Stepchild adoption, Consulta e Parlamento



 La Corte Costituzionale, il 21 ottobre 2019, si era pronunciata in rito sulla questione sottoposta dal Tribunale di Pisa relativa a due donne sposate secondo la legge dello Stato americano dell'Illinois, normativa straniera che le riconosce entrambe madri del figlio nato in Italia da una delle due, concepito con fecondazione eterologa effettuata in Danimarca.

A seguito del diniego della richiesta di veder riconosciuta la "doppia maternità" – per la vera madre, americana, "gestazionale", per la sua compagna italiana definita invece "intenzionale" – anche all'anagrafe italiana aveva costretto le due madri a rivolgersi al Tribunale di Pisa, che aveva optato per la rimessione della questione alla Consulta.

La pronuncia in rito, tuttavia, non intervenne sulla normativa italiana in quanto il Giudice delle Leggi risolse la questione con un giudizio di inammissibilità: «Il Tribunale ha riferito il proprio dubbio di costituzionalità a una norma interna che avrebbe impedito l'applicazione della legge straniera, rilevante nel caso concreto in ragione della nazionalità del minore, ma non ha individuato con chiarezza la disposizione contestata, né ha dato adeguato conto della sua affermata natura di ""norma di applicazione necessaria"».


Giova aggiungere che diversi tribunali avevano risolto casi simili applicando l'art. 44 della legge n. 184/1983 sulle adozioni che consente le adozioni anche in casi «particolari» al fine di tutelare la continuità affettiva del minore. 

Pur in assenza di una normativa sulla «stepchild adoption», esclusa dal Parlamento quando approvò la legge sulle unioni civili, le sentenze di merito avevano di fatto consentito l’adozione da parte della donna che non è madre del bambino senza però mai dichiararla madre al pari di quella biologica.


Un caso sostanzialmente identico è stato affrontato nuovamente nell'ottobre di quest'anno, definito anche oggi con una pronuncia di inammissibilità. La Consulta, tuttavia, ha di fatto rimesso la questione al Parlamento affinché provveda a disciplinare la materia. 


Di seguito il comunicato stampa della Corte. 


"La Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Venezia riguardanti la legge sulle unioni civili e il decreto sugli atti dello stato civile.  

Nel caso concreto, una donna unita civilmente ad un’altra aveva concepito all’estero, mediante tecniche di fecondazione eterologa, un figlio poi nato in Italia.  

Secondo il Tribunale, la disciplina vigente, nell’escludere la registrazione nell’atto di nascita del bambino come figlio di entrambe le donne, violerebbe i diritti della cosiddetta madre intenzionale e quelli del minore, e determinerebbe una irragionevole discriminazione per motivi di orientamento sessuale. 

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate inammissibili.  

Secondo la Corte, il riconoscimento dello status di genitore alla cosiddetta madre intenzionale - all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente - non risponde a un precetto costituzionale ma comporta una scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del sentire della collettività nazionale.

Al legislatore spetta – su temi così eticamente sensibili – ponderare gli interessi e i valori in gioco, tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto sociale in un determinato momento storico. 

La Corte ha ritenuto altresì che la protezione del miglior interesse del minore in simili situazioni – oggi affidata dalla giurisprudenza all’attuale disciplina sull’adozione in casi particolari - può essere assicurata attraverso varie soluzioni, tutte compatibili con la Costituzione, che spetta sempre al legislatore individuare. 

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.".


Attendiamo fiduciosi...

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