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mercoledì 7 gennaio 2026

⚖️ Divisione Ereditaria e Rimborsi: Cosa Dice la Cassazione? 🏡

⚖️ Divisione Ereditaria e Rimborsi: Cosa Dice la Cassazione? 🏡


Un caso interessante dalla Corte di Cassazione (sent. 3 novembre 2025 n. 29035) che fa chiarezza su come dividere le spese tra fratelli o coeredi quando si scioglie la comunione su un bene.
💰 Miglioramenti Fatti da un Coerede: Chi Paga?
Se uno dei comproprietari o coeredi ha fatto delle migliorie al bene comune in via esclusiva (senza il consenso degli altri), non può chiedere un'indennità basata sull'aumento di valore dell'immobile.
 * ✅ Ha diritto al rimborso delle spese sostenute, ma solo in quanto mandatario o utile gestore degli altri, secondo il principio nominalistico (cioè la somma spesa effettivamente, non il valore attuale).
 * ⚠️ Importante: Queste spese (migliorie e conservazione) devono essere considerate nella stima del bene comune e nella liquidazione delle quote per la divisione!
🧑‍⚖️ Il Caso dei Due Fratelli
Nel caso specifico, due fratelli comproprietari di un immobile, dopo una causa per sciogliere la comunione, hanno visto la Cassazione confermare:
 * Rimborso Spese: Deve avvenire secondo il principio nominalistico (costo storico), e non secondo l'aumento di valore.
 * Divisione: Tutte le spese di miglioramento e conservazione devono essere considerate nel calcolo della divisione.
In sintesi: Se investi nel bene comune da solo, la legge ti rimborsa quello che hai speso (nominalistico), ma non ti riconosce l'aumento di valore che ne deriva, perché quelle spese fanno parte della divisione complessiva.
Hai mai affrontato una divisione ereditaria o di comunione? Cosa ne pensi di questa decisione?
#DirittoCivile #Successioni #DivisioneImmobiliare #Comunione #CorteDiCassazione #Immobili #Avvocato #Cassazione

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sabato 3 gennaio 2026

🏠 Cass., Sez. Un., civ., sentenza 29 dicembre 2025, n. 34681 – Sequestro conservativo penale (art. 316 c.p.p.) e ipoteca anteriore: il criterio decisivo è la pubblicità costitutiva

Cass., Sez. Un., civ., sentenza 29 dicembre 2025, n. 34681 – Sequestro conservativo penale (art. 316 c.p.p.) e ipoteca anteriore: il criterio decisivo è la pubblicità costitutiva

Nella distribuzione del ricavato della vendita forzata, le Sezioni Unite della Cassazione affrontano un tema di grande rilievo pratico nelle procedure esecutive immobiliari: stabilire se il credito risarcitorio da reato della parte civile – assistito dal privilegio speciale immobiliare che sorge con la trascrizione del sequestro conservativo penale – possa essere collocato in graduatoria prima del credito bancario garantito da ipoteca iscritta in data anteriore.

La risposta delle Sezioni Unite è chiara: il privilegio speciale immobiliare “da reato” si costituisce solo con la trascrizione del sequestro conservativo penale. Il conflitto con l’ipoteca si risolve, quindi, in base al criterio dell’anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che l’ipoteca volontaria iscritta prima della trascrizione del sequestro conservativo è preferita in sede di riparto.

Di particolare interesse è anche la precisazione in punto di qualificazione del credito fondiario: il credito da mutuo fondiario non è “privilegiato” in senso tecnico. L’art. 41 TUB opera, nei limiti dalla norma indicati, come disciplina della prelazione in ambito concorsuale, ma non trasforma la natura della causa di prelazione, che resta di tipo ipotecario.

Implicazioni operative

  • Per la parte civile: la tempestività sia della richiesta e concessione della misura, sia della trascrizione del sequestro conservativo penale è decisiva. La tutela è infatti di tipo “costitutivo” e non retroagisce rispetto alle garanzie reali già rese opponibili ai terzi mediante pubblicità.
  • Per i creditori ipotecari: viene confermato un presidio di certezza dei traffici e della graduazione dei pesi, fondato sulla priorità della pubblicità delle garanzie reali e, in particolare, sull’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione del sequestro.

Parole chiave: Cassazione, Sezioni Unite, sequestro conservativo penale, ipoteca, vendita forzata, riparto, privilegi, mutuo fondiario, art. 316 c.p.p., art. 41 TUB, diritto bancario.

Il decreto di trasferimento: effetti e formalità

Il decreto di trasferimento: effetti e formalità


Bentrovati! Nel nostro spazio dedicato al diritto civile e alle esecuzioni immobiliari, oggi approfondiamo un passaggio fondamentale della vendita coattiva: il decreto di trasferimento. Questo provvedimento giudiziario sancisce il passaggio di proprietà del bene espropriato all’aggiudicatario, con effetti giuridici rilevanti e implicazioni operative per tutti i soggetti coinvolti.

🎥 Guarda il video:



📌 Nel video vengono analizzati:

  • La funzione del decreto: trasferimento della proprietà, cancellazione di pignoramenti e ipoteche, titolo esecutivo per il rilascio.

  • Presupposti essenziali: pagamento integrale del prezzo e delle spese, dichiarazione antiriciclaggio.

  • Contenuto minimo obbligatorio: elementi che devono essere presenti nel decreto secondo la normativa vigente.

  • Effetti giuridici:

    • Traslativo: passaggio della proprietà.

    • Liberatorio: eliminazione delle formalità pregiudizievoli.

    • Esecutivo: base per il rilascio dell’immobile.

  • Formalità successive: trascrizione nei registri immobiliari, voltura catastale.

  • Criticità e suggerimenti operativi: indicazioni pratiche per il professionista delegato e per l’aggiudicatario.

🔗 Contenuti correlati:

  • Come funziona una procedura esecutiva immobiliare?

  • La liberazione dell’immobile pignorato

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lunedì 29 dicembre 2025

🎓 Corte Costituzionale: green pass e obbligo vaccinale legittimi – sintesi della sentenza 199/2025

La sentenza n. 199/2025 della Corte Costituzionale segna la chiusura del capitolo sulle principali misure adottate durante l’emergenza Covid-19. La Consulta ha confermato la legittimità del green pass nei luoghi di lavoro e dell’obbligo vaccinale per gli over 50, riconoscendo al legislatore un ampio margine di intervento in situazioni straordinarie, purché fondato su evidenze scientifiche e criteri di proporzionalità.

Nel suo ragionamento, la Corte ha valorizzato il bilanciamento tra diritti individuali e tutela della salute pubblica, sottolineando come, in contesti emergenziali, possano essere previsti limiti anche incisivi alle libertà personali, se finalizzati a proteggere la collettività e se circoscritti nel tempo. La decisione assume quindi un rilievo che va oltre il solo caso pandemico, offrendo una chiave di lettura generale sul ruolo del diritto costituzionale nelle crisi.

Il commento approfondito analizza le motivazioni della sentenza, il quadro normativo di riferimento e le implicazioni pratiche per cittadini, operatori e professionisti del diritto, proponendo una riflessione sul rapporto tra garanzie costituzionali e responsabilità collettiva.

Leggi l’articolo completo con testo integrale della sentenza

L’articolo completo, con analisi estesa e sentenza integrale, è disponibile sul sito WordPress dello Studio Legale Squillacioti & Grillo.

sabato 27 dicembre 2025

🔒 La tutela della privacy dei minori negli asili nido (Parte II)

Privacy dei minori nelle strutture educative: analisi giuridica del Garante

Nel nostro spazio dedicato al diritto digitale e alla protezione dei dati, approfondiamo la Parte II del tema sulla privacy dei minori nelle strutture educative. L’articolo esamina il provvedimento del Garante e i principi giuridici che regolano il trattamento dei dati personali dei bambini.

📌 Punti chiave dell’articolo:

  • Consenso dei genitori: requisito fondamentale per la raccolta e l’utilizzo dei dati dei minori, con attenzione alla trasparenza e alla corretta informazione.

  • Interesse superiore del minore: principio cardine che guida ogni decisione, imponendo alle strutture di privilegiare la tutela del bambino rispetto ad altri interessi.

  • Basi legali del trattamento: liceità, necessità e proporzionalità come criteri di riferimento per scuole e asili.

  • Ruolo del Garante: vigilanza e indirizzo sulle pratiche educative, con provvedimenti che chiariscono obblighi e responsabilità.

  • Implicazioni pratiche: formazione degli operatori, adozione di misure di sicurezza, rispetto delle linee guida europee (GDPR).

  • Prospettive: rafforzamento della cultura della protezione dei dati e maggiore consapevolezza nelle comunità educative.

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