Lesioni stradali e procedibilità d’ufficio: la Consulta invita il Legislatore a ripensare la disciplina vigente
💡 Cosa imparerai in questo articolo:
- Il principio espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 248 con la nota del relatore Francesco Viganò.
- Le eccezioni di incostituzionalità sollevate dai Tribunali di Milano, Pisa e Treviso sull'art. 590-bis c.p.
- La distinzione tra condotte gravemente imprudenti e occasionali disattenzioni nell'infortunistica stradale.
- Le prospettive di riforma legislativa e la possibile introduzione della procedibilità a querela di parte.
“Non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime; ma è opportuno che il legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente”.
In primo luogo, occorre premettere che questo significativo monito è racchiuso nella sentenza n° 248 (relatore Francesco Viganò), con la quale la Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità sollevate da diversi uffici giudiziari. Al centro del dibattito vi è l’attuale regime perseguibile d'ufficio per le lesioni personali stradali gravi o gravissime, disciplinato dall’articolo 590-bis del Codice Penale (introdotto dalla Legge n° 41 del 2016).
⚖️ I dubbi di costituzionalità sollevati dai Giudici di merito
Per comprendere appieno la portata del tema, va ricordato che i giudici rimettenti avevano ipotizzato il contrasto della procedibilità d’ufficio con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e delega legislativa (artt. 3, 24, 76, 77 e 25 Cost.). In particolare, il quadro delle censure si articolava su tre direttrici fondamentali:
1) Il Tribunale di Milano contestava il contrasto con l'art. 76 della Costituzione nella misura in cui il D.Lgs. n° 36 del 2018 ometteva di prevedere la procedibilità a querela per le ipotesi base di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p.
2) Il Tribunale di Pisa eccepiva la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sottolineando la sproporzione della procedibilità d'ufficio per le lesioni stradali non collegate a condotte gravemente alterate (come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti).
3) Il GIP presso il Tribunale di Treviso rimarcava l'incoerenza sistematica dell'impianto normativo, evidenziando come la mancata estensione del regime a querela ledesse i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena.
🚘 Grado della colpa e proporzionalità della risposta penale
Più precisamente, la Consulta ha riconosciuto che le fattispecie di lesioni stradali di cui al primo comma dell’art. 590-bis c.p., pur producendo effetti lesivi severi, scaturiscono talvolta da condotte decisamente meno rimproverabili rispetto a quelle caratterizzate da rischi sconsiderati (guida in stato di alterazione, eccessi di velocità imperdonabili o manovre azzardate in curva).
Nondimeno, la Corte ha sottolineato come, a fronte di occasionali disattenzioni alla guida — in cui può incorrere anche l'automobilista più esperto e diligente —, la celebrazione obbligatoria del processo penale risulti discutibile nei casi in cui la persona offesa sia stata già integralmente risarcita del danno patito.
“E ciò anche per evitare inutili oneri a carico di una giustizia penale già notoriamente sovraccaricata”.
🏛️ Le indicazioni della Consulta per una riforma organica
Guardando il tema da un'altra prospettiva, la Consulta ha ritenuto che la scelta originaria del Legislatore non valichi il confine della palese irragionevolezza. Il rigore sanzionatorio introdotto nel 2016 rispondeva, infatti, a una legittima esigenza di tutela sociale di fronte al tragico bilancio dell'infortunistica stradale sulle nostre arterie viarie.
In definitiva, la decisione non chiude la porta al cambiamento, ma la spalanca: i Giudici delle Leggi hanno sollecitato il Parlamento a una rimeditazione organica della disciplina. Spetta ora alla discrezionalità legislativa calibrare gli strumenti procedurali, introducendo eventualmente la procedibilità a querela per i reati privi di aggravanti specifiche, contemperando così la giusta punizione dei comportamenti pericolosi con l'efficienza del sistema giudiziario e la deflazione del contenzioso.
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