Separazione Personale e Spese Sostenute dal Coniuge per l'Acquisto della Casa Coniugale
Nell'ambito dei procedimenti di separazione personale, le spese affrontate da un coniuge – anche in via esclusiva – per l'acquisto della casa coniugale sono generalmente irripetibili. Questo principio vale anche qualora l'immobile sia intestato formalmente solo al coniuge che non ha contribuito economicamente, come indicato nell'atto notarile.
Una recente sentenza del Tribunale di Catania, Sezione III (pronuncia del 24 febbraio 2025), emessa in un contenzioso di separazione coniugale, offre un'applicazione incisiva di principi consolidati dalla Corte di Cassazione italiana.
Richiamando l'ultimo precedente della Cassazione (ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023), secondo cui tutte le attribuzioni patrimoniali – equilibrate o sproporzionate – sono irripetibili se finalizzate a realizzare un progetto di vita comune e quindi sorrette da giusta causa, il Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione avanzata dal marito nei confronti della moglie. Tali contribuzioni, infatti, "devono considerarsi oggetto dell'obbligo, vigente in capo a entrambi i coniugi, di contribuire ai bisogni ed alla vita familiare, ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo" ex art. 143 c.c.
L'obbligo di contribuzione ai bisogni familiari previsto dall'articolo 143 del Codice Civile può essere ripartito in modo diverso mediante un accordo tra i coniugi, che può essere esplicito, implicito o desumibile dal comportamento concludente. Non è necessario che i contributi siano paritari.
Di conseguenza, elementi come l'intestazione esclusiva dell'immobile a uno dei coniugi, il pagamento integrale del mutuo da parte dell'altro, o una evidente sproporzione nei contributi non incidono sulla qualificazione giuridica di tali attribuzioni. Esse sono presuntivamente legate allo scopo di costruire una vita comune e, pertanto, irripetibili.
Inoltre, "a nulla rileva il venir meno, in un secondo momento, di tale finalità, essendo l'attribuzione giustificata nel momento in cui viene posta in essere – dall'adempimento dei bisogni comuni e, conseguentemente, rispondente al principio di solidarietà familiare".
Per ottenere il rimborso, il marito avrebbe dovuto dimostrare che tali attribuzioni avessero una causa diversa da quella presunta ex art. 143 c.c. (ad esempio, un prestito anziché un contributo familiare).
Il giudice ha altresì rigettato la ulteriore pretesa del marito relativa alla proprietà della casa coniugale. Come osservato nella sentenza: "Sebbene il pagamento del mutuo sia stato interamente oggetto di esborso da parte del A. A., ciò non può mutare l'intestazione formale dell'immobile, il quale risulta acquistato esclusivamente dalla parte resistente, come risulta dal rogito notarile. La stessa Cassazione ricorda, infatti, sul punto che proprietario dell'immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni)".
Questa decisione rafforza il principio della solidarietà familiare nel diritto italiano, privilegiando la natura irrevocabile dei contributi coniugali rispetto a rivendicazioni restitutorie post-separazione, salvo prova contraria.
Commenti
Posta un commento