C'è un caldo torrido ma Tu, Avvocato, sei lì nel Tuo Studio a preparare la discussione per l'appello che si terrà tra pochi giorni; il cliente Ti chiede lumi, è impaziente e ansioso; e ad un certo punto, tre giorni prima dell'udienza Ti arriva una Pec dalla Corte d'Appello; pensi ad un rinvio e invece...
"Alla Corte di Appello di Venezia è accaduto che gli avvocati difensori abbiano ricevuto, prima dell’udienza di discussione delle cause nelle quali erano patrocinatori, i testi di sentenze di rigetto degli appelli con liquidazione delle spese in favore della parte civile già determinate, oltre che con la indicazione del termine di deposito delle motivazioni, nonché relazioni con motivazioni già strutturate per il giudizio di rigetto dell’appello.
In seguito alla denunzia, il Collegio ha disposto per il mutamento della persona fisica del relatore e rinviato la trattazione di quelle cause. La Presidente della Corte di Appello di Venezia, a fronte della presa di posizione dei penalisti, ha dichiarato che in realtà ci si troverebbe di fronte a progetti di schema di deliberazione, probabilmente inopportuni ma non illegittimi; ma sulla stampa locale odierna il Presidente di Sezione dott. Citterio addirittura rivendica paternità e metodo di queste motivazioni pre-compilate, che non si sottrarrebbero per ciò stesso al ripensamento collegiale, ma contribuirebbero, se condivise, ad implementare l’efficienza produttiva della Corte.
Ieri le Camere Penali del Veneto hanno chiesto l’invio degli ispettori da parte del Ministro della Giustizia per verificare se il gravissimo episodio sia da ascrivere all’iniziativa di un singolo Magistrato o se si tratti - come oggi possiamo già dire di avere appreso - di una modalità consueta di procedere nell’organizzazione del lavoro della Corte di Appello penale di Venezia, che gli avvocati difensori hanno avuto modo di verificare solo per un qualche “infortunio” informatico, magari agevolato dalla distrazione dello smart worker di turno in quel momento."
Questa è la triste cronaca che l'Unione delle Camere Penali Italiane ci ha raccontato pochi giorni fa.
Cronaca che è davvero il segno di questi tempi infelici di rapporti tra Magistratura, da un lato, e Avvocatura e Cittadini dall'altro.
È una storia, peraltro, che sa di déjà-vu perché su queste pagine già avevamo parlato a fine 2019 di sentenze scritte prima ancora che la parola passasse alla difesa (cfr.: https://avvocatisquillaciotigrillo.blogspot.com/2019/12/i-condannatori-distratti-ovvero-il.html?m=1).
La novità del 2020, in questi mesi post Covid di processi che si vogliono sempre più cartacei e dematerializzati, è che le sentenze di condanna arrivano addirittura giorni prima dell'udienza di discussione; e direttamente nella casella di posta elettronica certificata del difensore...
L'UCPI correttamente ci ricorda che "l’art. 111 della Costituzione esprime una concezione del procedimento di secondo grado come un vero e proprio nuovo giudizio che, sia pure dopo la verifica delle modalità di accesso e a partire da quanto devoluto, impone la verifica dell’intera res iudicanda.".
E ancora: "Il nostro sistema processuale impone il doppio grado di merito, non solo in forza del dettato costituzionale, ma anche per il recepimento dell’art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, che stabilisce il riesame della pronuncia di condanna da parte di un Tribunale di seconda istanza e per la previsione contenuta nell’art. 6 CEDU.".
Io mi sento semplicemente di aggiungere che quanto è successo non è né un caso né un mero errore, bensì è la prova provata che almeno una parte della Magistratura svolge il proprio ruolo in aperta violazione dei principi di contraddittorio sulla prova, di oralità e di pubblicità, soprattutto nel grado di appello.
Con buona pace delle norme codicistiche e costituzionali.
E anche del rispetto per i cittadini e gli avvocati che ancora credono nella Giustizia.
Sempre più sconcertante è apprendere che in ogni ambito della magistratura si annida la mala gestio in danno dei cittadini e disprezzo del lavoro degli avvocati.
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