Ergastolo ostativo: la Consulta rinvia al Parlamento
La decisione della Corte Costituzionale del 15 aprile
Il 15 aprile la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione sul regime dell’ergastolo ostativo, applicabile ai condannati per reati di mafia che non collaborano con la giustizia e chiedono la liberazione condizionale.
La Corte ha rilevato che la disciplina vigente preclude in modo assoluto l’accesso alla liberazione condizionale per chi non collabora, anche quando il ravvedimento è certo. Tale automatismo contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost. e con l’art. 3 CEDU.
Il rinvio al Parlamento: una scelta di equilibrio
La Corte ha deciso di rinviare la trattazione a maggio 2022, per consentire al Parlamento di intervenire con una disciplina che tenga conto della natura dei reati mafiosi, delle regole penitenziarie e del valore della collaborazione con la giustizia.
Un percorso giurisprudenziale complesso
La questione non è nuova: nel 2003 la Corte Costituzionale respinse la questione, sostenendo che il rifiuto di collaborare fosse una “scelta” del detenuto. La stessa posizione fu confermata nel 2013 con la sentenza n. 135.
Il cambio di rotta del 2019: Strasburgo e la Consulta
Nel 2019 arrivano due pronunce decisive. La Corte EDU, nel caso Marcello Viola c. Italia, condanna l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU: l’ergastolo ostativo elimina la speranza di recupero sociale, configurando un trattamento inumano e degradante.
La Consulta, con la sentenza n. 253/2019, dichiara l’illegittimità dell’art. 4-bis O.P. nella parte in cui non consente permessi premio ai non collaboranti, quando è esclusa l’attualità dei legami con la criminalità organizzata.
Origine dell’ergastolo ostativo: il D.L. 306/1992
La disciplina nasce nel 1992, dopo la strage di Capaci, con il D.L. 306/1992: i condannati per reati di mafia possono accedere ai benefici solo collaborando con la giustizia. Si introduce così una presunzione ex lege di pericolosità sociale e di permanenza dei legami mafiosi.
Ergastolo ostativo vs ergastolo “comune”
La locuzione “ergastolo ostativo” è dottrinale: indica i casi in cui la pena è irriducibile senza collaborazione. Diversamente, l’ergastolo comune prevede un percorso di progressivo miglioramento del trattamento penitenziario, in linea con la funzione rieducativa della pena.
I benefici negati ai condannati ostativi
Tra i benefici preclusi: liberazione anticipata, permessi premio, lavoro all’esterno, semilibertà e liberazione condizionale. Tutti strumenti che favoriscono la rieducazione e il reinserimento sociale.
Le reazioni: “incostituzionalità accertata”
L’associazione Antigone ha commentato che “l’incostituzionalità è accertata e non si potrà tornare indietro”.