L’azione di inefficacia ex art. 44 L.F. per la vendita di un bene mobile registrato


“…Con il presente atto, allora, si chiede al Tribunale adito di accertare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 L.F., l’inefficacia del contratto di compravendita stipulato dal fallito Tizio con il convenuto Caio ed avente ad oggetto il bene mobile registrato Fiat tg. XX000XX, ordinando al PRA la cancellazione di detta formalità e con consequenziale condanna del convenuto alla restituzione del detto veicolo ed alla corresponsione di un’indennità di uso da valutarsi in via equitativa...".
In diritto giova considerare che gli effetti del fallimento nei confronti del fallito decorrono dalla data di deposito in Cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento.
Tali effetti consistono nel venir meno del potere di amministrare e disporre del proprio patrimonio da parte del fallito.
Peraltro, gli effetti del fallimento si producono a prescindere dagli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 17 L.F. così come resta irrilevante ogni indagine sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari di detti atti ovvero sulla idoneità o meno di questi ultimi ad arrecare pregiudizio alla massa.
L’inefficacia opera di diritto e la funzione precipua della norma dell’art. 44 L.F., combinata con l’art. 42, è quella di porre in essere lo spossessamento e l’acquisizione alla procedura dei beni del fallito con lo scopo di cristallizzare il patrimonio del fallito a garanzia della par condicio creditorum.
L’azione diretta a far valere l’inefficacia di tali atti, quindi, ha natura dichiarativa e va precisato anche che la buona fede del terzo, nell’ambito dei principi previsti dall’art. 1153 c.c., è irrilevante ai fini dell’inefficacia dell’atto, in quanto l’inefficacia sancita dall’art. 44 L.F. è una sanzione obbiettiva che opera indipendentemente dalla buona fede o dalla mala fede del terzo, atteso che l’indisponibilità del patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito produce un effetto automatico erga omnes prescindendo dalla conoscenza effettiva di tale evento.

Articolo 44 Legge fallimentare
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.



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