Ergastolo ostativo: la Consulta rinvia al Parlamento

 



Il 15 aprile scorso, la Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale.

La Corte ha anzitutto rilevato che la vigente disciplina del cc. “ergastolo ostativo” preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro. Ha, quindi, osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata. La Corte ha perciò stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi.

L’approdo a questi princìpi espressi in maniera così cristallina e limpida da parte del Giudice delle Leggi non è stato affatto scontato.

Bisogna ricordare, infatti, che la questione di costituzionalità sul punto venne portata all’attenzione della Corte Costituzionale già nel lontano 2003 e venne respinta. Secondo i Giudici dell’epoca gli ergastolani che rifiutavano di collaborare con la giustizia esercitavano una propria “scelta” e non erano dunque esclusi definitivamente dai benefici. Conforme, dieci anni dopo, anche la sentenza n°135/2013.

Solamente nel mese di ottobre 2019 ci fu un cambio di rotta in materia di Ordinamento Penitenziario ed ergastolo ostativo: erano intervenute due importanti pronunce, una europea e una interna.

La prima, il Caso Marcello Viola contro Italia, della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, che, rigettando il ricorso proposto dall’Italia, condannò la “culla del diritto” per la violazione dell’art. 3 della Convenzione, ovvero per tortura e trattamenti inumani e degradanti in relazione al cd. “Ergastolo ostativo”, argomentò che al soggetto detenuto non è possibile eliminare anche la speranza di un recupero sociale ma gli va riconosciuta la possibilità di pentirsi e di avere una possibilità di miglioramento delle proprie condizioni.

La seconda, con la sentenza n°253/2019 proprio della Consulta che all’epoca aveva tra i suoi componenti anche l’attuale Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

Non possiamo in questa sede entrare nei dettagli, ma è necessario solo ricordare che tale normativa d’urgenza, emanata all’indomani della strage di Capaci, venne adottata con il D.L. 8 giugno 1992, n°306, provvedimento che introduceva il principio secondo il quale i condannati per uno dei delitti di certa riferibilità al crimine organizzato potessero essere ammessi ai benefici premiali solo se avessero collaborato con la giustizia a norma dell’art. 58 ter della legge ordinamentale. 

Veniva così immessa nel sistema una rigida presunzione ex lege di pericolosità sociale di questi soggetti, presunzione che, a sua volta, si basava sull’ulteriore presunzione di permanenza dei legami con le associazioni criminali di provenienza. In virtù di queste presunzioni, l’interruzione dei collegamenti con la criminalità organizzata poteva essere comprovata solo attraverso una esplicita scelta di collaborazione con la giustizia.

Giova evidenziare che la locuzione “ergastolo ostativo” è una elaborazione dottrinale in quanto la norma non utilizza mai questa espressione per indicare quei casi in cui la perpetuità della pena detentiva è irriducibile, se non collaborando con la Giustizia.

Il concetto di ergastolo “ostativo” serve a marcare una distinzione rispetto all’ergastolo comune, per il quale la Legge, in ossequio alla nostra Costituzione, prevede, invece, un progressivo miglioramento del trattamento penitenziario che si accompagna alla rieducazione del reo.

Fra i benefici che l’ordinamento penitenziario nega ai condannati al cd. “ergastolo ostativo” vanno ricordati: la liberazione anticipata che scorpora 45 giorni ogni semestre di pena scontata, quando il detenuto partecipa alla rieducazione, i permessi premio per consentire al condannato che dà prova di buona condotta, di coltivare fuori dal carcere i propri interessi affettivi e sociali, il lavoro all’esterno cui i detenuti possono essere ammessi dopo 10 anni di pena scontata nell’istituto penitenziario, la semilibertà che consente di trascorrere parte del giorno all’esterno, per attività di reinserimento sociale, dopo aver scontato 20 anni di pena e la liberazione condizionale per il detenuto che dimostra un sicuro ravvedimento dopo aver scontato 26 anni di pena.

L’associazione Antigone, che si occupa di tutelare i diritti delle persone che si trovano in carcere, ha commentato: «l’incostituzionalità è accertata e non si potrà tornare indietro».


Commenti