⚖️ Presunzione di innocenza: da Cesare Beccaria alle garanzie del D.Lgs. 188/2021
Cosa imparerai da questo articolo: analizzeremo l'evoluzione storica del principio della presunzione di innocenza, i moniti del Garante della Privacy contro la gogna mediatica e le novità introdotte dal D.Lgs. 188/2021 in attuazione della Direttiva UE 2016/343 a tutela dell'indagato e dell'imputato.
Nel lontano 1764, Cesare Beccaria, nel celebre trattato “Dei delitti e delle pene”, affermava con straordinario presagio giusfilosofico che “un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violato i patti coi quali le fu accordata”. Questo principio, recepito dall'art. 27, comma 2, della Costituzione e dall'art. 6, comma 2, della CEDU, rappresenta il vero pilastro dello Stato di diritto.
Nondimeno, negli ultimi decenni, il diritto dell'indagato a non essere assimilato al colpevole prima di una condanna definitiva è stato gravemente alterato da prassi mediatico-giudiziarie distorte. Il fenomeno della spettacolarizzazione del processo penale e della gogna mediatica ha spesso trasformato l'informazione di garanzia e l'adozione di misure cautelari in vere e proprie sanzioni anticipate, con effetti devastanti sulla dignità personale ed interiore del singolo.
📢 Il monitoraggio del Garante Privacy e le derive della cronaca giudiziaria
A questo proposito, merita attenzione quanto evidenziato dal Garante per la protezione dei dati personali nella sua periodica attività di controllo. L'Autorità ha denunciato reiteratamente le violazioni commesse dagli organi di stampa a danno di soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale, richiamando l'esigenza di un rigoroso rispetto del principio di essenzialità dell'informazione.
“Mai come in relazione a questi aspetti il giornalismo deve assolvere al suo alto dovere di informazione nel rispetto del canone di essenzialità, senza cedere alla tentazione della spettacolarizzazione e del sensazionalismo che rischia di far degenerare la pietra angolare delle democrazie in gogna mediatica.”
In continuità con tali rilievi, la necessita di porre un argine alle prassi suggestive ha sollecitato l'intervento del legislatore dell'Unione Europea, recepita nel nostro ordinamento con una disciplina organica tesa a vincolare le condotte delle autorità pubbliche e degli organi inquirenti.
📜 Le tutele operative del D.Lgs. n. 188/2021 e l'art. 115-bis c.p.p.
Sotto il profilo strettamente normativo, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (in attuazione della Direttiva UE 2016/343) ha apportato rilevanti modifiche al Codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Nello specifico, l'art. 2 stabilisce il divieto tassativo per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole l'indagato o l'imputato fino all'irrevocabilità della sentenza di condanna, prevedendo in caso di violazione il diritto alla rettifica e il risarcimento del danno.
Inoltre, l'art. 3 ridisegna le modalità di comunicazione della Procura della Repubblica, la quale può diffondere notizie sui procedimenti penali esclusivamente tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa nei soli casi di particolare rilevanza pubblica e previa formale motivazione. Sul piano strettamente processuale, l'art. 4 ha introdotto nel codice di rito l'art. 115-bis c.p.p. (Garanzia della presunzione di innocenza), che impone al magistrato di limitare nei provvedimenti cautelari e preliminari i riferimenti alla colpevolezza del soggetto alle sole indicazioni strettamente indispensabili al soddisfacimento dei requisiti di legge.
In conclusione, pur non avendo del tutto sradicato la tendenza al giustizialismo mediatico, il D.Lgs. n. 188/2021 segna un passaggio fondamentale verso la costruzione di una più elevata cultura delle garanzie. Resta il nodo decisivo della crescita culturale del Paese: un percorso lungo e rigoroso che richiede una costante vigilanza istituzionale affinché la presunzione di innocenza torni ad essere il fulcro inalienabile del giusto processo.
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