Cessazione del mantenimento per figli maggiorenni: Sentenza Tribunale di Potenza 2025 — autosufficienza economica e decorrenza
Il Tribunale di Potenza ha accolto la richiesta del padre e ha dichiarato cessato l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento a favore delle sue due figlie, entrambe maggiorenni, ritenute ormai economicamente autosufficienti: la decisione prende effetto dalla pubblicazione della sentenza n°2523/2025, con camera di consiglio del 18.11.2025 e pubblicazione del 30.11.2025 ✅.
Il provvedimento si fonda sull’accertamento della concreta indipendenza economica delle figlie — tra cui la trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato e il completamento dei percorsi formativi — e sulla valutazione che, per il “figlio adulto”, il diritto al mantenimento richiede una prova rigorosa dell’effettiva necessità.
Perché ha vinto il genitore: criteri giuridici
La decisione si fonda su due pilastri: prova rigorosa dell’autosufficienza e principio di autoresponsabilità del figlio adulto. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per il figlio maggiorenne, l’onere probatorio grava sul richiedente e richiede dimostrazione non solo della mancanza di indipendenza economica ma anche dell’impegno nella formazione e nella ricerca attiva di lavoro; per il “figlio adulto” la prova è particolarmente rigorosa.
Dottrina e orientamenti recenti
La dottrina sottolinea che il mantenimento del figlio maggiorenne conserva una funzione educativa ma si limita al tempo necessario per il raggiungimento di un’autonoma collocazione lavorativa; il giudice valuta età, percorso formativo, concrete opportunità occupazionali e comportamento del figlio nella ricerca di lavoro.
L’insegnamento della Cassazione del 2023 (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza, 20 settembre 2023 n. 26875 e Cassazione civile, sez. I, ordinanza, 31 luglio 2023 n. 23133) ha quindi rafforzato il principio secondo cui il diritto al mantenimento non è indefinito e richiede prova attiva da parte del beneficiario (questa la massima: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, l’onere della prova delle condizioni sulle quali si fonda il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, e verte sulla circostanza di aver il ‘figlio adulto’ curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale e di essersi, con lo stesso precipuo impegno, attivato nella ricerca di un lavoro; in conseguenza, il figlio che abbia portato a termine il percorso formativo, in ragione del principio di autoresponsabilità sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive e subiettive, che possono giustificare il mancato conseguimento di una collocazione lavorativa.”).
Implicazioni pratiche per i genitori, i figli e gli avvocati 👩⚖️👨⚖️
Per il genitore che chiede la cessazione: raccogliere documenti sul reddito delle figlie, contratti di lavoro, estratti conto e prove di autosufficienza.
Per il figlio che chiede di mantenere l’assegno: dimostrare l’impegno formativo e la ricerca attiva di lavoro; la mera età non basta.
Per l’avvocato: costruire un fascicolo probatorio solido e aggiornato, tenendo conto della giurisprudenza di legittimità recente.
Rischi e criticità
Prova insufficiente del reddito o della stabilità lavorativa può portare al rigetto.
Rapporti familiari deteriorati (es. interruzione dei contatti) non esonerano automaticamente dall’onere probatorio.
La valutazione resta discrezionale: giudici diversi possono ponderare in modo differente gli stessi elementi, perciò la strategia probatoria è cruciale.
Vuoi approfondire o hai un caso simile?
Se ti serve assistenza per una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio o per valutare la documentazione probatoria, contattami:
visita la pagina Avvocato Familiarista su mio sito:
https://studiolegalesquillaciotiegrillo.wordpress.com/avvocato-familiarista-lauria-basilicata/
Scrivi a avvitalogrillo@gmail.com o manda un messaggio/WhatsApp al 338 639 5723 📲.
Ti aiuto a costruire la strategia probatoria più efficace per il tuo caso.
