Pignoramento prima casa e "consumatori", le novità per il 2020



Tra le novità del decreto fiscale spicca quanto stabilito dall'articolo 41-bis del decreto legge 26 ottobre 2019 numero 124 (convertito in legge 19 dicembre 2019 numero 157), in vigore dal 25 dicembre 2019, norma che ha stata introdotto la possibilità per il debitore "consumatore", che abbia in corso una procedura esecutiva avente a oggetto la sua abitazione principale, di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere (con la stessa banca che ha avviato la procedura o è intervenuta in essa per il recupero del proprio credito da rimborso) ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.


È previsto, inoltre, che la rinegoziazione o rifinanziamento possano essere concessi - anziché al debitore esecutato - ai suoi parenti o affini fino al terzo grado, a cui favore sarà poi pronunciato il decreto di trasferimento dell'immobile staggito, pur rimanendo titolare il debitore (e la sua famiglia) di un diritto legale di abitazione per il quinquennio successivo al trasferimento.

Si aggiunga, ancora, che è facoltà del debitore ottenere anche la retrocessione a suo favore del medesimo immobile trasferito ai parenti o affini entro il terzo grado, previo rimborso delle somme già versate da questi ultimi al soggetto finanziatore e, stante il consenso del finanziatore stesso, l'accollo del debito residuo con liberazione del parente o affine dall'obbligo di rimborso.

Per maggiori approfondimenti, si legga l’allegato articolo.

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