La Corte Costituzionale delinea i limiti della legislazione regionale in materia di Covid


La Corte Costituzionale, riunita questa settimana in camera di consiglio, ha esaminato nel merito il ricorso del Governo contro la legge della Regione Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste n°11 del 9 dicembre 2020, che consentiva misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 diverse da quelle statali e, di fatto, permetteva al Presidente della Regione di regolare autonomamente, e in deroga ai decreti nazionali, l’apertura di negozi, bar e ristoranti e la stessa libertà di movimento.

La legge regionale che aveva, tra le altre cose, individuato alcune attività sociali ed economiche il cui svolgimento era consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga a quanto diversamente stabilito dalla normativa statale recante misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, era stata già sospesa in via cautelare con l’ordinanza della Corte costituzionale n°4/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°3 del 20 gennaio 2021.

La Corte Costituzionale, in buona sostanza, anche nel merito ha ritenuto che il legislatore regionale, pur se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.

Le motivazioni devono ancora essere depositate, ma l’ufficio stampa della Consulta ha fatto sapere che “il ricorso è stato accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale”.

Giova aggiungere, per completezza di informazione, che è la prima volta che la Corte Costituzionale ha sospeso in via cautelare una intera legge regionale.

D’altro canto, come già illustrato nell’ordinanza di gennaio scorso, “la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell’esercizio della predetta competenza esclusiva, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore; il che prescinde dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate”. 

In particolare, aggiungeva il Giudice delle Leggi, “le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione”.

A questo punto, a seguito della decisione relativa alla Valle d’Aosta, si delinea definitivamente un principio di diritto valido anche per tutte le altre Regioni: l’ultima parola spetta allo Stato, a meno che non vengano adottate misure più stringenti di quelle nazionali.

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