La crisi economica generata dal Covid-19 e dal successivo lockdown è un dato di fatto con cui politici, economisti e giuristi dovranno avere a che fare per anni.
Come Avvocato non posso non pensare alla legge sul Sovraindebitamento (L. 3/2012), ancora poco applicata, che consente a famiglie e piccoli imprenditori “meritevoli” di ridurre i debiti, inclusi quelli fiscali, in base alle proprie capacità economiche.
Partiamo da un inquadramento generale: possono attivare la procedura i debitori non soggetti al fallimento come consumatori, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi in generale, start-up innovative, enti privati non commerciali.
Ai fini della verifica dello stato di sovraindebitamento, innanzitutto occorre valutare la situazione complessiva del debitore (consumatore e/o imprenditore) e dimostrare la sproporzione tra il proprio patrimonio e debiti da pagare.
Successivamente si passa alla fase di verifica del requisito della cd. "meritevolezza".
In buona sostanza, si analizzano le cause dell’indebitamento e la diligenza osservata dal consumatore nel contrarre i debiti (per esempio, non è meritevole chi avrà sostenuto spese per beni superflui che non poteva permettersi) nonché la sussistenza di iniziative o atti in frode ai creditori (ad es. aver occultato beni o aumentato i debiti in maniera fittizia).
Successivamente viene valutata la definitiva incapacità del debitore di soddisfare i creditori: in sintesi, bisogna dimostrare che il debitore non stia vivendo solo una momentanea crisi economica, ma che si trovi in uno stato duraturo di difficoltà, tale da non permettergli di soddisfare gli impegni con i creditori (ad esempio un debitore che ha un contratto di mutuo con rata di euro 900 al mese, che perde definitivamente il lavoro, non sarà in grado di adempiere alla propria obbligazione neanche in futuro).
Ancora, si deve valutare la situazione economica complessiva del debitore in relazione tanto al passivo (debiti) che all’attivo (stipendio, beni posseduti, immobili, ecc.).
Al momento, le alternative previste dalla legge si articolano in tre diverse procedure, ognuna con caratteristiche peculiari:
1) nell’accordo di ristrutturazione del debito, il debitore dovrà sottoporre alla votazione dei creditori un piano di pagamento dei propri debiti, il quale potrà essere approvato se ottiene il parere favorevole del 60% dei creditori;
2) nel piano del consumatore, si ha la predisposizione di un piano di pagamento, che dovrà essere sottoposto alla sola valutazione del Giudice del Tribunale competente. Questa procedura è riservata esclusivamente a tutti coloro che hanno debiti sorti nell’ambito della propria sfera personale e non riguardano l’attività professionale svolta;
3) nella liquidazione del patrimonio, si ha la cessione, da parte del debitore, del proprio patrimonio, al fine di pagare i propri debiti. Sono esclusi dalla cessione dei beni quelli non pignorabili e necessari al sostentamento della propria famiglia.
Fondamentale è il ruolo dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), un ente terzo, imparziale e indipendente che ha il compito di redigere una relazione sulla veridicità della situazione debitoria/patrimoniale e sulla fattibilità della procedura. Il debitore, infatti, dovrà depositare, congiuntamente alla relazione dell’OCC, la propria proposta presso il Tribunale competente, ossia quello di residenza.
Per concludere e ricapitolare: il sovraindebitamento è la situazione di squilibrio economico tra i debiti scaduti e il patrimonio del debitore.
Le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento tendono alla riduzione del debito in base alle proprie capacità economiche.
Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (consumatori, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi in genere, ecc.).
Il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento consente di inoltrare, tramite l’OCC, al Tribunale una proposta che, se accolta, diventerà vincolante per i creditori, anche se non prevede il pagamento integrale di tutti i debiti.
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