Il ddl Zan: dall'intervento sull'art. 604 ter c.p. alla "giornata nazionale"



 Con questo articolo cerco di concludere l'analisi del ddl Zan affrontando le ulteriori questioni relative alle modifiche del codice penale e, infine, l'introduzione della giornata nazionale contro l’omofobia e l’istituzione di centri contro le discriminazioni.

Per quanto attiene alla prima questione: l’art. 604 ter c.p. al momento prevede l’aggravante della pena per qualunque reato, punibile con pena diversa dall’ergastolo, commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso, o per agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità. La nuova formulazione dell’art. 604 ter c.p., introdotta dal ddl Zan, vedrà l’aumento della pena fino alla metà anche per i reati commessi per finalità di discriminazione o odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, o per agevolare organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità.

Esemplificando: tutti quei reati (quali ad esempio danneggiamenti, lesioni, stalking, minacce, estorsioni, violenza privata, ecc...) che vengano, quindi, commessi per “finalità di discriminazione” –ossia con lo scopo di differenziare qualcuno anche in ragione del proprio orientamento sessuale o dell’appartenenza ad un genere o della propria disabilità, in spregio ai fondamentali principi di uguaglianza– saranno soggetti al citato aumento della pena.

L’aggravante in esame non può essere bilanciata in rapporto di equivalenza o di prevalenza con le attenuanti applicabili al reato contestato; le eventuali diminuzioni di pena possono essere operate solo sulla quantità di pena derivante dall’applicazione dell’aggravante.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in relazione all'attuale formulazione dell'art. 604 ter c.p., ha precisato che al fine della configurazione dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone (cfr. Sez. V, sentenza n° 37609/2006).

In un altro arresto, (cfr. Sez. V, sentenza n° 42258/2006), la Suprema Corte ha statuito che «La finalità di odio o di discriminazione prevista come circostanza aggravante (art. 3 del D.L. 26 aprile 1993 n. 122) non può essere confusa con i "motivi" dell'azione criminosa, dovendo questa risultare non semplicemente il frutto di riconoscibili pulsioni interne di un certo tipo (eventualmente valutabili sotto diversi profili quali, ad es., quelli di cui all'art. 61 n. 1 c.p.), ma lo strumento per il conseguimento, da parte dell'agente, di obiettivi costituiti: -quanto all'odio, proprio dalla sua voluta e ricercata manifestazione, onde renderlo percepibile all'esterno dal destinatario dell'azione criminosa e, eventualmente, anche da terzi estranei; -quanto alla discriminazione, dall'adozione di comportamenti che non si limitino ad esprimere sentimenti di generico rifiuto o di antipatia, pur se possano ritenersi censurabili, ma (secondo la nozione di "discriminazione" contenuta nell'art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge 11 ottobre 1975 n. 654), abbiano "lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.».



Per quanto riguarda la seconda questione, si evidenzia che il testo di legge approvato alla Camera prescrive che ogni 17 maggio venga celebrata la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. 

Le iniziative per le celebrazioni saranno assunte dalle pubbliche amministrazioni e dalle scuole, ma la giornata non avrà carattere di festività. 

Anche su questo punto, ovviamente, non sono mancate le polemiche pretestuose, pruriginose e bacchettone sulla famigerata (e inventata) teoria gender promossa e propagandata dalla cd. "lobby LGBT" nelle scuole di ogni ordine e grado per trasformarci tutti in omosessuali e danneggiare irrimediabilmente la famiglia tradizionale...

L’art. 7, infine, affida all’UNAR (Ufficio per il contrasto delle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le Pari Opportunità) il compito di elaborare ogni tre anni, una strategia di contrasto alle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, comprensiva di misure che incidano sul mondo dell’educazione e dell’istruzione, sul lavoro, sulla comunicazione dei media.

 


Commenti