DAT e mancanza di discrezionalità dei Comuni

 


L’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di ricevere le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento.

Lo precisa, con decreto del 30 ottobre 2020 (depositato in data 3 novembre 2020), il Tribunale di Napoli che “ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di Napoli di ricevere l’atto di disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) per scrittura privata e, per l’effetto, di procedere all’annotazione nel “Registro dei Testamenti Biologici” istituito presso il Comune di Napoli nonché a tutti gli adempimenti di legge.

L’importante pronuncia è l’epilogo di una storia di cattiva pubblica amministrazione; infatti, un cittadino napoletano, a cui era stato rifiutato, dall’Ufficiale di Stato Civile del suo Comune, il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento si è visto costretto a rivolgersi, con il patrocinio dell’Associazione Luca Coscioni, al Tribunale di Napoli e, infine, ha ottenuto l’annotazione della DAT nel Registro dei Testamenti Biologici.

Più nel dettaglio, il ricorrente ha formulato la richiesta al Comune via PEC, in esecuzione della procedura dettata dalla stessa Amministrazione, secondo la quale il cittadino deve richiedere un appuntamento per depositare l'atto contenente le DAT, redatte a norma dell'art. 4 della L. n°219/2017; ha effettuato regolarmente la procedura indicata dal Comune e, tuttavia, non ha ottenuto alcuna interlocuzione, nota, appuntamento o riscontro; decorsi oltre trenta giorni e preso atto del rifiuto ad adempiere dell'Ufficiale dello Stato Civile, ha formulato la richiesta oggetto del ricorso.

La decisione interviene dopo quasi tre anni dall’entrata in vigore della legge n° 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) e rappresenta un importante precedente perché afferma che l’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutare il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento; e ciò in quanto la materia “non è connotata da alcuna discrezionalità della Pubblica amministrazione” e “il rifiuto di adempiere” incidendo “nella sfera giuridica del destinatario” contrasta con il diritto ad autodeterminarsi dell’individuo.

Del resto, l’art. 4, comma 1, della legge n°219/2017 recita: “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, e può procedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie”.

Il comma 6 del citato articolo, inoltre, aggiunge e precisa che “le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo che provvede all’annotazione in apposito registro ove istituito oppure presso le strutture sanitarie, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 7”.

Il Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, l’Avv. Filomena Gallo, commenta: “Per la prima volta, un tribunale interviene con una ordinanza per garantire la piena applicazione della legge che consente ai cittadini di accettare e rifiutare le terapie tramite le Disposizioni anticipate di trattamento.”

Tale questione, peraltro, si inquadra in un più ampio contesto di criticità; infatti l’Avv. Gallo aggiunge: “L’assenza assoluta di campagne informative ha determinato in questi mesi anche situazioni in cui gli uffici preposti in alcuni comuni non hanno accettato il deposito delle DAT in piena violazione di legge e casi in cui gli ostacoli dovuti all’accesso agli uffici causa COVID determinano ritardi per persone che hanno necessità di un deposito immediato”.

La legge va applicata per garantire esercizio di diritti fondamentali tutelati dalla legge sulle DAT. E l’Associazione Coscioni è decisa a dare seguito ad altre azioni con le persone che segnalano singoli aspetti di mancata applicazione delle DAT fin dal deposito, inserimento nella Banca Dati nazionale e osservanza delle DAT da parte di medici e personale medico. 

“Il periodo di organizzazione per la piena applicazione della Legge 219/17 dopo 3 anni è ampiamente superato”, conclude l’Avv. Gallo.


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