Covid-19, autocertificazioni e sanzioni

modello di autocertificazione

Come noto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, le misure urgenti per il contenimento della diffusione del coronavirus sono state estese su tutto il territorio dello Stato Italiano.
Tra le misure più stringenti vi è quella relativa alla libertà di spostamento tra territori (sicuramente tra Comuni diversi ma prudenzialmente da intendersi anche all’interno dello stesso Comune), limitata ora alle esigenze di lavoro, sanitarie e ogni ulteriore necessità, che dovranno però essere adeguatamente indicate nell’autocertificazione di cui tanto si è parlato.

Ovviamente, l’autocertificazione non autorizza sic et simpliciter allo spostamento da un luogo all’altro, se non per concrete, comprovate e motivate esigenze.
Inoltre, è bene chiarirlo per i non addetti ai lavori, un’autocertificazione contenente false informazioni può far incappare il dichiarante in sanzioni penali, quali la reclusione.

La Legge, infatti, equipara l’autocertificazione all’atto pubblico: ai sensi dell’art. 483 c.p. “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.
Si aggiunga che lo stesso modello predisposto dal Ministero dell’Interno richiama l’art. 495 c.p. che recita: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.”.


Conforta tale interpretazione anche Cass. Pen. Sez. V, 5 marzo 2019, n° 27739 che ribadisce: “Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, l’art. 483 cod. pen. costituisce norma sanzionatoria delle condotte vietate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 2000. Infatti, l’art. 76 citato punisce, “ai sensi del codice penale”, chiunque “rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso” nei casi previsti dallo stesso D.P.R.. Da tempo, inoltre, la giurisprudenza ha individuato la norma sanzionatoria richiamata dall’art. 76 cit. in quella di cui all’art. 483 cod. pen., atteso che "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.

Allora, in conclusione, invito tutti a limitare gli spostamenti, a prescindere dalla minaccia di una sanzione penale, ma con la consapevolezza che la sanzione penale esiste e non va sottovalutata.


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