Tar, Regione Basilicata e scuole

 


Come è andata a finire l'impugnativa dell'ordinanza regionale di chiusura delle scuole di cui avevamo dato conto nei giorni addietro?

Per il merito, in verità, occorre attendere a data da destinarsi; nel frattempo oggi, a Potenza, innanzi al giudice amministrativo, è stata definita la fase cautelare.

In buona sostanza, riservata al merito la delibazione delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione regionale, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha rigettato l’incidentale istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Il Tribunale Amministrativo lucano, infatti, ha rilevato come l’incidentale istanza cautelare di sospensione degli atti impugnata sia "allo stato" sprovvista dell’attributo del "periculum in mora", in quanto il residuo periodo di efficacia temporale del provvedimento impugnato è soltanto di un giorno (l'ordinanza avrebbe comunque avuto vigore solo fino al 3 dicembre e aveva già previsto la riapertura delle scuole a partire dal 4 dicembre).

Per i non addetti ai lavori, l'espressione "periculum in mora" indica quella situazione in cui un ritardo nell'adempimento di una qualche prestazione rappresenterebbe un pericolo per una delle parti in causa. Assieme al "fumus boni iuris" (probabile esistenza del diritto di cui si chiede la tutela in via principale), è uno dei requisiti necessari per ottenere dal giudice l'emissione di provvedimenti cautelari.

Tornando all'attualità e al provvedimento in commento, il TAR ha anche stigmatizzato la circostanza che la Regione Basilicata non ha, in effetti, adempiuto a quanto disposto con decreto monocratico n. 272 del 2020, e ha ritenuto, pertanto, di dover incidentalmente evidenziare che l’eventuale reiterazione del potere amministrativo in contestazione dovrà uniformarsi alle esigenze di approfondimento istruttorio e motivazionale già analiticamente indicate dal tribunale amministrativo, fatte salve ovviamente le esigenze derivanti dall’evoluzione del quadro normativo.

Il TAR, comunque, in ragione delle peculiarità della questione, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

La questione è, in definitiva, ancora del tutto aperta.

Il difficile bilanciamento di diritti tutti costituzionalmente garantiti (istruzione e salute) è lontano dall'essere risolto.

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