Alla luce della modifica dell'art 495 c.p.c. deve ritenersi superato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale si riteneva esistente, pur in assenza di un espresso disposto normativo, un obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita.
È ciò che emerge dalla lettura del provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata del 12 ottobre 2020.
Di fatto, né l’art. 591 bis c.p.c., né gli artt. da 570 a 576 c.p.c. prevedono espressamente tale obbligo; è, invece, stata la giurisprudenza di legittimità a ritenere l'esistenza dell'obbligo di notifica dell'avviso di vendita poiché in difetto l’esecutato non avrebbe potuto chiedere la conversione del pignoramento.
Peraltro, con l'attuale formulazione dell’art. 495 c.p.c. il momento ultimo entro il quale il debitore può chiedere la conversione del pignoramento è l'udienza ex art. 569 c.p.c.: ne risulta che la mancata notifica dell’avviso di vendita, che avviene in un momento successivo all’udienza exart. 569 c.p.c., è irrilevante ai fini della conversione poiché di fatto il termine per la conversione è ormai spirato allorquando interviene la notificazione dell'avviso di vendita.
Commenti
Posta un commento