19 aprile 2021

Barriere architettoniche: una recente sentenza del Tribunale di Latina

♿ Barriere architettoniche e discriminazione: la condanna del Comune di Sperlonga dal Tribunale di Latina

Cosa imparerai da questo articolo: analizzeremo un'importante ordinanza del Tribunale di Latina che ha condannato un ente locale per condotta discriminatoria indiretta nei confronti delle persone con disabilità, con un focus mirato sulle tutele giurisdizionali previste dalla Legge n. 67/2006 e sull'obbligo dei PEBA.

Non bisogna mai smettere di parlare di diritti fondamentali, né di richiamare l'attenzione sul tema delle barriere architettoniche e sulle gravi discriminazioni che esse generano a danno delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Come purtroppo accade in diverse realtà del nostro Paese, all’inerzia o al ritardo della Pubblica Amministrazione supplisce l’intervento rigoroso della magistratura, sollecitata dall'azione di tutela del migliore associazionismo civico.

In questa prospettiva, merita di essere evidenziata un'ordinanza di grande rilievo resa dal Tribunale di Latina (Prima Sezione Civile, Giudice dott. Roberto Galasso) a seguito del ricorso promosso con il patrocinio dell’Associazione Luca Coscioni. Il Giudice ha accertato la condotta discriminatoria del Comune di Sperlonga, reo di non aver garantito l'accessibilità a spazi pubblici di pregio quali Piazza Fontana e il Belvedere Circeo alle persone con disabilità motoria in sedia a ruote.

🏢 I provvedimenti prescritti all'Amministrazione e il ruolo dei PEBA

Con una decisione circostanziata e incisiva, il Tribunale ha condannato l’amministrazione comunale a realizzare entro sei mesi un articolato piano di interventi rimotivi: installazione di un ascensore, rimozione dei dissuasori, rifacimento della pavimentazione, eliminazione di marciapiedi architettonicamente ostativi, creazione di un passaggio di ampiezza non inferiore a un metro e mezzo, realizzazione di stalli dedicati e totale adeguamento della segnaletica. In sostanza, il provvedimento impone la riprogettazione in chiave inclusiva dello spazio urbano.

“La nostra azione nei tribunali a tutela del diritto alla salute e contro le condotte discriminatorie prosegue nei confronti degli enti pubblici che violano i diritti sanciti dalle leggi in vigore. In linea con le Convenzioni ONU esigiamo la rimozione delle barriere fisiche, percettive e sensoriali che impediscono l'esercizio dei diritti fondamentali.” (Avv. Rocco Berardo)

Sotto il profilo normativo, occorre ricordare che le amministrazioni comunali sono tenute sin dal 1986 ad adottare i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettone (PEBA). Ciononostante, la concreta attuazione di tali strumenti programmatici sconta ancora ingiustificabili ritardi sul territorio nazionale, trasformando l'inaccessibilità degli spazi urbani in una costante violazione della legalità.

⚖️ Il quadro giuridico: la Legge n. 67/2006 e la discriminazione indiretta

In punto di diritto, l’ordinanza in esame trova il suo solido fondamento nella Legge 1° marzo 2006, n. 67, intitolata “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”. La norma, attuativa dei principi fondamentali di cui all’art. 3 della Costituzione ed integrativa della Legge n. 104/1992, assicura la possibilità di adire il giudice civile per ottenere la cessazione immediata di comportamenti o atti discriminatori.

Più precisamente, la disciplina distingue nettamente due fattispecie:

1. Discriminazione diretta: si verifica allorché, per motivi connessi alla disabilità, una persona sia trattata meno favorevolmente di quanto sia o sarebbe trattato un altro soggetto in situazione analoga.

2. Discriminazione indiretta: ricorre quando una disposizione, un criterio, una prassi o un comportamento apparentemente neutri mettono la persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri consociati.

Proprio la discriminazione indiretta ha costituito la chiave di volta del giudizio dinanzi al Tribunale di Latina, il quale, oltre a prescrivere la rimozione delle barriere e la rifusione delle spese processuali, ha ordinato la pubblicazione del provvedimento sul quotidiano “Il Corriere della Sera” a spese dell'amministrazione soccombente.

In definitiva, il fine del combinato disposto delle normative esaminate è quello di garantire alle persone con disabilità il pieno ed effettivo godimento dei loro diritti civili, politici ed economici: un tema di dignità collettiva che non deve mai uscire dai radar del dibattito pubblico e dell'agenda istituzionale.

Per qualunque richiesta di chiarimento, tutela dei diritti delle persone vulnerabili o per richiedere una consulenza legale mirata, è possibile contattare lo Studio ai seguenti recapiti: e-mail avvitalogrillo@gmail.com | WhatsApp 3386395723.

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