Il curatore è l’Organo cui è demandato il compito di gestire la procedura e amministrare il patrimonio dell’imprenditore fallito al fine di liquidarlo e di dare soddisfazione alle ragioni dei creditori ammessi al passivo mediante il pagamento dei loro crediti.

Con la norma di sistema in parola, la “liquidazione giudiziale” sostituisce il termine “fallimento” sotto un profilo non solo lessicale, atteso che “la definizione della procedura muove dal presupposto che il
fallimento ha perso negli anni la sua connotazione di strumento volto essenzialmente ad espellere dal mercato l’imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari”.
 Scopo principale della liquidazione giudiziale è la liquidazione dell’attivo dell’imprenditore insolvente e la sua destinazione ai creditori secondo le regole del concorso.

 

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