni richieste dalla Corte Costituzionale per poter accedere al suicidio assistito in Italia.

La prima udienza si è svolta nel mese di gennaio 2022 e, finalmente, da pochi giorni, è arrivata l’ordinanza che testualmente impone all’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche di provvedere, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, ad accertare: 

– se Antonio è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; 

– se sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; 

– se le modalità, la metodica e farmaco prescelti siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile.

Secondo la pronuncia, resa dal Tribunale di Ancona, sezione civile procedimenti speciali, infatti, “diversamente opinando, si arriverebbe ad una abrogazione tacita della pronuncia della Corte Costituzionale e al mantenimento dello status quo ante rispetto alla pronuncia”. Abrogazione che per legge non è possibile perché una sentenza della Corte Costituzionale non può essere riformata o cancellata dal Parlamento o da un Tribunale ordinario.

“Anche in questo caso i Tribunali affermano il diritto della persona malata ad ottenere le verifiche necessarie così come previsto dal giudicato costituzionale per poter procedere legalmente in Italia con auto-somministrazione del farmaco letale. Il diniego opposto dall’Asur, alla luce della consulta e delle motivazioni contenute nella decisione del Giudice ordinario, risulta illegittimo”, ha dichiarato l’Avv. Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni e codifensore di Antonio:  “Il Giudice autore dell’ordinanza, nell’applicare la portata della sentenza costituzionale, precisa che la sentenza di incostituzionalità sul caso Cappato-Antoniani non si è limitata a dichiarare una condizione di non punibilità e i suoi requisiti, come sostenuto dalla difesa dell’ASUR, ma ha altresì dettato dei presupposti procedurali (accertamento della struttura sanitaria pubblica e parere del comitato etico) che sono imprescindibili ai fini della non punibilità. Si tratta di procedure che coinvolgono soggetti terzi – rispetto a colui che vuole porre fine alla propria vita e da colui che verrebbe incriminato di aiuto al suicidio- che devono essere necessariamente coinvolti in un’ottica di tutela del soggetto debole. Ne consegue che tale sentenza non può che avere risvolti sotto il profilo civilistico e in particolare delle prestazione che il cittadino-paziente ha diritto di richiedere al sistema sanitario nazionale e ai suoi attori-organi. L’ordinanza rigetta dunque tutte le contestazioni formulate dall’ASUR Marche che continua ad opporsi alla decisione della Corte costituzionale, sminuendone o addirittura cercando di annullarne la portata normativa. Il reiterato ostruzionismo dell’azienda sanitaria sta comportando una continua negazione di diritti costituzionali ma soprattutto il prolungarsi delle sofferenze dei malati. Auspichiamo che a fronte della conferma degli obblighi del SSN derivanti dall’affermazione del diritto ad accedere alla morte assistita sancito dalla Corte costituzionale, l’ASUR Marche collabori al rispetto della legalità anziché continuare a negarla”.

Giova precisare che nello scorso mese di novembre 2021, proprio a seguito delle azioni legali portate avanti dai legali dell’Associazione Luca Coscioni in difesa dei malati marchigiani, Antonio e Mario, da cui hanno ricevuto mandato, il Ministero della Salute ha preso una posizione formale in tema di applicazione della sentenza n°242/2019 della Consulta in materia di fine vita.

E lo ha fatto diramando una nota indirizzata alla Conferenza Stato Regioni affinché il servizio sanitario nazionale dia “concreta attuazione a quanto statuito dalla Corte costituzionale”. 

La nota, peraltro, precisa che: “sussiste una responsabilità del SSN a dare concreta attuazione a quanto statuito dalla Corte Costituzionale e pertanto è necessario che le strutture regionali si adoperino affinché ai soggetti che versano in situazioni caratterizzate da patologie irreversibili e sofferenze intollerabili sia data la possibilità di accedere, nel pieno rispetto di quanto sancito dalla Corte costituzionale, a procedure di suicidio medicalmente assistito”.

Nonostante questo ennesimo richiamo, l’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche ha, purtroppo, continuato a violare in modo sistematico il diritto di ormai due malati (Antonio e Mario) che a questo punto trova riconoscimento non solo a livello di diritto costituzionale e di giurisprudenza ordinaria ma anche a livello governativo.


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