Violenza morale e vizio del consenso nella compravendita immobiliare
La vicenda che analizziamo riguarda un giudizio civile avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un atto notarile di compravendita immobiliare, che gli attori sostengono essere stato stipulato sotto la pressione di presunte minacce. Un caso che, al di là della sua dimensione locale, offre spunti importanti per comprendere come operano gli istituti del vizio del consenso e della violenza morale nel nostro ordinamento ⚖️.
1. Gli istituti giuridici coinvolti
a) Vizio del consenso (artt. 1427 ss. c.c.)
Gli attori chiedono l’annullamento del contratto sostenendo che il loro consenso sarebbe stato estorto. Il vizio del consenso, per essere rilevante, deve riguardare la formazione della volontà negoziale e deve essere provato da chi lo allega 🧩.
b) Violenza morale (artt. 1434–1435 c.c.)
La violenza morale è causa di annullamento solo quando consiste in una minaccia seria, ingiusta, specificamente diretta a estorcere il consenso e causalmente determinante. Negli atti difensivi sono richiamati i principi fondamentali già consolidati: la minaccia deve essere attuale e idonea a determinare la volontà; la mera “rappresentazione interna” di un pericolo non è sufficiente; la minaccia di esercitare un diritto non è di per sé illegittima. Questi criteri costituiscono il perimetro giuridico entro cui valutare la vicenda 🧭.
2. La narrazione degli attori e la realtà dei fatti
Gli attori collocano le presunte minacce in un incontro avvenuto presso lo studio di un Notaio, descrivendo un episodio dai toni drammatici 🎭. Tuttavia, la prova raccolta in giudizio racconta una storia completamente diversa.
Il ruolo del teste e le sue dichiarazioni
L’unico testimone escusso – collaboratore del Notaio rogante – era presente all’incontro indicato dagli attori come momento decisivo della presunta coartazione. Davanti al Giudice, il teste ha dichiarato che gli animi erano agitati, come spesso accade nelle trattative immobiliari, ma che non vi fu alcuna minaccia, né verbale né comportamentale; e che l’unico riferimento del presunto autore delle pressioni fu quello di “rivolgersi a un avvocato”. Una dichiarazione chiara, lineare, resa da un soggetto terzo, imparziale e professionalmente qualificato 👁️🗨️.
3. La personalità dei soggetti coinvolti
Un ulteriore elemento di inverosimiglianza emerge dalla personalità dei protagonisti. L’uomo indicato come autore delle presunte minacce è oggi ottantenne e già all’epoca dei fatti era ultrasettantenne. È conosciuto da decenni per la sua indole mite, la sua educazione e la sua profonda religiosità 🙏. Attribuirgli comportamenti aggressivi all’interno di uno studio notarile appare del tutto incompatibile con la sua storia personale e con il contesto.
Dall’altra parte, uno degli attori è laureato in giurisprudenza ed ha esercitato la professione forense 🎓. È difficile sostenere che un soggetto con tale formazione possa essere stato coartato da un generico riferimento ad azioni legali.
4. Il contenuto del contratto: nessuna alterazione, nessuna imposizione
Gli attori sostengono che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato a condizioni peggiorative rispetto al preliminare. Gli atti notarili smentiscono questa tesi: il prezzo è rimasto identico, le modifiche riguardano solo aggiornamenti catastali e non vi sono clausole imposte o condizioni penalizzanti 📄. La trattativa si è svolta alla presenza del Notaio e dei suoi collaboratori, senza alcuna compressione della volontà negoziale.
5. La perizia di parte: un elaborato privo dei requisiti minimi
Gli attori hanno prodotto una perizia privata che attribuisce all’immobile un valore superiore. Tuttavia, come evidenziato negli atti difensivi, l’elaborato non è asseverato, non ha data certa, non contiene alcun riferimento ai valori OMI, non riporta le superfici commerciali, non utilizza comparabili di mercato e non applica criteri tecnici minimi richiesti per una stima attendibile 📉. Inoltre, la stima è incoerente con il prezzo liberamente accettato nel preliminare dagli stessi attori.
6. L’onere della prova: un passaggio decisivo
Un aspetto centrale della vicenda riguarda l’onere della prova, che nel caso di domanda di annullamento per violenza morale grava integralmente sulla parte che allega il vizio. È l’attore a dover dimostrare l’esistenza della minaccia, la sua ingiustizia, la sua idoneità a coartare la volontà e il nesso causale con la stipula dell’atto notarile 🔍. Gli atti difensivi chiariscono che, in assenza di una prova concreta e puntuale, non può configurarsi alcuna invalidità del contratto.
Nel caso in esame, gli attori non hanno fornito alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare tali presupposti: nessuna minaccia è stata provata, nessun comportamento intimidatorio è stato riscontrato, e l’unico teste escusso ha escluso in modo netto la presenza di pressioni o atteggiamenti coattivi. In mancanza di prova, la domanda attorea non può che risultare infondata ❌.
7. Conclusioni: quando la prova non basta
Il caso mostra con chiarezza che la violenza morale non può essere invocata sulla base di percezioni soggettive o ricostruzioni tardive. Gli attori non hanno provato l’esistenza di una minaccia, la sua ingiustizia, la sua idoneità a coartare la volontà e il nesso causale con la stipula del contratto. La realtà dei fatti, come emerge dagli atti, è molto più semplice della narrazione proposta: una trattativa vivace, certo, ma condotta alla luce del sole ☀️, alla presenza di un Notaio, senza alcuna forma di coartazione.
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