Teleudienze via Skype: effetto coronavirus


Con provvedimento del 10 marzo 2020, il Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha stabilito che le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi già a disposizione dell’Amministrazione: Skype for Business e Teams.

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.L. 8 marzo 2020, n. 11.

Si ricorda, in particolare, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 11/2020, che sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

Per il periodo successivo – a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 – l’art. 2 D.L. n. 11/2020 prevede che, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attivita’ giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottino le misure organizzative necessarie al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Tra tali misure organizzative vi è lo svolgimento delle udienze con collegamenti da remoto. E infatti, ai sensi dell’art. 2, comma secondo, lett. f),  i capi degli uffici giudiziari possano prevedere “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”.

Con il provvedimento emesso ieri D.G.S.I.A. individua per il processo civile i programmi Skype for Business e Teams.

Le modalità di svolgimento della “tele-udienza” sono dettate dallo stesso D.L. n. 11/2020 secondo cui: “Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

Analoghe disposizioni sono dettate per le udienze penali, con applicazione degli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli Uffici Giudiziari per la partecipazione al dibattimento a distanza ai sensi dell’art. 146 bis disp. att. c.p.p. e ferma l’applicazione dell’art. 472, comma 3, c.p.c. che prevede, fra l’altro, che venga disposto il dibattimento a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene.


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