9 luglio 2026

📘 La bozza di Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Il codice della crisi e dell'insolvenza a cura dell'Avv. Italo Grillo

📘 La bozza di Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

L'emanazione della Parte I della bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate, attualmente in consultazione pubblica, rappresenta il completamento del quadro interpretativo affrontato anche con la Parte II e delinea la nuova architettura del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

Il documento analizza il radicale cambio di paradigma del diritto concorsuale italiano: il passaggio da un sistema punitivo e liquidatorio a un modello orientato alla prevenzione e alla salvaguardia del valore aziendale e della continuità.

📚 Sezione I: Nuovi Paradigmi e Obblighi di Prevenzione

🔹 1. Il superamento del concetto di "Fallimento" (Art. 2 CCII)

Il Codice sostituisce la parola "fallimento" con "liquidazione giudiziale" e introduce definizioni tecniche cruciali per intercettare il declino prima che diventi irreversibile.

La "Crisi": Definita come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi.

L'Insolvenza: Rimane lo stato terminale in cui il debitore non può più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Mutamento di paradigma: La crisi diventa il presupposto per attivare gli strumenti di allerta, spostando il focus sulla probabilità di insolvenza piuttosto che sull'insolvenza conclamata.

🔹 2. Assetti Organizzativi e Segnali di Allerta (Art. 3 CCII)

L'imprenditore (individuale o collettivo) ha il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Funzione: Gli assetti devono servire alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Segnali Tipizzati: Il Correttivo-bis ha introdotto indici specifici che l'impresa deve monitorare, come debiti per retribuzioni scaduti da oltre 30 giorni o esposizioni bancarie scadute da oltre 60 giorni che superino il 5% del totale.

Obbligo di Agire: Una volta intercettati i segnali, l'imprenditore deve attivarsi "senza indugio" per adottare uno degli strumenti previsti per il recupero della continuità.

📂 Sezione II: La Composizione Negoziata (Artt. 12-25 CCII)

🔹 1. Identikit dello Strumento

La Composizione Negoziata della Crisi (CNC) non è una procedura concorsuale, ma un percorso stragiudiziale e riservato attivabile su base esclusivamente volontaria dall'imprenditore.

Obiettivo: Favorire il risanamento dell'impresa quando questo risulta "ragionevolmente perseguibile".

L'Esperto Indipendente: È la figura centrale, un facilitatore terzo (nominato dalla Camera di Commercio) incaricato di agevolare le trattative tra debitore e creditori.

Accesso Semplificato: Le imprese possono effettuare un test pratico sulla piattaforma telematica per verificare il grado di difficoltà e la sostenibilità del risanamento.

🔹 2. Misure Protettive e Cautelari (Artt. 18-19 CCII)

Per proteggere le trattative, l'imprenditore può chiedere l'applicazione di misure che impediscano ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive (c.d. stay).

Nessun Automatismo: A differenza del passato, le misure richiedono una specifica istanza e la conferma da parte del Tribunale entro tempi brevissimi.

Durata Massima: Le misure protettive non possono superare complessivamente i 240 giorni.

💼 Sezione III: I Nuovi Istituti Giudiziali

🔹 1. Il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione (PRO - Art. 64-bis)

Rappresenta la novità più "coraggiosa" del Codice, recependo la Direttiva Insolvency.

Deroga alla Priorità: Se tutte le classi di creditori approvano il piano all'unanimità, il valore può essere distribuito anche in deroga all'ordine delle cause legittime di prelazione (c.d. Relative Priority Rule).

Destinazione: È uno strumento volto primariamente alla continuità aziendale (diretta o indiretta) e non alla mera liquidazione atomistica.

🔹 2. Il Concordato Semplificato (Art. 25-sexies)

Si configura come l'extrema ratio per l'imprenditore che ha tentato senza successo la composizione negoziata.

Caratteristiche: Procedura puramente liquidatoria che non prevede il voto dei creditori.

Vaglio del Giudice: Il Tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un'utilità a ciascun creditore.

⚖️ Sezione IV: Il Trattamento dei Crediti Tributari

🔹 1. Transazione Fiscale nella CNC (Art. 23 comma 2-bis)

Il Correttivo-ter ha introdotto la possibilità di concludere un accordo transattivo con le Agenzie fiscali direttamente durante le trattative della composizione negoziata.

Requisito di Convenienza: La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Falcidia IVA: Dopo ampi dibattiti, si ritiene ammissibile il pagamento parziale dell'IVA se supportato da un'attestazione di migliore soddisfazione del credito rispetto all'alternativa liquidatoria.

🔹 2. Il Cram-down Fiscale (Artt. 63 e 88)

Viene confermato il potere del Tribunale di omologare forzosamente gli accordi di ristrutturazione o i concordati anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione Finanziaria, se il suo voto è determinante e la proposta è conveniente.

🗂 Schede di Sintesi Operativa

🔹 1. Per l'Imprenditore "In Bonis"

Focus: Prevenzione. È obbligatorio dotarsi di strumenti contabili che prevedano la cassa a 12 mesi.

Vantaggio: Intercettare la crisi permette di accedere alle misure premiali (riduzione sanzioni e interessi al tasso legale) della composizione negoziata.

🔹 2. Per i Gruppi di Imprese

Novità: Il Codice disciplina per la prima volta la crisi di gruppo in modo unitario.

Gestione: Possibilità di presentare un unico ricorso, con un piano unitario e un unico commissario giudiziale, mantenendo però le masse attive e passive separate.

🔹 3. Per l'Amministrazione Finanziaria

Ruolo: Gli Uffici devono garantire una collaborazione leale e rispondere tempestivamente alle richieste degli OCC e degli esperti.

Verifiche: In sede di PRO o Concordato Semplificato, l'Agenzia deve sempre verificare la non deteriorità del trattamento rispetto allo scenario fallimentare.

📝 In conclusione

La Circolare Parte I conferma che il nuovo diritto della crisi non è più "fallimentare" ma "gestionale". La tempestività dell'emersione della crisi, supportata da un dialogo trasparente con il fisco e i creditori, è l'unica via per evitare la disgregazione dei complessi aziendali e favorire il rilancio economico.

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