Adozione internazionale e coppie dello stesso sesso: la sintesi
Un anno fa la sentenza n. 33/2025 della Corte Costituzionale aveva segnato una svolta: aprendo l’adozione internazionale alle persone singole, la Consulta aveva ribadito un principio chiaro. Non si può restringere la platea degli adottanti quando ciò finisce per comprimere il diritto del minore a trovare una famiglia stabile e adeguata. Quella decisione era stata letta come un monito forte al legislatore, chiamato ad allineare le norme alla realtà sociale e a mettere al centro l’interesse del minore e il principio di solidarietà sociale.
A distanza di mesi, quel monito resta inascoltato. E il vuoto normativo ha generato un paradosso che il Tribunale per i minorenni di Venezia ha deciso di portare davanti alla Corte Costituzionale con ordinanza depositata il 13 marzo 2026: ciò che è consentito al singolo diventa impossibile per la coppia.
Il cortocircuito normativo: il singolo può, la coppia no
Il quadro attuale crea un sentiero tortuoso. La capacità di accoglienza di una persona singola è pienamente riconosciuta nell’adozione di un minore straniero. Ma questa stessa disponibilità viene negata quando due persone dello stesso sesso, unite civilmente, chiedono di adottare insieme.
La legge, sbarrando la porta alla coppia in quanto tale, permette paradossalmente a ciascuno dei due partner di procedere all’adozione individualmente. Il risultato è un meccanismo che premia la separazione e penalizza la stabilità familiare: solo sciogliendo l’unione civile i due soggetti riacquisterebbero l’idoneità ad adottare come singoli. Un esito che contraddice apertamente l’interesse del minore, che dovrebbe essere accolto in un ambiente affettivo solido e duraturo.
Il caso concreto su cui il Tribunale di Venezia fonda l’ordinanza è emblematico: due uomini quarantenni, uniti civilmente dal 2019, descritti come una coppia solida, con risorse affettive ed economiche adeguate, cui la legge impedisce perfino di presentare domanda.
Le radici del divieto: l’art. 29‑bis e il rinvio alla legge 184/1983
L’origine della discriminazione va cercata nel cuore del sistema: il rinvio dell’art. 29‑bis della legge sulle unioni civili all’art. 6 della legge 184/1983, che riserva l’adozione internazionale ai coniugi sposati da almeno tre anni. Poiché il matrimonio è riservato alle coppie eterosessuali, le coppie unite civilmente restano escluse a priori.
I tre profili di incostituzionalità sollevati dal Tribunale di Venezia
L’ordinanza veneziana articola il proprio ragionamento individuando tre distinti profili di incostituzionalità.
Violazione dell’art. 3 Cost. (ragionevolezza e uguaglianza). La legge permette a due conviventi di fatto di accedere all’adozione come singoli, ma nega la stessa possibilità a chi ha formalizzato il legame con un’unione civile. La forma giuridica della relazione, che dovrebbe garantire stabilità, diventa così un ostacolo irragionevole.
Lesione dell’interesse del minore e del principio di ragionevolezza. La giurisprudenza nazionale e sovranazionale è ormai unanime nel ribadire che l’orientamento sessuale non incide sulla capacità genitoriale. La norma, invece di favorire l’incontro tra bambini e famiglie idonee, riduce la platea degli adottanti e ostacola quella stabilità familiare che l’ordinamento dovrebbe promuovere.
Profilo sovranazionale (CEDU). Il Tribunale richiama i principi della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, sottolineando che “il matrimonio non ha più l’esclusiva capacità di qualificare il rapporto di filiazione”. Il divieto attuale non persegue una finalità legittima e si traduce in una discriminazione verso le coppie unite civilmente e i minori in attesa di adozione.
Il percorso giurisprudenziale: dal 2014 alla svolta del 2025
L’ordinanza di Venezia non è un episodio isolato, ma si inserisce in un cammino giurisprudenziale ormai inequivocabile.
2014: prime aperture alla stepchild adoption, con un nuovo approccio ai legami affettivi.
2020‑2021: dialogo serrato tra le corti e moniti ripetuti della Consulta a un legislatore inerte.
2025: anno di svolta con due pronunce fondamentali:
Sentenza n. 68/2025: riconoscimento della madre intenzionale nelle coppie di donne.
Sentenza n. 33/2025: abbattimento del divieto di adozione internazionale per le persone singole.
Su queste basi poggia oggi l’ordinanza veneziana, che estende la logica di inclusione e tutela del minore alle coppie unite civilmente.
Il bivio della Corte Costituzionale
La Corte si trova dinanzi a due strade.
Dichiarare l’incostituzionalità dell’esclusione delle coppie unite civilmente, sanando una disparità ormai anacronistica.
Emettere un nuovo monito, ancora più severo, a un legislatore che finora è apparso sordo ai mutamenti sociali.
Dopo il solco tracciato dalla sentenza n. 33/2025, la via dell’inammissibilità appare difficile: la Corte ha già chiarito che non si può restringere la platea dei potenziali adottanti quando ciò danneggia l’interesse del minore.
Cosa resta del monito della Consulta?
La direzione è evidente: la giurisprudenza sta colmando un vuoto che il legislatore non vuole affrontare. L’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia conferma ciò che emergeva già nell’agosto 2025: la realtà sociale corre, la giurisprudenza la insegue, il legislatore resta fermo.
La questione non riguarda rivendicazioni di categoria, ma la tutela concreta di minori che attendono una famiglia e la responsabilità di un ordinamento che non può continuare a produrre paradossi che incentivano la dissoluzione delle unioni civili pur di accedere all’adozione.
La Corte costituzionale, ancora una volta, è chiamata a rimediare. Ma la responsabilità politica resta, e resta inevasa.
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