Il Curatore Fallimentare: compiti e funzioni
Il Curatore (già noto come curatore fallimentare) costituisce la
figura centrale della liquidazione giudiziale, istituto che nel Codice
della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha sostituito il vecchio
fallimento. Rispetto alla normativa del 1942, il nuovo Codice ha operato un
significativo ampliamento dei poteri e delle responsabilità di questo
organo, ridimensionando contestualmente il ruolo del giudice delegato a una
funzione di mero controllo legale.
1. Nomina e Requisiti di
Indipendenza
Il Curatore è nominato dal Tribunale con la sentenza che dichiara
l'apertura della procedura.
- Iscrizione all'Albo: Il professionista deve essere
obbligatoriamente iscritto nell'elenco dei gestori della crisi
istituito presso il Ministero della Giustizia.
- Indipendenza e Trasparenza: La nomina deve garantire
requisiti di indipendenza e terzietà, evitando legami personali o professionali
con il debitore o i creditori. Le designazioni seguono criteri di trasparenza,
rotazione ed efficienza.
- Pubblico Ufficiale: Per l'esercizio delle sue
funzioni, il Curatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
2. Funzioni di Gestione e Custodia
del Patrimonio
Con l'apertura della liquidazione giudiziale, il Curatore assume l'amministrazione
e la custodia dei beni che compongono il patrimonio del debitore.
- Spossessamento: Il debitore viene privato del
potere di gestire e disporre dei propri beni, che passano sotto la
gestione del Curatore per le finalità liquidatorie.
- Debiti della Massa: Gli atti e le operazioni di
gestione compiuti dal Curatore durante la procedura generano crediti
qualificati come prededucibili (i cosiddetti "debiti della
massa"), che devono essere soddisfatti con priorità assoluta.
- Continuità Aziendale: Il Curatore può essere
chiamato a gestire la prosecuzione dell'attività d'impresa, laddove questa
sia funzionale a una migliore liquidazione o al trasferimento di rami d'azienda
a terzi.
3. Accertamento del Passivo e
Rapporti con il Fisco
Una delle funzioni principali del Curatore è la cristallizzazione della
massa debitoria attraverso la formazione dello stato passivo.
- Comunicazioni Obbligatorie: Entro quindici giorni
dall'accettazione della nomina, il Curatore ha l'obbligo di comunicare
all'Agenzia delle Entrate, tramite la Comunicazione Unica, i dati
necessari per l'eventuale insinuazione al passivo dei crediti tributari.
- Verifica delle domande: Il Curatore esamina le domande
di ammissione trasmesse dai creditori e predispone un progetto di stato
passivo, sul quale il giudice delegato si pronuncerà per renderlo
esecutivo.
4. Azioni Recuperatorie e di
Responsabilità
Al fine di incrementare l'attivo disponibile per i creditori, il Curatore
ha il potere-dovere di attivare specifiche azioni legali.
- Azioni Revocatorie: Può agire per far dichiarare
l'inefficacia degli atti compiuti dal debitore prima dell'apertura della
procedura volti a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.
- Azioni di Responsabilità: È legittimato a promuovere
azioni di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di
controllo della società per i danni arrecati al patrimonio sociale.
5. Vigilanza, Rendicontazione e
Esdebitazione
Il Curatore svolge un'attività di costante informativa verso il giudice e i
creditori.
- Relazioni Periodiche: È tenuto a depositare
relazioni semestrali sull'andamento della procedura e sulla gestione del
patrimonio.
- Parere sull'Esdebitazione: Nel rapporto riepilogativo
finale, il Curatore deve obbligatoriamente indicare i fatti rilevanti per
la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione (la
cancellazione dei debiti residui), valutando la condotta e la
collaborazione del debitore durante il processo.
- Chiusura della Procedura: Al termine delle operazioni di
riparto, il Curatore presenta il rendiconto finale e chiede al Tribunale
la chiusura della liquidazione.
6. Compenso
Il compenso del Curatore è determinato dal giudice in base a percentuali
applicate all'attivo realizzato e al passivo accertato. Tale compenso è
considerato un credito prededucibile. Il mancato rispetto degli obblighi
di rendicontazione può comportare la revoca dell'incarico e la riduzione o
esclusione del compenso medesimo.
7. Aggiornamento 2026
Il presente articolo è integralmente aggiornato ad agosto 2026, garantendo al lettore un quadro normativo e operativo basato sulle più recenti evoluzioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Il testo recepisce tutte le novità introdotte dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) e si conforma agli orientamenti interpretativi della Circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata nel luglio 2026.