⚖️ Mediazione demandata: valida la convocazione al legale costituito
La sentenza n. 773/2025 del Tribunale di Arezzo offre un chiarimento prezioso su un tema che, nella pratica, genera spesso dubbi: la convocazione alla mediazione demandata può essere validamente inviata al solo legale costituito?
Secondo la giudice Marina Rossi, la risposta è sì. E la motivazione è tanto lineare quanto coerente con la natura stessa dell’istituto.
📩 La convocazione al difensore è “mezzo idoneo”
Nel caso esaminato, l’organismo di mediazione aveva inviato la convocazione esclusivamente via PEC al difensore della parte opponente. Quest’ultima eccepiva l’irregolarità della procedura, sostenendo che la comunicazione avrebbe dovuto essere indirizzata alla parte personalmente.
Il Tribunale, però, respinge l’eccezione, richiamando direttamente l’art. 8 del d.lgs. 28/2010, secondo cui la convocazione può essere effettuata:
«con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione».
E nel contesto di una mediazione demandata, cioè disposta dal giudice all’interno di un processo già pendente, il mezzo più idoneo è proprio la PEC al difensore costituito.
⚙️ Perché la PEC al difensore è sufficiente
La giudice Rossi valorizza un approccio teleologico e non formalistico: la mediazione è uno strumento che deve funzionare, non incepparsi in rigidità inutili.
La sentenza richiama infatti un principio chiave:
- la mediazione è amministrata dall’organismo, che deve garantire celerità, flessibilità e informalità;
- in un giudizio già pendente, la parte è rappresentata dal proprio avvocato, presso il quale ha eletto domicilio;
- la comunicazione al difensore è idonea a raggiungere la parte e a consentirle di partecipare personalmente all’incontro.
La giudice sottolinea inoltre che il difensore ha un dovere deontologico di informare il proprio assistito: un ulteriore elemento che rende pienamente valida la convocazione.
📚 Il supporto della giurisprudenza
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato. Il Tribunale richiama infatti:
- Corte d’Appello di Napoli (2022 e 2024), favorevole alla convocazione via PEC al difensore;
- Corte d’Appello di Firenze (sent. 1977/2025), che conferma la piena idoneità della comunicazione al procuratore costituito;
- Cassazione, ord. n. 12858/2025, secondo cui l’eccezione di improcedibilità deve essere sollevata alla prima udienza successiva alla mediazione, pena la sua sanatoria.
Nel caso concreto, l’opponente aveva sollevato l’eccezione addirittura un anno dopo: troppo tardi, e comunque infondato.
🧭 Una decisione che privilegia funzionalità e buon senso
La sentenza del Tribunale di Arezzo ribadisce un principio semplice ma fondamentale: la mediazione demandata non può essere paralizzata da formalismi che ne tradiscono la funzione deflattiva.
Se la convocazione raggiunge il difensore costituito, la parte è considerata validamente informata. E il procedimento può proseguire senza ostacoli.
Un approccio pragmatico, coerente con la natura della mediazione e con l’esigenza di alleggerire il carico dei tribunali.
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