Barriere architettoniche: una recente sentenza del Tribunale di Latina


 

Non bisogna mai smettere di parlare di diritti, mai smettere, ad esempio, di parlare di barriere architettoniche e delle gravi discriminazioni che esse comportano nei confronti delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Come purtroppo tante volte accade, all’inerzia della pubblica amministrazione supplisce la magistratura, questa volta investita dal migliore associazionismo.

E allora, ancora un volta, mi piace segnalare che per iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni lo scorso 5 marzo, il Tribunale di Latina, prima sezione civile, Giudice dottor Roberto Galasso, ha condannato il Comune di Sperlonga per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità a causa della presenza delle barriere architettoniche che impediscono alle persone con ridotta o impedita capacità motoria di accedere a Piazza Fontana e al Belvedere Circeo.

La vicenda giudiziaria, promossa con il patrocinio e l’assistenza legale offerti dall’Associazione Luca Coscioni, origina dalla impossibilità per tutti coloro che si spostano con l’ausilio della sedia a ruote di accedere in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del territorio comunale.

Il Comune di Sperlonga è stato dunque condannato a compiere entro sei mesi tutta una serie di opere al fine di rimuovere le barriere architettoniche. In particolare l’amministrazione comunale dovrà installare un ascensore, rimuovere i dissuasori, rifare la pavimentazione, eliminare due marciapiedi, creare un passaggio largo almeno un metro e mezzo, creare nuovi posti auto per persone con disabilità e rifare completamente la segnaletica. In pratica questa ordinanza impone al Comune di ridisegnare completamente lo spazio pubblico nei pressi e all’interno di Piazza Fontana e del Belvedere Circeo.

“La nostra azione nei tribunali a tutela del diritto alla salute e dunque contro le condotte discriminatorie relative alle persone con disabilità prosegue contro tutti gli enti pubblici, esercenti di servizi aperti al pubblico, che hanno violato i diritti previsti dalle leggi in vigore. In linea con quanto previsto nelle Convenzioni ONU esigiamo la rimozione delle singole barriere fisiche, percettive e sensoriali che ancora oggi impediscono alle persone con disabilità di esercitare i loro diritti fondamentali” sottolinea Rocco Berardo, avvocato e coordinatore delle iniziative sulla disabilità dell’Associazione Luca Coscioni.

In punto di diritto, giova aggiungere che tutte le amministrazioni, a partire dai Comuni, sono obbligate dal 1986 a dotarsi di Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e sensoriali (PEBA); tuttavia, come è evidente, non solo la legge non viene attuata, ma sono davvero pochissimi i comuni italiani che abbiano, almeno in parte, tracciato una qualche programmazione del piano previsto dalla legge.

Tornando all’ordinanza resa dal Tribunale di Sperlonga si sottolinea che la normativa su cui si basa il provvedimento giudiziario è contenuta nella legge n° 67/2006, rubricata “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006, n° 54.

Tale legge sancisce il diritto di chi vive una condizione di disabilità a non essere discriminato e prevede che il Tribunale civile ordinario competente per territorio possa ordinare la cessazione di un atto o di un comportamento che lo discrimina. 

Più in dettaglio: si ha discriminazione quando una prassi, un provvedimento involontario o un comportamento in apparenza neutro mettono una persona disabile in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. Richiamando esplicitamente l’art. 3 della Costituzione, l’art.1 della legge n°67/2006 si propone di garantire la “piena attuazione” della Legge n°104/1992, al cui articolo 3 viene definito disabile “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La norma, inoltre, identifica due forme di discriminazione.

Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha, invece, discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono un soggetto con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto alle altre persone. Quest’ultimo è stato il caso deciso dal Tribunale di Latina e che ha visto soccombere il Comune di Sperlonga, condannato non solo alla realizzazione delle opere e alla rifusione delle spese di lite ma anche alla pubblicazione dell’ordinanza, a spese del resistente sul quotidiano “Il Corriere della Sera”.

Insomma il fine del combinato disposto delle normative esaminate è quello di garantire alle persone con disabilità il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, una questione che non deve mai andare fuori dai radar del dibattito pubblico.


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