⚖️ Mediazione o negoziazione assistita? Per il Tribunale di Roma basta la mediazione
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18148/2025, offre un chiarimento importante su un tema che crea spesso incertezze pratiche: la mediazione può sostituire la negoziazione assistita come condizione di procedibilità?
La risposta è sì. E non si tratta di un sì formale, ma di un’affermazione motivata con grande chiarezza, che merita di essere raccontata e compresa anche in chiave operativa.
🏘️ Il caso: una caduta nel cortile condominiale
La vicenda nasce da un incidente avvenuto nel 2014 all’interno di un complesso condominiale romano. L’attore, uscendo alle prime luci dell’alba dalla propria abitazione, inciampa in una buca non segnalata, formatasi durante lavori di manutenzione nel cortile condominiale.
La sentenza ricostruisce così il fatto, sulla base della testimonianza oculare:
«Ricordo che era piovuto tutta la notte e che nel punto in cui è caduto il sig. CP vi era una bella buca riempita di terra che era diventata molliccia».
E ancora, con riferimento alla documentazione fotografica:
«Dalla documentazione fotografica versata in atti dall’attore emerge effettivamente la presenza di una area dissestata, non asfaltata e la presenza di una buca piena d’acqua».
L’uomo riporta lesioni alla spalla e cita in giudizio il Condominio per ottenere il risarcimento dei danni. Il Condominio, costituendosi, eccepisce tra l’altro l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.
🔍 Mediazione e negoziazione assistita: la scelta del Tribunale
Il Tribunale respinge l’eccezione di improcedibilità: l’attore aveva infatti già esperito una procedura di mediazione presso l’Organismo di mediazione forense di Roma.
La giudice osserva che:
«La mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita, in quanto la prima, comportando la presenza di un terzo imparziale, quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita, in cui l’analogo ruolo è svolto dai difensori delle parti».
Viene richiamata anche la Corte Costituzionale (sent. n. 97/2019), laddove si sottolinea che il mediatore è un soggetto:
«terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita».
Il Tribunale richiama inoltre la Corte d’Appello di Palermo (sez. II, 13/09/2024, n. 1456), che aveva già affermato che l’esperimento del tentativo di mediazione in luogo della negoziazione assistita realizza comunque la condizione di procedibilità, poiché entrambe le procedure perseguono la deflazione del contenzioso, ma la mediazione è strutturata in modo più garantista.
In sintesi:
- La mediazione è uno strumento più strutturato, con la presenza di un terzo imparziale.
- Persegue la stessa finalità deflattiva della negoziazione assistita.
- È idonea a soddisfare la condizione di procedibilità anche quando la legge prevede la negoziazione assistita.
⚠️ Custodia, responsabilità e concorso di colpa
La sentenza affronta poi il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni da cosa in custodia. Nonostante la presenza del cantiere, il Tribunale afferma che:
«Non essendo venuto meno, per effetto dei lavori, il rapporto di custodia tra la res e il condominio».
Il Condominio, dunque, resta custode dell’area cortilizia, anche se i lavori sono eseguiti da un’impresa terza. Resta salva, ovviamente, la possibilità di eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell’impresa esecutrice.
Tuttavia, il Tribunale riconosce un concorso di colpa del 50% a carico del danneggiato. L’attore, infatti, conosceva lo stato dei luoghi e la presenza del cantiere:
«Risulta quindi provato che sin dai giorni precedenti al sinistro […] l’area antistante il condominio, priva di qualsiasi precisa delimitazione, era interessata da numerose buche, coperte da fanghiglia e che l’ubicazione dei lavori in corso mutava in continuazione».
In un contesto del genere, la condotta del danneggiato avrebbe dovuto essere improntata a particolare cautela, soprattutto considerando l’orario (circa le 6:20 del mattino) e le condizioni meteo (aveva piovuto durante la notte).
📌 Perché questa decisione conta nella pratica
Questa pronuncia è rilevante non solo per la dinamica del sinistro, ma soprattutto per il principio processuale che afferma: la mediazione può “coprire” la negoziazione assistita, quando entrambe mirano alla soluzione stragiudiziale della lite.
In concreto, significa che:
- Non si rischia l’improcedibilità se è stata comunque esperita una mediazione regolare e completa.
- Si evita un formalismo sterile, che avrebbe come unico effetto quello di allungare i tempi della giustizia.
- Si valorizza la mediazione come strumento centrale di gestione dei conflitti civili e condominiali.
Il messaggio che emerge è chiaro: se hai attivato una mediazione seria, con un mediatore terzo e imparziale, hai fatto non solo ciò che il sistema ADR richiede, ma qualcosa di più rispetto alla semplice trattativa assistita tra avvocati.
🧭 Conclusione
La sentenza n. 18148/2025 del Tribunale di Roma rappresenta un tassello importante nella costruzione di un sistema di giustizia civile più razionale, meno formalistico e più orientato alla soluzione effettiva delle controversie.
In una formula sintetica:
Se hai fatto la mediazione, hai già soddisfatto – e persino superato – la soglia minima di garanzia che la legge si attende dalla negoziazione assistita.
Un principio semplice, ma di grande impatto per avvocati, cittadini e operatori del diritto.
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