Il 177 bis c.p. e il rimborso delle spese legali nel processo penale

 
On.le Costa

"Nel processo penale, all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a 10.500 euro": questo il contenuto del nuovo art. 177 bis del codice penale rubricato "Rimborso spese legali per gli imputati con sentenza penale divenuta irrevocabile". 
La proposta, da pochi giorni approvata in commissione alla Camera in occasione del lavori sul Bilancio, è del deputato di Azione Enrico Costa; il Governo, con il Guardasigilli Alfonso Bonafede, l'ha fatta propria con qualche lieve modifica all'emendamento originario e, alla fine, è stata ampiamente condivisa, come suol dirsi, in maniera bipartisan.
Per ottenere il rimborso, fino ad un massimo di 10.500,00 euro spalmati in tre anni, occorre che l'imputato sia stato assolto "perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato"; 
non sarà riconosciuta, invece, alcuna forma di rimborso qualora l'imputato sia stato assolto "da uno o più capi di imputazione" ma sia stato "condannato per altri". 
Anche se l'assoluzione sia avvenuta per "estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione" e qualora sia sopravvenuta "la depenalizzazione" del reato non spetta il rimborso delle spese legali.




Sebbene il fondo ammonti a pochi milioni di euro annui, per l'On.le Costa la norma ristabilisce un equilibrio tra cittadino e Stato e inserisce finalmente anche nel processo penale "il principio della soccombenza" già applicato nei processi civili e amministrativi. 
Il deputato di Azione, già sottosegretario alla Giustizia con Orlando e poi Ministro degli Affari Regionali, cita esplicitamente i princìpi contenuti nella sentenza n.ro 135/1987 della Corte Costituzionale: "È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa" e il "il costo del processo deve essere supportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice e ha occasionato le spese del suo svolgimento".

Secondo Costa, infine, la ratio della norma risiede e trova fondamento negli artt. 2, 24, 27 e 111 della Costituzione.

Commenti

  1. Buongiorno, è già possibile chiedere il rimborso delle spese legali per completa assoluzione e estraneità ai fatti? Come funziona? Che procedura bisogna seguire?
    Grazie.
    Fabiola

    RispondiElimina

Posta un commento