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30 gennaio 2020

L’azione di inefficacia ex art. 44 L.F. per la vendita di un bene mobile registrato

L’azione di inefficacia ex art. 44 L.F. per la vendita di un bene mobile registrato

💡 Cosa imparerai in questo articolo:

  • La decorrenza e la natura dello spossessamento fallimentare a carico del debitore.
  • I presupposti e l'efficacia obiettiva dell'azione dichiarativa disciplinata dall'art. 44 Legge Fallimentare.
  • L'irrilevanza della buona fede del terzo acquirente ai sensi dell'art. 1153 c.c. e della pubblicità del P.R.A.
  • Le conseguenze restitutorie, le annotazioni al PRA e la quantificazione dell'indennità per il godimento del bene.

In primo luogo, occorre premettere un passaggio metodologico sostanziale in materia concorsuale: l'apertura del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) determina una profonda modificazione del regime patrimoniale dell'imprenditore. In forza dell'art. 42 L.F., la sentenza dichiarativa priva ex lege il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della procedura, cristallizzando la garanzia patrimoniale a tutela dell'intera massa dei creditori.

In fatto e in diritto, le conclusioni di un atto di citazione volto a fare valere detta inefficacia si articolano tipicamente nei termini che seguono:

«...Con il presente atto, allora, si chiede al Tribunale adito di accertare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 L.F., l’inefficacia del contratto di compravendita stipulato dal fallito Tizio con il convenuto Caio ed avente ad oggetto il bene mobile registrato Fiat tg. XX000XX, ordinando al PRA la cancellazione di detta formalità e con consequenziale condanna del convenuto alla restituzione del detto veicolo ed alla corresponsione di un’indennità di uso da valutarsi in via equitativa...».

⚖️ Gli effetti dello spossessamento e la decorrenza dell'inefficacia

In diritto, giova considerare che gli effetti del fallimento nei confronti del fallito decorrono dalla data di deposito in Cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento. Tali effetti consistono nel immediato e radicale venir meno del potere di amministrare e disporre del proprio patrimonio.

Più precisamente, la produzione di tali effetti si verifica a prescindere dal perfezionamento degli adempimenti pubblicitari e d'iscrizione previsti dall’art. 17 L.F. Allo stesso modo, resta del tutto irrilevante ogni indagine sullo stato soggettivo del terzo, ovvero sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari degli atti di disposizione o sulla idoneità di questi ultimi ad arrecare un effettivo pregiudizio economico alla massa dei creditori.

🚗 L'inefficacia oggettiva del trasferimento e l'irrilevanza della buona fede

Nondimeno, l’inefficacia sancita dalla norma opera di diritto. La funzione precipua della disposizione dell’art. 44 L.F., letta in combinato disposto con l’art. 42 L.F., è quella di attuare lo spossessamento e l’acquisizione automatica alla procedura dei beni appartenenti all'imprenditore, con il primario fine di cristallizzare la consistenza patrimoniale a garanzia assoluta della par condicio creditorum.

Sotto altro profilo, l’azione diretta a far valere l’inefficacia di tali atti ha natura strettamente dichiarativa. Merita particolare attenzione il fatto che la buona fede del terzo avente causa, nell’ambito dei principi generali sulla circolazione dei beni sanciti dall’art. 1153 c.c., sia del tutto inopponibile alla Curatela. L’inefficacia di cui all'art. 44 L.F. costituisce infatti una sanzione obiettiva, avente efficacia automatica ed erga omnes, che prescinde dallo stato d'animo, sia esso di buona o mala fede, del contraente.

📜 Il dato normativo: Articolo 44 della Legge Fallimentare

A conferma dell'impianto ricostruttivo sopra espresso, la norma codicistica (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) sancisce la seguente disciplina inderogabile:

Art. 44 L.F. - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.

In conclusione, l'azione di inefficacia ex art. 44 L.F. nell'ipotesi di compravendita di beni mobili registrati garantisce il pronto ripristino della garanzia patrimoniale concorsuale. La Curatela ha pertanto pieno diritto di ottenere la restituzione del bene, la cancellazione delle formalità trascritte presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e il riconoscimento dell'indennità per il mancato godimento del veicolo durante il periodo di detenzione illegittima.

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