17 giugno 2021

Suicidio assistito: sentenza storica del Tribunale di Ancona

⚖️ Suicidio assistito: la sentenza storica del Tribunale di Ancona ed il caso "Mario"

Cosa imparerai da questo articolo: analizzeremo la pronuncia del Tribunale di Ancona sul caso "Mario", le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio stabilite dalla Consulta con la sentenza n. 242/2019, le criticità derivanti dall'inerzia legislativa e la campagna referendaria promossa per l'eutanasia legale.

Delle difficoltà operative nel rendere concreta la decisione della Corte Costituzionale in materia di suicidio assistito avevamo già avuto modo di occuparci, evidenziando come, in assenza di un quadro normativo organico, le singole strutture sanitarie regionali applicassero prassi difformi ed opponessero dinieghi arbitrari. Cionondimeno, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una decisione giurisprudenziale ha imposto ad un'Azienda Sanitaria di verificare tempestivamente le condizioni di un paziente per l'accesso alla morte volontaria.

Protagonista della vicenda è "Mario" (nome di fantasia), un quarantatreenne marchigiano divenuto tetraplegico a seguito di un grave incidente stradale. Nonostante le sue condizioni cliniche irreversibili e la costante richiesta di accedere alla procedura, l'ASL locale aveva inizialmente opposto un formale rifiuto, omettendo persino di attivare le verifiche previste dai principi costituzionali.

🏛️ Dal diniego dell'ASL al reclamo accolto dal Tribunale di Ancona

In prima battuta, il ricorso d'urgenza presentato dalla difesa del paziente era stato rigettato dal giudice monocratico con un'interpretazione restrittiva della natura delle scriminanti. Più precisamente, l'ordinanza sosteneva che l'individuazione di un'ipotesi di non punibilità per l'art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio) da parte della Consulta non costituisse automaticamente un diritto soggettivo del paziente ad ottenere la prestazione attiva dei sanitari del Servizio Sanitario Nazionale.

Nondimeno, la successiva fase di reclamo dinanzi al Collegio del Tribunale di Ancona ha totalmente ribaltato tale impostazione. Il Giudice dell'impugnazione ha infatti ordinato all'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche di procedere, previo parere del Comitato Etico competente, all'accertamento dei quattro requisiti fissati dalla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale (caso Cappato/DJ Fabo):

a) la presenza di una patologia irreversibile e il mantenimento in vita del paziente mediante trattamenti di sostegno vitale, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili;
b) la sussistenza della piena capacità di assumere decisioni libere e consapevoli;
c) l'idoneità delle modalità, della metodica e del farmaco prescelto (Tiopentone Sodico nella misura di 20 grammi) a garantire un decesso rapido, indolore e dignitoso rispetto alle alternative terapeutiche.

📜 L'inerzia del Parlamento e la risposta della società civile

Sul versante istituzionale, la vicenda del caso "Mario" dimostra in modo lampante come il prolungato silenzio del Parlamento lasci vuoti di tutela inaccettabili, costringendo i cittadini affetti da patologie irreversibili ad affrontare complessi percorsi giudiziari oltre al carico di sofferenza della malattia. Come sottolineato dai legali dell'Associazione Luca Coscioni, l'assenza di una disciplina legislativa ordinaria crea insostenibili disparità di trattamento sul territorio nazionale.

Proprio in ragione di questa paralisi politica, la mobilitazione civica ha promosso la raccolta firme per il referendum sull'eutanasia legale, ponendosi l'obiettivo di consegnare 500.000 sottoscrizioni in Corte di Cassazione per consentire una riforma strutturale del quadro normativo vigente.

In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Ancona costituisce una pietra miliare nell'applicazione pratica dei principi enunciati dalla Consulta, riaffermando con forza il valore del diritto alla dignità della persona anche nella fase finale della vita.

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