Cessione in blocco ex art. 58 TUB: la lezione di Cass. civ. n. 23834/2025



 Una delle pronunce più significative del 2025 in tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB è l’ordinanza Cass. civ. n. 23834/2025 è una vera e propria lezione di metodo probatorio, che impone rigore e precisione nella dimostrazione della titolarità del credito ceduto.


🧭 I tre pilastri della decisione

Onere della prova sul cessionario

Se il debitore contesta specificamente la riconducibilità del credito alla cessione, il cessionario deve dimostrare che quel credito è incluso.

Non basta il rinvio generico alla Gazzetta Ufficiale o il possesso di documentazione sul rapporto: serve un aggancio identificativo preciso (NDG, importi, nominativi).

L'Art. 1189 c.c. non salva il cessionario

La disciplina dell’adempimento al creditore apparente non sposta l’onere probatorio.

È chi agisce che deve dimostrare di essere titolare del diritto, non il debitore a dover “scovare” il creditore.

Documentazione ≠ titolarità

Avere in mano il fascicolo storico del credito non equivale a dimostrarne la titolarità.

La Corte distingue tra prova del rapporto e prova del trasferimento del diritto.


📌 Implicazioni pratiche

Per il cessionario: la sentenza impone una due diligence probatoria preventiva. Serve una catena documentale coerente che dimostri il passaggio del credito, con identificativi chiari e tracciabili.

Per il debitore o la curatela: la contestazione deve essere mirata e specifica, non generica. Solo così si accende l’onere della prova per la controparte.


📣 Attenzione alla comunicazione

La Cassazione non dice “non pagate”. Dice: “dimostrate bene”. Usare questa pronuncia come slogan per disincentivare i pagamenti è scorretto e contrario al Codice Deontologico Forense. La buona informazione deve essere trasparente, contestualizzata e prudente.


🧠 In sintesi

Cass. 23834/2025 non demolisce la cessione in blocco, ma ne pretende la prova puntuale. 

Le parole chiave? Documenti. Identificativi. Tracciabilità. 

Il resto è rumore fuori dal processo.

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