Una delle pronunce più significative del 2025 in tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB è l’ordinanza Cass. civ. n. 23834/2025 è una vera e propria lezione di metodo probatorio, che impone rigore e precisione nella dimostrazione della titolarità del credito ceduto.
🧭 I tre pilastri della decisione
Onere della prova sul cessionario
Se il debitore contesta specificamente la riconducibilità del credito alla cessione, il cessionario deve dimostrare che quel credito è incluso.
Non basta il rinvio generico alla Gazzetta Ufficiale o il possesso di documentazione sul rapporto: serve un aggancio identificativo preciso (NDG, importi, nominativi).
L'Art. 1189 c.c. non salva il cessionario
La disciplina dell’adempimento al creditore apparente non sposta l’onere probatorio.
È chi agisce che deve dimostrare di essere titolare del diritto, non il debitore a dover “scovare” il creditore.
Documentazione ≠ titolarità
Avere in mano il fascicolo storico del credito non equivale a dimostrarne la titolarità.
La Corte distingue tra prova del rapporto e prova del trasferimento del diritto.
📌 Implicazioni pratiche
Per il cessionario: la sentenza impone una due diligence probatoria preventiva. Serve una catena documentale coerente che dimostri il passaggio del credito, con identificativi chiari e tracciabili.
Per il debitore o la curatela: la contestazione deve essere mirata e specifica, non generica. Solo così si accende l’onere della prova per la controparte.
📣 Attenzione alla comunicazione
La Cassazione non dice “non pagate”. Dice: “dimostrate bene”. Usare questa pronuncia come slogan per disincentivare i pagamenti è scorretto e contrario al Codice Deontologico Forense. La buona informazione deve essere trasparente, contestualizzata e prudente.
🧠 In sintesi
Cass. 23834/2025 non demolisce la cessione in blocco, ma ne pretende la prova puntuale.
Le parole chiave? Documenti. Identificativi. Tracciabilità.
Il resto è rumore fuori dal processo.
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