18 dicembre 2020

DAT e mancanza di discrezionalità dei Comuni

DAT e mancanza di discrezionalità dei Comuni

 

L’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutare le DAT

L’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di ricevere le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento).

Lo precisa il Tribunale di Napoli, con decreto del 30 ottobre 2020 (depositato il 3 novembre 2020), che “ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di ricevere l’atto di disposizione anticipata di trattamento (DAT) per scrittura privata e, per l’effetto, di procedere all’annotazione nel Registro dei Testamenti Biologici nonché a tutti gli adempimenti di legge”.

Il caso concreto e la cattiva amministrazione

La pronuncia è l’epilogo di una vicenda di cattiva amministrazione: un cittadino napoletano, cui era stato rifiutato il deposito della DAT, si è rivolto – con il patrocinio dell’Associazione Luca Coscioni – al Tribunale di Napoli, ottenendo l’annotazione nel Registro dei Testamenti Biologici.

Il ricorrente aveva seguito la procedura indicata dal Comune, inviando una PEC per richiedere appuntamento per il deposito dell’atto redatto ai sensi dell’art. 4 L. 219/2017. Nonostante ciò, non ha ricevuto alcun riscontro. Trascorsi oltre trenta giorni, ha presentato ricorso.

La legge 219/2017 e l’assenza di discrezionalità dei Comuni

La decisione arriva a tre anni dall’entrata in vigore della legge 219/2017 e afferma un principio fondamentale: l’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutare il ricevimento di una DAT, poiché la materia “non è connotata da alcuna discrezionalità della Pubblica Amministrazione”. Il rifiuto incide sul diritto all’autodeterminazione della persona.

L’art. 4, comma 1, della legge 219/2017 stabilisce che ogni persona maggiorenne può esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, comprese nutrizione e idratazione artificiali, e nominare un fiduciario.

Il comma 6 aggiunge che le DAT possono essere redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza.

Le criticità applicative e il ruolo dell’Associazione Coscioni

L’Avv. Filomena Gallo, Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, commenta: “Per la prima volta un tribunale interviene con una ordinanza per garantire la piena applicazione della legge sulle DAT”.

La mancanza di campagne informative ha generato casi di rifiuto illegittimo da parte di alcuni Comuni e ritardi dovuti alle limitazioni di accesso agli uffici durante la pandemia.

La legge va applicata per garantire diritti fondamentali. L’Associazione Coscioni continuerà ad agire per segnalazioni relative al deposito, all’inserimento nella Banca Dati Nazionale e all’osservanza delle DAT da parte dei medici.

Conclusioni

“Il periodo di organizzazione per la piena applicazione della Legge 219/17 dopo 3 anni è ampiamente superato”, conclude l’Avv. Gallo.

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