La responsabilità della P.A. per danni da fauna selvatica: orientamento consolidato

 


🦌 Incidenti stradali con fauna selvatica: la svolta della Cassazione sulla responsabilità della P.A.

Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha compiuto un significativo cambio di rotta in materia di responsabilità per danni causati da fauna selvatica. Con la sentenza Cass. Civ. Sez. III, n. 17253/2024 (in linea con Cass. n. 11107/2023, n. 16550/2022 e n. 4373/2016), la Corte ha consolidato un orientamento che riconosce la risarcibilità di tali danni ai sensi dell’art. 2052 c.c., norma che disciplina la responsabilità oggettiva per danni da animali.

⚖️ Dalla colpa alla responsabilità oggettiva

Per lungo tempo, i danni da fauna selvatica venivano ricondotti all’art. 2043 c.c., con conseguente necessità di provare la colpa della Pubblica Amministrazione. Oggi, invece, si afferma che anche gli animali selvatici – in quanto parte del patrimonio indisponibile dello Stato e tutelati dalla L. 157/1992 – rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 2052 c.c.

Questo significa che la responsabilità della P.A. è presunta, salvo prova liberatoria del caso fortuito. Ma attenzione: il danneggiato non è esonerato da ogni onere probatorio.

📌 Cosa deve provare il danneggiato?

La Cassazione è chiara: non basta dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto con il veicolo. Per ottenere il risarcimento, è necessario:

- Allegare che l’animale appartiene a una specie protetta o comunque rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
- Provare la dinamica del sinistro.
- Dimostrare il nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno subito.

Se il danneggiato è anche conducente del veicolo, deve inoltre dimostrare:

- Di aver adottato ogni opportuna cautela nella guida.
- Che la condotta dell’animale è stata talmente imprevedibile e irrazionale da rendere inevitabile l’impatto, nonostante la diligenza.

🛡️ La prova liberatoria della P.A.

L’unica via per la Pubblica Amministrazione per sottrarsi alla responsabilità è dimostrare il caso fortuito: un evento imprevedibile e inevitabile, che interrompa il nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno.

🧠 Considerazioni finali

Questa evoluzione giurisprudenziale rafforza la tutela del cittadino, ma impone una rigorosa ricostruzione del sinistro. Per gli operatori del diritto, si apre un terreno fertile per azioni risarcitorie fondate su responsabilità oggettiva, ma anche per difese tecniche basate sulla prova del caso fortuito.

La responsabilità da fauna selvatica non è più un terreno incerto: è una disciplina che richiede competenza, strategia e attenzione ai dettagli.

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